Balla con una ragazza e l'ex fidanzato della donna lo accoltella. E' tentato omicidio?
Corte di Cassazione Sez. Prima Pen. Sent. del 16.02.2012, n. 6276
Presidente Chieffi - Relatore Tardio
Ritenuto in fatto
1. Il 29 aprile 2011 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 13 aprile 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, contestualmente alla convalida dell'arresto, nei confronti di E.A.S.A.A.A. , sottoposto a indagini e arrestato il 10 aprile 2011 per tentato omicidio.
1.1. La vicenda cui si riferiva l'ordinanza di custodia cautelare atteneva al tentato omicidio di M.S. , che la notte del (…) , mentre era nella discoteca (…), aveva riportato una ferita da taglio all'emivolto sinistro e ferite escoriate multiple a carico della parete addominale e delle braccia, determinate da un coltello con lama a forma di uncino lunga tre cm, incorporata in un accendino, trovato in possesso dell'indagato, fermato dalla sicurezza del locale con gli abiti sporchi di sangue, e arrestato.
Era in particolare risultato che il M. si era recato con alcuni amici a ballare presso l'indicata discoteca e, mentre ballava con una ragazza, A.N. , che gli si era avvicinata, era stato raggiunto dall'E. , che per gelosia verso la sua ex ragazza, l'aveva spinto urlandogli contro e gesticolando fino a che il M. non era stato visto con il viso sanguinante.
1.2. Il Tribunale riteneva che il compendio indiziario, che fondava l'addebito mosso a carico dell'indagato, era rappresentato:
- dal contenuto della denuncia presentata dalla persona offesa;
- dalle dichiarazioni dello stesso indagato;
- dalle sommarie informazioni testimoniale rese da Al.Ro.El. , amico della vittima, presente ai fatti, dal barman e dall'addetto alla clientela della discoteca;
- dalle dichiarazioni rese dalla ragazza contesa A.N.
1.3. Secondo il Tribunale, erano infondate le osservazioni difensive volte a contestare la qualificazione giuridica del reato, compiuta dal Pubblico Ministero e recepita dal G.i.p., quale tentato omicidio, non sussistendo alcun elemento - attesa la poca credibilità delle dichiarazioni dell'indagato e la conferma dell'aggressione dallo stesso posta in essere, derivata dalle dichiarazioni dell'A. - tale da “far rimeditare nel senso richiesto” l'aggressione subita dalla parte offesa per futili motivi, in modo improvviso, con modalità violente e insidiose, con colpi ripetuti e repentini in locale poco illuminato, correttamente valutata dal giudice di prime cure in modo conforme ai principi di diritto, fissati dalla prevalente giurisprudenza in tema di tentato omicidio, quanto al parametro interpretativo della volontà omicidiaria.
La conferma dell'esigenza di pervenire a una risposta cautelare adeguata e proporzionata al caso concreto derivava dal conferimento da parte del Pubblico Ministero dell'incarico, successivo alla proposizione del riesame, a consulente tecnico di accertare l'idoneità delle lesioni subite e dell'azione ed entità dei colpi a cagionare a morte della parte offesa.
Era da escludere anche l'applicabilità della legittima difesa, avuto riguardo alla necessaria involontarietà della determinazione della situazione di pericolo, alla luce dei principi di diritto richiamati in ordinanza, e, per l'effetto, non erano riconoscibili anche la legittima difesa putativa e l'eccesso colposo della scriminante invocata.
1.4. La sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. trovava sicuro fondamento nella gravità del fatto, non ridimensionato dalle dichiarazioni dell'A. , che denotava scarsa capacità di autocontrollo.
Tale esigenza era salvaguarda bile solo con la misura applicata, senza che potesse peraltro applicarsi la misura degli arresti domiciliari, attesa la posizione dell'indagato, straniero irregolare privo di domicilio idoneo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente E.A.S.A.A.A. , che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, l'istanza di riesame è stata presentata dal difensore di ufficio nominato, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., il 22 aprile 2011 durante l'orario di apertura della cancelleria (ore 9,00-12,30), quando alle 8,20 dello stesso giorno esso ricorrente presso l'ufficio matricola del carcere aveva già fatto la nomina del difensore di fiducia avv. G.
Né, con ulteriore violazione delle norme processuali, il difensore di fiducia ha ricevuto avviso di fissazione dell'udienza camerale e del deposito dell'ordinanza, destinato invece al difensore di ufficio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, emergente dallo stesso iter argomentativo dell'ordinanza nella parte in cui si assume la sussistenza del dolo, inteso come volontà omicidiaria, in capo ad esso ricorrente.
Ad avviso del ricorrente anche i richiami ai principi di diritto affermati da questa Corte confermano la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza, che ha omesso di indicare quali siano in concreto gli elementi esteriori della volontà omicidiaria, ponendosi, nelle sue conclusioni, anche in contrasto con gli atti del processo (interrogatorio dei prevenuto in sede di udienza di convalida dell'arresto, sommarie informazioni della persona offesa, del teste Al. e, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., di A.N. , verbale di sequestro dell'accendino e referto dell'azienda USL di …), e ha confermato l'inidoneità e l'equivocità degli elementi esteriori della volontà dell'agente, indicati in via generale, avendo ritenuto necessari accertamenti tecnici.
Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che saranno in seguito precisati.
2. Quanto al primo motivo è palesemente infondata la doglianza concernente la carenza della legittimazione del difensore di ufficio, avv. A. C., nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., alla presentazione della richiesta di riesame, fondata sul rilievo della sopraggiunta estraneità dello stesso al procedimento per effetto della nomina del difensore di fiducia, effettuata lo stesso giorno da parte del ricorrente presso l'Ufficio matricola della Casa circondariale di Roma, ove era detenuto.
2.1. La doglianza nei termini formulata, omette di rilevare che il riferimento, contenuto nell'art. 309, comma 3, cod. proc. pen., al diritto di proporre la richiesta di riesame anche al “difensore dell'imputato”, non esclude che tale diritto compete anche al difensore di ufficio, a suo tempo designato dal Giudice o dal Pubblico Ministero, al momento del deposito del provvedimento impugnato, e che l'iniziativa di presentare gravame con le forme prescritte dalla legge e nei limitati termini previsti nel procedimento de libertate, coerente con la stessa previsione della difesa di ufficio e con le esigenze di garanzia per l'imputato e di salvaguardia dei suoi interessi, non produce effetti vincolanti per il difensore di fiducia, la cui nomina sopravvenga nella pendenza del termine di impugnazione, al quale compete il diritto, se ancora nei termini, di proporre autonoma impugnazione.
Essa, peraltro, avrebbe potuto avere un rilievo solo ove riferita alla notifica dell'ordinanza impugnanda, mentre, senza contestare la ritualità della notifica al difensore di ufficio, tende, in contrasto con gli stessi interessi che mira a garantire, alla declaratoria di inammissibilità dell'unica richiesta di riesame, che è stata depositata - con riserva dei motivi in sede di udienza - il 22 aprile 2011 dal difensore di ufficio nell'interesse dell'indagato, e che il difensore di fiducia, avv. Adelina Giglio, nominata il 22 aprile 2011, ha richiamato nei motivi di riesame depositati all'udienza del 29 aprile 2011.
2.2. La manifesta infondatezza dell'ulteriore censura, che attiene all'omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza camerale e del
deposito dell'ordinanza, destinato invece al difensore di ufficio, emerge univoca dal rilievo che il difensore di fiducia avv. Giglio, è comparso all'udienza camerale del 29 aprile 2011 a mezzo del sostituto processuale, avv. Andrea Collica (già nominato difensore di ufficio), nominato, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., in pari data; detto difensore ha depositato in udienza la memoria con i motivi di riesame a firma del difensore di fiducia, e il deposito dell'ordinanza è stato comunicato al difensore di fiducia e al difensore di ufficio a mezzo fax e all'indagato presso la Casa circondariale (omissis) .
3. Il secondo motivo deve essere accolto per la fondatezza della mossa censura in merito alla qualificazione giuridica della condotta contestata, poiché il convincimento manifestato dal Tribunale, in ordine alla sussistenza a carico dell'indagato di elementi gravi a fondamento della condivisa contestazione di tentato omicidio, appare sorretto da motivazione inadeguata a esprimere il percorso logico seguito.
3.1. Il Tribunale, infatti, che ha richiamato per sintesi e illustrato i dati fattuali integranti il compendio indiziario, già posto a base dell'ordinanza custodiate, ha valorizzato il dato dell'aggressione subita dalla parte offesa ad opera dell'indagato, le ferite riscontrate sulla parte offesa (”ferita da taglio emivolto sinistro, ferite escoriate multiple a carico della parete addominale e delle braccia”), oggetto del referto del pronto soccorso, il possesso da parte dell'indagato, fermato con abiti sporchi di sangue, di accendino con coltello incorporato con “lama a forma di uncino lunga tre cm”, e la ripetitività e la repentinità dei colpi inferti in presenza di poca luce.
La sintesi di tali dati come valutati dal primo Giudice, la conformità della valutazione svolta ai principi giurisprudenziali prevalenti con riguardo al tentato omicidio, e le affermazioni in diritto di questa Corte quanto al parametro interpretativo in ordine alla volontà omicidiaria hanno delimitato e definito il tema di indagine del Tribunale, che ha conclusivamente ritenuto, richiamando a conforto ulteriori massime della giurisprudenza di legittimità, che “le finalità della condotta devono essere apprezzate secondo le regole di comune esperienza, tenuto conto della natura e della essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono”.
Sono, in tal modo, rimaste senza risposta le deduzioni difensive, che del fatto in imputazione contestavano la qualificazione giuridica in relazione all'arma usata, ai colpi inferti e alle zone attinte, contraddicendosi le premesse della stessa ordinanza, che ponevano tali elementi come rilevanti momenti di indagine, e non considerandosi che l'analisi degli stessi era tanto più necessaria alla luce della evidenziata esigenza di pervenire a una risposta cautelare “adeguata e proporzionata al caso concreto”, avvertita anche dal Pubblico Ministero che, dopo la richiesta di riesame, aveva disposto accertamenti tecnici sulla idoneità, oltre che delle lesioni subite, anche dell'azione e della entità dei colpi inferti, a cagionare l'evento morte.
3.2. La necessità di un approfondimento sulla vicenda e di un'analisi, riferita, al caso concreto, dei principi di diritto affermati in questa sede di legittimità con riguardo ad altri casi concreti rende necessario un riesame nel merito dei dati di fatto afferenti alla qualificazione della condotta, cui è limitata la doglianza difensiva, da compiersi da parte del Giudice di merito.
4. Consegue alle svolte considerazioni l'annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto contestato come tentato omicidio, con rinvio al Tribunale di Roma, che, in coerenza con quanto rappresentato e tenendo conto delle ulteriori emergenze processuali, dovrà in piena autonomia di giudizio, ma con motivazione completa e immune da vizi giuridici e logici, riconsiderare la qualificazione del predetto delitto e, per l'effetto, la vicenda cautelare dell'indagato con riguardo allo stesso.
Il ricorso deve essere invece, rigettato nel resto.
5. La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Depositata in Cancelleria il 16.02.2012
20-02-2012 00:00
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