Pensionata con BMW. Conferma del sequestro è proprietà effettiva del figlio, indagato per mafia.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 – 30 aprile 2013, n. 18895
Presidente Petti – Relatore Iannelli
Osserva
1. T.C., quale terza estranea al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso del quale è indagato il di lei figlio G.L., ricorre per cassazione, tramite difensore, avverso l'ordinanza, datata 13/19.11.2012 del tribunale della libertà di Bari, che confermava il pregresso decreto preventivo emesso, ex art. 321 c.p. e 12 sexies l. n. 356/1992, nei di lei confronti dal gip del predetto tribunale in data 1.10.2012, di una autovettura BMW acquistata nel 2009 a prezzo di euro 16.000,00 euro, deducendo, con un'unica ragione di doglianza, l'illegittimità del provvedimento del giudice del riesame per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sproporzione del reddito ed il valore del bene sequestrato ed alla ritenuta interposizione fittizia di persona.
La difesa deduce che il mezzo era nella esclusiva disponibilità della propria assistita e che il corrispettivo era al limite derivato dalla vendita di una autovettura del proprio figlio per il prezzo di euro 11.000, implementato dalla somma di euro 5.000,00 prelevato dalle disponibilità economiche dell'acquirente in seguito alla eredità del proprio coniuge, dai ratei di pensione percepite anche a titolo di arretrati di invalidità del proprio coniuge e reversibilità.
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.
Invero, premesso che in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora non può pregiudicare l'eventuale diritto del terzo in buona fede, con la conseguenza che il giudice di merito deve conseguentemente verificare la sussistenza sia del vantato titolo di proprietà che dalla buona fede del terzo, in caso contrario sussistendo carenza assoluta di motivazione, nel caso di specie il giudice della cautela non si è sottratto certo all'onere della motivazione, sia pur sul piano del valore tipici della fase investigativa che è quello della probabilità ovvero dell'alta possibilità, funzionale a verificare che l'autovettura in sequestro costituisce il provento delle attività criminose del figlio della ricorrente. Da un lato ha passato in rassegna per gli anni 2005-2010 gli introiti a vario titolo percepiti dalla ricorrente saggiandone l'insufficienza a superare la sproporzione con riferimento al valore della BMW, dall'altro ha ritenuto poco credibile che per il suo acquisto fosse stato utilizzato il provento della vendita della Citroen del figlio non convivente da investire poi per l'acquisto di una autovettura intestata alla madre. In definitiva il giudice della adempiuto al suo dovere specifico di motivazione sulla base di elementi che appaiano indicativi della disponibilità del bene da parte dell'indagato per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione e di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato stesso.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
30-04-2013 23:30
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