DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Motivo - Vizio di aspecificità - Inammissibilità del ricorso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 24/11/2010, Sentenza n. 41591
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Motivo - Vizio di aspecificità - Inammissibilità del ricorso. E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'articolo 591, comma 1, lettera c), all'inammissibilità (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d'Appello di Campobasso del 20/05/2010) Pres. Marzano, Est. Massafra, Ric. D.M.M.N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 24/11/2010, Sentenza n. 41591
29-12-2010 00:00
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