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Sentenza

Perquisizione con denudamento in occasione del termine di tutti i colloqui con i familiari:  illegittima, se non è motivata in maniera dettagliata, alla luce della pericolosità del detenuto.
Perquisizione con denudamento in occasione del termine di tutti i colloqui con i familiari: illegittima, se non è motivata in maniera dettagliata, alla luce della pericolosità del detenuto.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 giugno 2013 – 14 marzo 2014, n. 12286
Presidente Giordano – Relatore Caiazzo

Rilevato in fatto

Con ordinanza in data 25.10.2012 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia accoglieva il reclamo di D.G.A. per il fatto di essere sottoposto a perquisizione con denudamento in occasione del termine di tutti i colloqui con i familiari. Il Magistrato di sorveglianza premetteva che la direzione dell'istituto, sollecitata a prendere posizione sul reclamo del detenuto, aveva fatto riferimento alla circolare DAP emanata in data 16.2.2001 per regolamentare la materia ed aveva sottolineato le esigenze di sicurezza sottese alle perquisizioni successive ai colloqui.
Il predetto magistrato osservava che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 526/2000, le ispezioni corporali del detenuto dovevano essere adeguatamente motivate, al fine di consentire l'effettivo controllo giurisdizionale dell'operato dell'amministrazione penitenziaria. Secondo il Magistrato di sorveglianza, la possibilità di prevedere per regolamento interno forme di perquisizione in determinate occasioni ritenute maggiormente pericolose non legittimava in tali occasioni sempre e comunque perquisizioni con denudamento, poiché la perquisizione poteva essere effettuata anche in modo meno invasivo e solo se vi fossero fondati motivi di sospetto era legittima la perquisizione con denudamento, previa esposizione delle ragioni giustificative.
Pertanto il reclamo veniva accolto, poiché le perquisizioni personali con denudamento erano state effettuate nei confronti del D.G. senza una specifica ed effettiva motivazione in ordine alla sicurezza interna.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, chiedendone l'annullamento per falsa applicazione dell'art. 34 O.P. e dell'art. 74 del Regolamento emanato con DPR 230/2000.
Le perquisizioni in questione sono certamente legittime se motivate da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna della comunità di riferimento. Al riguardo si deve considerare che la sicurezza interna può essere posta in serio pericolo dall'introduzione di sostanze vietate che non possono essere rilevate da strumenti di controllo alternativi. Nel caso di specie la perquisizione con denudamento era finalizzata ad acquisire tutti gli indumenti del detenuto per poterli controllare in modo efficace.
Pertanto, la perquisizione con denudamento nel caso di specie doveva essere considerata legittima.

Considerato in diritto

I motivi di ricorso sono generici e non contengono alcuna critica al percorso motivazionale sviluppato nell'ordinanza impugnata dal Magistrato di sorveglianza. Le perquisizioni ordinarie, con le modalità previste dal regolamento carcerario, debbono essere ovviamente effettuate in tutti i casi in cui il suddetto regolamento le prevede.
Sono previste anche perquisizioni straordinarie, per fronteggiare particolari situazioni ovvero nel caso in cui il comportamento del detenuto dia adito ad un legittimo sospetto.
Il Magistrato di sorveglianza nell'ordinanza de qua si è occupato della perquisizione effettuata imponendo il denudamento del detenuto e, uniformandosi a principi contenuti sia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che di questa Corte, ha affermato che la misura del denudamento, in quanto particolarmente invasiva e potenzialmente lesiva dei diritti fondamentali dell'individuo, non può essere prevista, in astratto e in situazioni ordinarie nelle quali il controllo può avvenire senza ricorrere alla suddetta misura, ma deve essere disposta con provvedimento motivato, solo nel caso in cui sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna o in ragione di una pericolosità del detenuto risultante da fatti concreti.
In proposto, questa Corte ha affermato che la misura del denudamento del detenuto per lo svolgimento della perquisizione personale prima dei colloquio dello stesso con il difensore è legittimamente imposta dall'amministrazione penitenziaria soltanto ove sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento a particolari situazioni di fatto che non consentano l'accertamento con strumenti di controllo alternativi, oppure in riferimento alla pericolosità dimostrata in concreto dal detenuto, che renda la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata (V. Sez. 1 sentenza del 16.2.2011, Rv. 249685).
Ha anche avuto modo di precisare che è illegittimo il provvedimento disciplinare (nella specie di esclusione per quindici giorni dalle attività in comune) deliberato dal consiglio di disciplina di istituto penitenziario nei confronti di detenuto per avere egli opposto il rifiuto a perquisizione personale mediante denudamento con flessioni sulle gambe prima di recarsi a colloquio con il difensore senza vetro divisorio, allorché sia motivato non con l'allegazione di effettive e specifiche esigenze di sicurezza interna, ma con il riferimento esclusivo all'astratta previsione regolamentare, in tal modo ritenendo automaticamente imponibile una forma di controllo che, per la sua grave invasività, va adottata solo in circostanze che ne facciano ritenere ineluttabile l'adozione (V. Sez. 1 sentenza n. 46263 del 19.11.2008, Rv. 242066).
Non può quindi essere accolta la censura alla motivazione dell'ordinanza impugnata, poiché nel caso di specie la perquisizione con imposizione del denudamento del detenuto G., in occasione dei colloqui con i familiari, è avvenuta senza una motivazione contenuta in uno specifico provvedimento, ma per asserite disposizioni previste dalla circolare DAP del 16.2.2001, la quale contiene invece uno specifico richiamo al rispetto degli elementi indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale 526/2000.
Pertanto, essendo generico il motivo di gravame della Procura della Repubblica di Reggio
Emilia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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