Reato in genere. Valori mobiliari. Art. 185 T.U.F.
Cass. pen., Sez. V, ud. 20 giugno 2012 - dep. 15 ottobre 2012, n. 40393
REATO IN GENERE - VALORI MOBILIARI
Il delitto di cui all'art. 185 T.U.F. è reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui ha luogo la diffusione della notizia, per cui l'accertamento in ordine alla configurabilità della fattispecie incriminatrice richiede che la verifica del requisito di idoneità della falsa notizia a produrre gli effetti distorsivi sul mercato finanziario, sia attuata in termini di concretezza che impone la norma, ma abbia comunque il suo riferimento cronologico al momento terminale del comportamenti commissivo sub iudice. L'unico criterio utilmente applicabile è, dunque, quello della prognosi postuma. (Fattispecie avente ad oggetto l'annullamento della pronuncia di proscioglimento degli imputati in ordine al reato ex art. 185 per violazione, tra gli altri, dell'esposto principio).
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 185 T.U.F. differisce dalla violazione amministrativa contemplata dall'art. 187 ter del medesimo provvedimento già per la sola condotta, in quanto per il suo realizzarsi non basta la diffusione di "informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" ma è necessario, altresì, che la diffusione delle notizie false sia concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari ed in tale idoneità consiste la messa in pericolo dell'interesse tutelato. Nel tipo descrittivo della fattispecie delittuosa sussistono, dunque, i tratti necessari a caratterizzare in modo autonomo il fatto-reato, senza che si renda necessaria l'introduzione, per mano dell'interprete, di un ulteriore elemento costitutivo, quale l'evento naturalistico, che il testo della norma in nessun modo giustifica.
20-10-2012 09:58
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