Furto autovettura lasciata incustodita, con le chiavi nel cruscotto. Sussiste l'aggravante della pubblica fede.
Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data udienza: 06 dicembre 2012
Numero: n. 48767
Classificazione
FURTO - Circostanze aggravanti - cose esposte alla pubblica fede
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio - Presidente -
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) P.G. N. IL (OMISSIS);
2) D.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3613/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
08/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari,
che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al
P., l'inammissibilità del ricorso del D..
(Torna su ) Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 8.4.11 la Corte di Appello di Bari - in riforma detta sentenza emessa in data 24.7.2010 dal G.M. del Tribunale di Foggia - appellata da P.G. e D.G., diversamente qualificando il delitto di rapina ascritto al P. ai sensi dell'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4 e 7, rideterminava la pena in quella di anni uno e mesi otto di reclusione oltre la multa, revocandogli la pena accessoria della interdizione dai pp.uu.;
rideterminava la pena inflitta a D.G. condanna dolo a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione le difese degli imputati deducendo:
2.1. per P.G..
2.2. Erronea applicazione dell'art. 625 c.p., n. 7 trattandosi di bene sotto la diretta sorveglianza del possessore;
2.3. Erronea applicazione dell'art. 625 c.p., n. 4 non potendosi essa ravvisare nella mera rapidità dell'impossessamento dell'autovettura;
2.4. Erronea applicazione degli artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., comma 1, art. 61 c.p., n. 2 attesa la derubricazione dell'originaria ipotesi di rapina, l'assenza di lesioni qualificabili come malattia (trattandosi di una cervico-brachialgia), l'insussistenza di nesso teleologia) e del necessario elemento causale e psicologico.
2.5. Per D.G..
2.6. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione essendo state sottovalutate le doglianze espresse con i motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In relazione alla posizione di P.G..
2. Infondato è il primo motivo. In caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura è stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto (Sez. 2, 9.11.88, n. 164, Corrente). Nella specie si è verificata la sosta dell'autovettura lasciata momentaneamente incustodita e con le chiavi nel cruscotto per consentire al suo possessore di effettuare un acquisto presso una vicina rivendita, così integrandosi l'aggravante in parola.
3. Infondato è il secondo motivo, essendo sufficiente all'integrazione della aggravante ex art. 625 c.p., n. 4 quell'abilità o sveltezza che sia sufficiente ad eludere l'attenzione dell'uomo medio per sottrarre cose nella sua sfera diretta ed immediata vigilanza (ex multis Sez. 1, 11.3.1972, Barbiani). Nella specie correttamente è stata ravvisata l'aggravante in parola, avendo l'agente approfittato del breve momento in cui l'autovettura è stata lasciata incustodita dal possessore e mentre egli era occupato nell'acquisto per il quale aveva fermato l'autovettura.
4. Fondato è il terzo motivo essendo priva di giustificazione l'affermazione di penale responsabilità in ordine al capo B), in considerazione dell'insuperabile dubbio palesato dalla sentenza in ordine a se le lesioni fossero state provocate quando la donna di aggrappò allo sportello della vettura, ovvero durante il successivo inseguimento.
5. La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine al capo B) procedendosi - ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l) - alla eliminazione della pena di mesi uno ed Euro 50,00 inflitta in continuazione per tale reato, così rideterminando la pena in anni uno, mesi sette di reclusione ed Euro 250,00 di multa.
6. Il ricorso nell'interesse del D. è inammissibile per assoluta genericità del motivo non essendo indicata alcuna specifica parte della sentenza affetta dal vizio dedotto nè, tantomeno, lo specifico profilo di doglianza di appello non considerato.
7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P. G. limitatamente al capo B) dell'imputazione perchè il fatto non costituisce reato e ridetermina la pena inflitta al P. in anni uno mesi sette di reclusione e Euro 250,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di D.G. che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2012
19-12-2012 08:56
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