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Sentenza

la diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella a mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e genetica dei due strumenti diffamatori.
la diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella a mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e genetica dei due strumenti diffamatori.
Tribunale di Varese, ord. 20 dicembre 2011, n. 6796

(Giud. Buffone)

 

Fatto e diritto

L'atto di citazione è stato notificato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 28/2010 e, dunque, nella vigenza della mediazione cd. obbligatoria per le controversie identificate dal Legislatore nell'art. 5 comma 1 del decreto cit.

Tra le cause soggette all'obbligo della preventiva mediazione, rientrano le controversie da responsabilità civile per "diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità". Nel caso di specie, guardando al petitum sostanziale, la responsabilità azionata dall'attore trae linfa da dichiarazioni e sms che la parte convenuta avrebbe reso e inviato sul luogo di lavoro della parte attrice. SI tratta, a ben vedere, di un evento identico (la presunta diffamazione) con uno strumento diverso (stampa/pubblicità da un lato; telefono/voce dall'altro).

Reputa questo giudice che, in casi quale di specie, la mediazione non sia obbligatoria. L'istituto tipizzato dal legislatore nel decreto 28/2012 va inquadrato sistematicamente nell'ambito delle ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, in cui si frappone tra l'utente e l'accesso alla giustizia una condizione di procedibilità. La giurisprudenza Costituzionale, al riguardo, ha, in genere enunciato il principio generale per cui deve essere garantito l'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, ed ha ammesso che questo può essere ragionevolmente derogato; ha, però, precisato che, in questo caso (e, cioè, dove si introduca una giurisdizione cd. condizionata), ciò può avvenire con nonne ordinarie che debbono essere considerate "di stretta interpretazione" (Corte cost., sentenza n. 403 del 2007).

Orbene,. l'art. 5, comma 1, d.lgs 28/2010 prevede testualmente l'obbligo della mediazione (per quanto qui interessa) per "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di da responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,". Ebbene, la diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella a mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e genetica dei due strumenti diffamatori.

Non essendo possibile l'interpretazione analogia o estensiva dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, la norma non è quindi applicabile nel caso di specie (così già Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 10 giugno 2011 in materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.).

E' abbastanza evidente lo iato che si crea tra destinatari di un medesimo servizio pubblico (quello di Giustizia) e la difficoltà a reperire un valido appiglio di ragionevolezza per giustificare la diversità: ma sono rilievi che in questo giudizio non rilevano, posto che la parte attrice non è sottoposta alla mediazione obbligatoria e quindi non avrebbe motivi per dolersi della scelta legislativa.

 

P.Q.M.

 

RINVIA, l'udienza in data (omissis) ore 10.00 per l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.

Si comunichi alle parti.
Avv. Antonino Sugamele

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