Tribunale di Trapani. Rapina o furto con strappo? Per la Cassazione la violenza sulla donna esclude ogni dubbio. Rapina.
Cassazione penale sez. II
Data:
04/07/2014 ( ud. 04/07/2014 , dep.15/07/2014 )
Numero:
30938
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARMENINI Secondo Liber - Presidente -
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere -
Dott. GALLO Domenico - Consigliere -
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.P. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1733/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
24/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto,
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
OSSERVA
Con sentenza del 24 ottobre 2013, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 20 dicembre 2012, con la quale G.P. era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.000 di multa quale imputato di rapina aggravata ed altro.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale rinnovando questioni già dedotte e disattese in appello lamenta che il reato di rapina non sia stato riqualificato in furto con strappo a norma dell'art. 624 bis c.p., in quanto nella specie l'azione violenta era diretta esclusivamente sulla cosa e finalizzata all'unico scopo di strappare di dosso la borsa alla vittima; d'altra parte, tenuto conto della età assai avanzata della vittima, era imprevedibile che la stessa opponesse resistenza e tentasse di trattenere la borsa. Si lamenta poi la mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto a proposito della dinamica dei fatti e della qualificazione giuridica del delitto di rapina, i giudici del merito hanno puntualmente messo in luce la circostanza che l'imputato esercitò violenza nei confronti della donna proprio per vincerne la resistenza, al punto che questa - persona di ottanta anni - venne "spintonata in avanti e fatta cadere rovinosamente per terra", riportando traumatismi vari e fratture giudicate guaribili in giorni trenta. Quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche la motivazione dei giudici a quibus si rivela del tutto congrua ed esente da censure devolvibili nella presente sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2014
08-08-2014 14:11
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