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Sentenza

Tribunale di Trapani Sezione di Alcamo. Querela presentata dal difensore in base ad un mandato difensivo a firma non del legale rappresentante della parte offesa, ma a firma del suo procuratore. Per la Cassazione  la querela sottoscritta dal procuratore della società con il mandato difensivo non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera del difensore incaricato che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale.
Tribunale di Trapani Sezione di Alcamo. Querela presentata dal difensore in base ad un mandato difensivo a firma non del legale rappresentante della parte offesa, ma a firma del suo procuratore. Per la Cassazione la querela sottoscritta dal procuratore della società con il mandato difensivo non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera del difensore incaricato che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale.
Cassazione penale  sez. II   27/11/2013 ( ud. 27/11/2013 , dep.12/12/2013 ) 
Numero:    50078
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE SECONDA PENALE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. PETTI    Ciro            -  Presidente   -                     
    Dott. IANNELLI Enzo       -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. GENTILE  Domenico        -  Consigliere  -                     
    Dott. CASUCCI  Giuliano        -  Consigliere  -                     
    Dott. TADDEI   Margherita Bian -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
                R.S. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  la  sentenza  n.  2765/2011 CORTE APPELLO  di  PALERMO,  del 
    29/11/2012; 
    visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
    udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 27/11/2013 la  relazione  fatta  dal 
    Consigliere Dott. ENZO IANNELLI; 
    Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso; 
    Udite  le  conclusioni  del S. Procuratore generale,  Dr.  Gialanella 
    Antonio,  per l'annullamento senza rinvio della sentenza per mancanza 
    di valida querela; in subordine l'invio alle Sezioni Unite. 
                     


    Fatto
    OSSERVA

    1 - R.S., già condannato, con doppia conforme- sentenze del tribunale monocratico di Trapani, sez. distaccata di Alcamo in data 8.3.2010 e corte di appello di Palermo in data 29.11.2012/27.2.2013 - alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il delitto di truffa ex art. 640 c.p., comma 1, denunciando, come primo motivo di ricorso, l'irritualità della querela perchè presentata da difensore in base ad un mandato difensivo a firma non del legale rappresentante della parte offesa, ma a firma del suo procuratore, e perchè la procura speciale era carente in punto di determinazione dei fatti costituenti l'oggetto del conferimento, come secondo motivo carenza di motivazione in ordine alla configurazione del delitto come contestato. Era avvenuto, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, che l'imputato, facendosi presentare da un cliente, aveva acquistato dalla Euro Imballagi s.r.l. merce, corrispondendo il prezzo della prima fornitura di merce e consegnando per le successive assegni post - datati non andati a buon fine. Il ricorso non è fondato e pertanto va disatteso.

    La querela è stata presentata dall'avv. De Lorenzo nel nome e nell'interesse della Euro Imballaggi s.r.l. e la sua nomina è stata formalizzata con la sottoscrizione, in un foglio congiunto all'atto, di un soggetto, tale M.I., procuratrice, perchè munita di procura institoria della società, come tale abilitata a vendere, a stare in giudizio e quindi titolare di un interesse a proporre querela avverso atti che interferiscono con l'attività di vendita.

    In tale prospettiva, anche di recente,si è stabilito che la querela sottoscritta dal procuratore della società con il mandato difensivo non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera del difensore incaricato che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale, (per una fattispecie analoga, Sez. Un. 28.3/17.6.2013, Cavalli, Rv. 255583). Peraltro, nella particolare fattispecie di causa, non può dubitarsi della sottoscrizione congiunta dell'atto di querela da parte non solo del difensore nominato dall'institore, ma anche da parte di quest'ultimo che ha apposto in calce all'atto, anche se a seguito della dichiarazione di nomina del difensore pur sempre costitutiva del contenuto dell'atto, la propria sottoscrizione, appropriandosene, giusta la espressione grafica introduttiva dell'atto costitutivo della condizione di procedibilità.

    Gli artifizi ed i raggiri, poi, contestati dalla difesa, si traggono con chiarezza dalle modalità dell'azione costituiva del reato:

    l'imputato si è presentato alla Ditta accompagnato da un cliente della stessa per rappresentare alla persona offesa una situazione personale di affidabilità e pagando la prima tranche con un assegno andato a buon fine, contrariamente agli altri assegni vergati postdatati in corrispettivo delle successive forniture. Il fatto che il primo assegno sia stato incassato successivamente alla prima spedizione della merce acquistata è elemento irrilevante ai fini della delineazione di una condotta funzionale a carpire la buonafede della persona offesa. Invero se è pacifico che il semplice pagamento di merce con assegno post-datato non è di regola sufficiente a trarre in inganno il venditore, nel caso di specie sono intervenuti ulteriore comportamenti idonei a far sorgere un ragionevole affidamento sul pagamento degli assegni emessi dopo il primo andato a buon fine magari attraverso preliminari informazioni acquisiti dall'Istituto di credito. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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