Importata bevanda cinese a base di latte. Per i Giudici è nociva, ma la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 marzo – 15 maggio 2013, n. 20898
Presidente Squassoni – Relatore Mulliri
Ritenuto in fatto
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - L'imputato è stato tratto a giudizio e condannato alla pena di 3500 € di ammenda per avere violato gli artt. 5/d e 12 L. 283/62. In particolare, gli è stato contestato di avere, quale a.u. della ditta Wong S.r.l., introdotto nel territorio dello Stato, nonché detenuto e, somministrato per il consumo, una bevanda a base di latte originaria della Cina, da ritenersi nociva per la salute pubblica in quanto introdotta nel territorio dello Stato in violazione dei divieti imposti dalla UE con le decisioni della Commissione nn. 99/02 del 20.12.02, 573/05 del 22.7.05 e 692/05 dell'8.10.05 e, quindi, non rispondente ai requisiti della legge 283/62.
L'appello proposto dal ricorrente è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello che, con la sentenza oggetto, di impugnazione, ha anche disposto la esecuzione della condanna di primo grado.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il L. ha proposto ricorso, tramite difensore deducendo:
1) erronea applicazione dell'art. 5 L. 283/62 perché deve ricordarsi (come spiegato da Cass. Sez. III n. 34809/07) che la norma prevede due ipotesi: una nella quale la nocività è in re ipsa nel fato che gli alimenti siano stati rinvenuti insudiciati, in cattivo stato di conservazione o addirittura con parassiti ed una in cui la nocività deve essere accertata caso per caso.
Nella specie, non vi è stato alcun accertamento ma la nocività è stata fatta derivare dalla assenza dei “requisiti prescritti dalla legge” di cui all'art. 12. Con il risultato tra, tra l'art. 5 e l'art. 12 si creerebbe una specie di vincolo di accessorietà.
Al contrario, può ben accadere che un prodotto che possa non essere commercializzabile in un Paese senza essere al contempo, per ciò solo, nocivo;
2) erronea interpretazione delle Decisioni della Commissione europea - Analizzando le decisioni indicate nel capo di imputazione, il ricorrente fa notare che esse contengono indicazioni valide solo per prodotti ittici, pollame e volatili non anche per i prodotti lattieri tanto è vero che, per questi ultimi solo dal 2008 sono intervenuti divieti e limitazioni (ad implicita conferma del fatto che, ove nelle decisioni citate nell'imputazione fossero stati inclusi anche il latte e derivati, non vi sarebbe stata necessità della formazione successiva). Pertanto, il Tribunale di Firenze, nel ricomprendere anche il latte tra le decisioni citate nell'imputazlone ha, di fatto, dato vita ad una nuova fattispecie di reato;
3) erronea applicazione della legge processuale perché la Corte d'appello avrebbe dovuto convertire l'appello in ricorso.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
3. Motivi della decisione - Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, deve darsi atto della giustezza del terzo motivo di doglianza perché la Corte d'appello, nel rilevare la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria avrebbe dovuto trasmettere gli atti a questa S.C. per competenza.
Nell'annullare, quindi, senza rinvio, la decisione della Corte d'appello, convertito l'appello del L. in ricorso, se ne può esaminare il contenuto nel merito ed affermare che, le direttive citate, effettivamente, contengono indicazioni valide solo per prodotti ittici, pollame e volatili non anche per i prodotti lattieri.
Sulla scorta di tale semplice rilevazione è possibile affermare la non manifesta infondatezza, quantomeno, del secondo motivo del ricorso e, dal momento che, medio tempore, il reato si è estinto per prescrizione, essendosi bene instaurato il rapporto di impugnazione (S.U. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164), si deve dichiarare la causa di estinzione rilevata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza della corte d'appello e qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale per essere il reato estinto per prescrizione.
15-05-2013 22:15
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