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Sentenza

Omesso versamento di trattenute previdenziali. Anche il Tribunale di Asti dichiara l'assoluzione dell'imputato.
Omesso versamento di trattenute previdenziali. Anche il Tribunale di Asti dichiara l'assoluzione dell'imputato.
Tribunale di Asti, sez. Penale, sentenza 20 – 27 giugno 2014, n. 3107
Giudice Corato

Motivi della decisione

Ritiene questo Giudice che, già ad oggi, il fatto ascritto all'imputato non costituisca più reato, alla luce dell'apprezzamento congiunto e sistematico di due dati dell'ordinamento giuridico.
Il primo di questi è costituito dalla più recente giurisprudenza della Consulta la quale, con sentenza n. 139 del 19 maggio 2014 è nuovamente intervenuta sulla questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983, nell'occasione sollevata a partire da fattispecie concrete di omessi versamenti di cifre risibili o, comunque, di entità modesta con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta.
Pur ribadendo la piena legittimità della disposizione, nel solco di plurime precedenti decisioni, la Corte Costituzionale ha sottolineato l'utilità, anche nell'ambito di tale fattispecie criminosa, del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta, ciò che permetterebbe di escludere rilievo penale a condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, esse risultino in concreto prive di significato lesivo (cfr. altresì Corte Cost. 333/1991).
Isolatamente considerata, la sentenza n. 139/2014, pur nella sua piena e commendevole legittimazione della concezione c.d. realistica del reato anche in relazione all'art. 2 d.l. 463/1983, indica un canone ermeneutico che, già di per sé scivoloso, riferito ad una fattispecie criminosa di omesso versamento pecuniario demanda al Giudice una valutazione suscettibile di assumere i contorni paradossali del sorite. Se infatti i pensatori greci disquisivano (paradossalmente) del momento a partire dal quale un mucchio di sabbia, privato progressivamente dei singoli granelli, cessa di essere "mucchio", è del tutto evidente l'impossibilità logico-giuridica di individuare, senza gravi pregiudizi del principio di uguaglianza, la cifra al di sotto della quale sussisterebbe una penalistica inoffensività.
Cionondimeno, la recentissima pronuncia della Consulta riveste un'importanza capitale, fornendo l'autorevole base per la ricerca interpretativa di parametri sufficientemente oggettivi di offensività; e ritiene questo Giudice che un parametro siffatto ad oggi esista nell'ordinamento giuridico positivo.
L'art. 2 1. 67/2014 conferisce "Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria", e nello specifico per "“trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'art. 2 comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge il novembre 1983 n 638, purchè l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui [...]"
Come chiarito dalla dottrina più autorevole nonché dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 224 del 1990, la legge delega non è legge meramente formale, ciò che significa che essa non si limita a disciplinare i rapporti "interni" tra Parlamento e Governo ma costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche.
Ad avviso di chi scrive, da quanto precede deriva che il contenuto di delega della l. 67/2014, se certamente non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell'art. 2 d.l. 463/1983, possiede tuttavia, con certezza, l'attitudine ad orientarne l'interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal Giudice delle Leggi.
In questi termini, se il Giudice di merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte asseritamente costitutive del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il Parlamento, ossia l'organo costituzionale espressione della volontà popolare e titolare del potere legislativo, ha stabilito, in termini espliciti, che omessi versamenti inferiori a € 10.000,00 per ogni periodo di imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati.
In definitiva, pare a questo Giudice che la risultante delle argomentazioni che precedono debba essere l'assoluzione dell'imputato perché il fatto ascrittogli non è più previsto dalla legge come reato, per "legge" intendendosi, nel solco della giurisprudenza CEDU, la combinazione ermeneutica del decisum di un organo superiorem non recognoscens quale la Corte Costituzionale e di una volontà popolare espressa e inequivoca (per il concetto di "legge" nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo vd. C.edu, S.W. c. Regno Unito, 22/11/1995, § 35; C.edu, C.R. c. Regno Unito, 22/11/1995, § 35; C.edu, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia, 08/07/1999, § 36).

P.Q.M.

Visti gli artt. 129, 530 c.p.p..
ASSOLVE l'imputato perché il fatto ascrittogli non è previsto dalla legge come reato.
Avv. Antonino Sugamele

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