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Sentenza

Tentata estorsione continuata.
Tentata estorsione continuata.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2017) 09-01-2018, n. 301
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -
Dott. DE CRESCIENZO U. - rel. Consigliere -
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -
Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere -
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.V.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 15/09/2016 della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Maria Del Grosso del foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del 15/09/2016 la Corte di Appello di Trieste, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Tolmezzo emessa in data 04/12/2012 appellata dalla Procura Generale, condannava L.V.A. alla pena di due anni di reclusione ed Euro 600,00 di multa perchè ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione continuata contestato in rubrica.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il L., tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 582, 585 e 591 c.p.p.) per la mancata dichiarazione d'inammissibilità dell'appello del P.G. in quanto tardivamente proposto; la nullità del giudizio di secondo grado per l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato ed al suo difensore di fiducia (la notifica dell'atto era stata effettuata presso l'avvocato domiciliatario nominato per il giudizio in Tribunale, con successiva revoca dell'incarico); la mancata rinnovazione del dibattimento ai fini dell'assunzione in contraddittorio delle prove dichiarative.
3. Il primo motivo è fondato ed assorbente.
4. Premesso che in tema di impugnazioni, allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Cass. sez. 1, sent. n. 8521 del 09/01/2013 - dep. 21/02/2013 - Rv. 255304), dall'esame del fascicolo del giudizio di appello risulta che:
- la sentenza di primo grado, a seguito del deposito della motivazione, è stata comunicata alla Procura Generale di Trieste il 07.09.2013;
- la Procura Generale ha depositato l'appello avverso la sentenza di assoluzione presso la segreteria del proprio ufficio in data 29/10/2013;
- l'atto è pervenuto presso la cancelleria del giudice di primo grado (il Tribunale di Udine) il 06/11/2013 come risulta dal timbro apposto sulla nota di trasmissione dell'appello in originale con le relative copie.
5. Poichè il termine per proporre impugnazione è, nel caso previsto dall'art. 544 c.p.p., comma 3 (attesa la riserva del tribunale di depositare la motivazione entro novanta giorni), di quarantacinque giorni, detto termine, in considerazione della sospensione feriale dei termini processuali per la durata prevista dalla normativa all'epoca in vigore, scadeva il 30.10.2013.
Orbene, l'impugnazione del P.G. depositata nella segreteria del proprio ufficio e non nella cancelleria del giudice "a quo", alla quale sia stata spedita, a termine spirato, a mezzo raccomandata è inammissibile (Cass. sez. 5 sent. n. 21942 del 06/05/2010 - dep. 08/06/2010 - Rv. 247411).
Il deposito presso la segreteria della pubblica accusa non può infatti ritenersi idonee a far ritenere rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 582 c.p.p. trattandosi di modalità estranea al dettato normativo; l'appello, pervenuto il 6.11.2013 presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, deve considerarsi pertanto tardivo.
Non essendo la causa di inammissibilità soggetta a sanatoria, essa deve essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in Cassazione (cfr. sez. 2, Sentenza n. 40816 del 10/07/2014 - dep. 02/10/2014 - Rv. 260359).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente definitività della pronuncia assolutoria di primo grado per tardiva proposizione dell'appello. 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara irrevocabile la sentenza di primo grado.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2018
Avv. Antonino Sugamele

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