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Sentenza

Non è colpevole l’amministratore di condominio che utilizzi espressioni vivaci, ma funzionali a dar conto delle ragioni che hanno determinato la ripartizione dei costi dello stabile, che appaiono a tutti i condomini descrittivi di un comportamento che dà conto di una diversità di vedute.
Non è colpevole l’amministratore di condominio che utilizzi espressioni vivaci, ma funzionali a dar conto delle ragioni che hanno determinato la ripartizione dei costi dello stabile, che appaiono a tutti i condomini descrittivi di un comportamento che dà conto di una diversità di vedute.
orte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 gennaio – 3 aprile 2014, n. 15364
Presidente Ferrua – Relatore Pezzullo

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con sentenza in data 25 giugno 2012 confermava la sentenza del 25 novembre 2010 del Giudice di Pace di Roma con la quale C.U. era stato assolto, ai sensi dell'art. 530/2 c.p.p., dal delitto di cui 595 c.p. per non essere sufficiente la prova della sussistenza del fatto. Al C., in particolare, amministratore del condominio, nel quale abitava all'epoca dei fatti R.S., era stata ascritta la condotta dell'avere, con un comunicato trasmesso a tutti i condomini, unitamente ali' avviso di convocazione dell' assemblea, riferendosi ad una contestazione sollevata dal R. in ordine alla lettura dei contatori dell'acqua, offeso la reputazione di quest'ultimo, mediante le espressioni "... da qui sono iniziate le ire del sig. R. che si rifiuta di pagare l'acqua uscita dal suo contatore e che con varie contestazioni anche presso la Silca, l'ha costretta a rifare una nuova ripartizione modificando la sua bolletta dell'acqua secondo la sua personale auto lettura di mc. 3.469 ...e una diffida a me quale Amministratore, "che in pratica mi dice "di non fare il mio dovere di onesto Amministratore di tutti i Condomini (Allegato n. 7 - pag. 1 - dove si evidenzia il personale auto sconto praticatosi) e siccome i m.c. dell'acqua sono stati fatturati dall'Acea e pagate, la relativa discordanza tra contatore Acea e quello dei condomini sarà addebitata al giardino a carico di tutti...".
2. Avverso la predetta sentenza R.S., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della sentenza impugnata ai fini delle statuizioni civili. In particolare, ha evidenziato che il diritto di critica fa venir meno la responsabilità penale, purchè non sconfini nell'attacco gratuito e personale e, comunque, due limiti scriminano la condotta "ingiuriosa": la veridicità del fatto e la correttezza espositiva, limiti questi entrambi travalicati dall'imputato nel caso in esame. Ed invero, il limite della veridicità non risulta rispettato, atteso che, come è emerso dall'istruttoria dibattimentale, la lettura del contatore è stata effettuata dall'amministratore, mentre il ricorrente ne ha chiesta un'altra corretta, dopo essersi visto richiedere un importo palesemente in contrasto con l'effettivo consumo, riguardando la perdita d'acqua le tubature condominiali. Inoltre, il C. riferisce di un' "autolettura del R.", laddove è stata la stessa società Silca s.r.l. ad aver preso atto che l'autolettura fornita dall'amministratore era errata. La portata diffamatoria ed offensiva del comunicato nei confronti del ricorrente si ricava, poi, dal tono complessivo utilizzato, poiché in sostanza l'amministratore ha definito la persona offesa come un contestatore disonesto, poco serio e non corretto, che ha posto in essere un comportamento irresponsabile, creando danno al condominio aggravando l'esborso economico di tutti i condomini al fine di coprire il "personale autosconto", screditandolo agli occhi dei medesimi condomini. La lesività ed il discredito sono stati ampliati proprio dal contesto in cui i fatti si sono verificati, atteso che, l'aver costretto i condomini ad un esborso monetario non dovuto inevitabilmente determina il deterioramento dei rapporti condominiali e ciò senza colpa del ricorrente che si è limitato a tutelare le proprie ragioni, pagando quanto effettivamente dovuto.

Considerato in diritto

Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il giudice d'appello, previa ricostruzione del contesto in relazione al quale si è inserito il "comunicato" oggetto di contestazione, con ragionamento logico immune da censure, applicando correttamente i principi di diritto in merito alla configurazione del reato di diffamazione, ha correttamente escluso nella fattispecie in esame la sussistenza di tale delitto.
Nella sentenza impugnata è stato messo in risalto, innanzitutto come la vicenda oggetto di giudizio si riferisce ad un contrasto insorto tra l'amministratore del condominio, C.U., ed il condomino R. in merito alla titolarità - condominiale, ovvero esclusiva - di una tubazione posta nell'appartamento del predetto R., che nel rompersi aveva provocato danni per l'ingente fuoriuscita di acqua: l'amministratore di condominio sosteneva trattarsi di un "flessibile" installato in cucina, con la conseguenza che i costi derivanti dalla perdita d'acqua erano riferibili al proprietario, il R. appunto, mentre quest'ultimo attribuiva la causa dell'allagamento alla colonna portante nel muro, sicchè il costo della perdita d'acqua era da ritenersi condominiale. Nella sentenza impugnata si legge altresì che il R., all'udienza dei 30.9.2010, confermava che nel suo appartamento si era verificato un allagamento per il quale erano intervenuti i Vigili del Fuoco, i quali insieme al C. verificavano, tra l'altro, i valori del contatore dell'acqua, valori che, in seguito, venivano da lui contestati alla società incaricata della lettura. Così decritto il contesto che ha occasionato l'invio del comunicato ai condomini, contenente le espressioni oggetto di addebito al C., il giudice d'appello ha in sostanza escluso che tali espressioni avessero in sé portata lesiva della reputazione del R., inserendosi nell'ambito di una vivace polemica per il sostenimento delle spese di consumo d'acqua.
2. Tale valutazione si presenta corretta. Ed invero, le espressioni "da qui sono iniziate le ire del sig. R. che si rifiuta di pagare l'acqua uscita dal suo contatore [...] secondo la sua personale autolettura" non appaiono in sé pregiudizievoli dell'onore della persona offesa, non contenendo un giudizio negativo sulla persona e sulle sue qualità (negative) per intaccarne l'opinione tra il pubblico dei consociati (arg. ex Sez. V, n. 43184 del 21/09/2012), ma appaiono piuttosto descrittive di un comportamento che dà conto di una "contrapposizione" , di una diversità di vedute. A maggior ragione se tali espressioni vengono considerate nel contesto in cui sono state utilizzate, ossia un comunicato rivolto dall'amministratore ai soli condomini, al fine di informarli sulla ripartizione a carico di tutti dei costi dell'acqua, ritenuti evidentemente in prima battuta di pertinenza esclusiva del R. L'onere di informazione a carico dell'amministratore, dunque, seppur si è tradotto nell'utilizzo di espressioni vivaci, con i riferimenti "alle ire" ed al " rifiuto di pagare" del R. si presentano, tuttavia, funzionali a dar conto delle ragioni che hanno determinato la ripartizione dei costi e della polemica tecnicogiuridica intercorsa tra i due. La descrizione, quantunque con toni vivaci, del comportamento del R., d'altra parte, non appare gratuito ed ultroneo, in quanto necessario proprio per spiegare ai condomini, naturali destinatari del comunicato e non a terzi, l'attribuzione dei costi dell'acqua e ciò senza utilizzare circostanze non veritiere, come sostenuto dal ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, dà conto che all'udienza del 30.9.2010 il R. ha dichiarato di aver contestato i valori del costo dell'acqua a lui addebitati, chiedendo una nuova lettura.
Le deduzioni del ricorrente, secondo cui il C. lo avrebbe di fatto dipinto come un contestatore disonesto, un piantagrane prepotente che danneggia il condominio, costringendo i condomini ad un esborso monetario non dovuto, non trovano concreto fondamento nelle espressioni utilizzate, che, come detto, appaiono senz'altro indirizzate a dar conto della vicenda e di una diversità di posizioni tra l'amministrazione condominiale ed il R. e non ad incidere concretamente sulla reputazione di quest'ultimo (arg. ex Sez. V, n. 5654 del 19/10/2012).
Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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