Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Cosa si intende nel codice penale quando si fa riferimento a strumenti atti ad aprire o a forzare serrature?
Cosa si intende nel codice penale quando si fa riferimento a strumenti atti ad aprire o a forzare serrature?
Tribunale Bari Sez. I, Sent., 17-07-2014

POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI, OGGETTI E VALORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 14 del mese di luglio dell'anno 2014
IL GIUDICE MONOCRATICO DR. ROBERTO CAPPITELLI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE
Con la presenza del P.M., avv. Monica Barbara.
Con l'assistenza del cancelliere d.ssa Pasqua Nuzzi
Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo,la seguente
SENTENZA
Nella causa penale di primo grado
Contro
P.G.M., nato a B. il (...), libero, assente, già contumace, elettivamente domiciliato in Bari alla via M.Garruba n.3 presso lo studio del Difensore di fiducia N.O.L., assente, sostituito ex art. 97 co IV c.p.p. dall'avv. Daniela Castelluzzo.
IMPUTATO
Del reato di cui all'art 707 c.p., perché, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti determinati da motivi di lucro, veniva colto in possesso di strumenti elettronici atti ad aprire serrature protette da sistemi di allarme, del cui possesso non giustificava la destinazione.
In Triggiano il 29.10.2009.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto ex art 464. c.p.p. e 159 disp att. c.p.p. emesso in data 29.7.2013 , il PM in sede, disponeva il giudizio immediato, innanzi a questa I Sezione del Tribunale, a carico del s.m.g. imputato, ritualmente oppostosi a decreto penale di condanna, in ordine al reato in epigrafe ascrittogli. Agli atti erano allegati: certificato del casellario giudiziale ( risultante contraddistinto da due iscrizioni, una per reato   militare ed una per furto aggravato); atti afferenti all'esercizio dell'azione penale e nomina del Difensore di fiducia.
Il PM depositava lista testi con cui anticipava l'intenzione di chiedere l'esame degli operanti, entrambi effettivi presso il N.O.R.M. della Compagnia CC di Triggiano, brigadiere A.P. e A.G.B.. Il Giudice ammetteva.
Alla prima udienza, tenutasi in. data 9 dicembre 2013, si procedeva nella contumacia dell' imputato, libero e non comparso senza adduzione di legittimo impedimento. Quindi, non essendo state sollevate questioni preliminari, era dichiarata l'apertura della istruzione dibattimentale.
Il PM si riportava al capo di imputazione, chiedendo l'esame dei testi di lista, nonché la acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale di sequestro del corpo di reato. La Difesa chiedeva l'esame dell'imputato, e si riservava produzione documentale. Il Tribunale ammetteva tutti i mezzi di prova richiesti e, dando mandato al PM riguardo alla citazione dei propri testi di lista aggiornava il dibattimento al 28 aprile 2014.
In occasione di questa udienza, ancora assente l'imputato, il Tribunale era costretto ad un nuovo differimento della trattazione per l'assenza dei due testi di accusa. In occasione dell'odierna udienza, assenti l'imputato e il Difensore di fiducia, nominato un Difensore ex art. 97 co IV c.p.p. , le parti si accordavano ex art. 493 co III c.p.p., per il versamento dell'intero fascicolo processuale del PM, rinunciando così all'escussione dei testi. Il Tribunale disponeva in conformità della comune istanza istruttoria.
Dichiarata, quindi, chiusa l'istruzione dibattimentale, le parti rassegnavano le conclusioni, trascritte in epigrafe.
Tutto ciò premesso, considera il Tribunale in
FATTO E DIRITTO
Dai mezzi di prova esperiti l'occorso può ricostruirsi nei termini che di seguito si vanno ad esporre.
Il P., gravato da un precedente , sia pure assai risalente, per reato contro il patrimonio, alle ore 03.45 circa del 29 ottobre 2009, era fermato per un controllo da due militari in forza al N.O.R.M. della Compagnia CC di Triggiano, mentre, alla guida di una "Suzuki" di colore nero targata (...), intestata ad altro soggetto, transitava lungo la via Stazione (altezza via Casalino) del centro in questione. Gli operanti, sotto il sedile anteriore lato guida reperivano un potenziometro di frequenza per telefonia mobile e GPS dotato di quattro antenne, un telecomando con antenna in ferro munito di due tasti per bloccaggio, inserimento e chiusura allarmi ( entrambi privi di indicazioni di marca e modello), unitamente ad un apparecchio immobilizzatore abilitato alla emanazione di scossa elettrica ( quest'ultimo di marca "Stun Master 300-c). Il tutto era riconosciuto dal P. di sua proprietà, sebbene egli non ne giustificasse la disponibilità né la destinazione, e, in considerazione del pregiudizio accusato dal prevenuto per reato contro il patrimonio, era tratto in giudiziale sequestro.
Le attività irripetibili compiute dagli Agenti di PG nelle epigrafate circostanze di tempo e luogo, certamente asseverate dal tenore della comunicazione di notizia di reato estesa dagli operanti predetti in data 30.10.2009, mostrano inequivocabilmente come il P., fosse stato colto nel flagrante possesso di strumenti elettronici atti sia a neutralizzare sistemi di allarme sia come nel caso dell'apparecchio immobilizzatore, a recare offesa, mentre si aggirava nottetempo per le vie di Triggiano.
Tutto ciò premesso ed incontestato quanto all'accertamento del fatto storico, osserva questo Giudice, stavolta in punto di diritto, che le problematiche poste dal caso sottoposto al Tribunale attengono sia alla individuazione del numero dei pregiudizi sufficiente e necessario ai fini di integrare il presupposto richiesto per la punibilità ex art. 707 c.p.- ciò in quanto il P. accusa un solo e per di più lontano precedente per furto- sia alla delimitazione dell'oggetto materiale della condotta, in ordine alla nozione di strumenti atti allo scasso rilevante a termini di legge. Quanto al primo aspetto, regna unanime accordo, in dottrina come in giurisprudenza, che ad integrare il presupposto di legge sia sufficiente una sola pregressa condanna per reato contro il patrimonio, a nulla rilevando che il legislatore del 1930 abbia utilizzato, in parte qua, il plurale, da intendersi, quindi, in senso indeterminativo ( cfr., sul punto, Cass. II, 25.5.1986, Tatti). Maggiormente problematico si presenta il secondo aspetto, dovendosi il Tribunale chiedere se i congegni elettronici atti alla neutralizzazione dei sistemi di allarme reperiti in possesso del prevenuto attingano la nozione, rilevante ex art. 707 c.p., di "strumenti atti ad aprire o a forzare serrature".
Secondo la giurisprudenza tale espressione deve essere intesa nel senso più ampio, comprensivo, quindi, non soltanto degli arnesi di per sé destinati all'apertura di serrature, ma anche di qualsiasi altro mezzo o congegno idoneo ad operare sulle serrature; si è, infatti, da gran tempo, specificato che la legge prende in considerazione l'attitudine potenziale dello strumento ad aprire le serrature, non essendo punto tassativa la elencazione di cui al dettato legislativo (v. Cass. VI, 25.11.1969, Pannello).
In considerazione della natura contravvenzionale del reato in contestazione e del precedente specifico accusato dal giudicabile emergono univoci segnali circa la di lui responsabilità penale rispetto a quanto in epigrafe ascritto. Lo stesso, non ha, del resto, fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine alla legittima destinazione di quanto in giudiziale sequestro, come richiesto dalla giurisprudenza dominante ( v.Cass, II, 14 giugno 1996, Sandri), limitandosi, al momento del sequestro, a sostenere di essere proprietario di quanto elencato dal verbale di sequestro. Così ritenuto ampiamente provato l'elemento oggettivo del reato in contestazione, del pari si ritiene raggiunta la prova dell'elemento soggettivo. Al riguardo, lo stesso deve individuarsi nel dolo, che, in forza della strutturazione della fattispecie, risulta provato in virtù della volontà del possesso e della consapevolezza della effettiva destinazione dei predetti strumenti alla captazione e "decodificazione" degli impulsi elettronici ed alla successiva apertura di cancelli sprovvisti di serratura "manuale". Devesi, pertanto, affermare la penale responsabilità del giudicabile.
Quanto al trattamento sanzionatorio, avendo avuto riguardo agli indici ex art. 133 c.p., ed in particolare, alla personalità del reo ed alle modalità dell'azione , si reputa congrua la comminazione della pena di mesi sei di arresto, alla quale si giunge individuando, sulla scorta dei predetti indici, la pena base nel minimo edittale, giacchè la presenza di due pregiudizi penali è di ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sussistono, al contrario (v. certficato penale in atti), anche sulla scorta della notevole risalenza nel tempo dei pregiudizi accusati dal P., gli estremi utili alla concessione della sospensione condizionale della pena.
L' imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese del presente procedimento penale Deve disporsi, infine, la confisca e la distruzione del materiale in giudiziale sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt.533 e 535 c.p.p
DICHIARA
L'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di mesi sei di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa sotto le comminatorie di legge Confisca e distruzione del corpo di reato.
Così deciso in Bari, il 14 luglio 2014.
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2014.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza