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Sentenza

Nomina un difensore di fiducia senza avvisarlo: non può lamentarsi della decorrenza dei termini per impugnare.
Nomina un difensore di fiducia senza avvisarlo: non può lamentarsi della decorrenza dei termini per impugnare.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 aprile – 11 maggio 2017, n. 23065
Presidente Carcano – Relatore Calvanese

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. T.A. chiede l'annullamento della ordinanza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta dallo stesso presentata per la rimessione nel termine per proporre l'appello avverso la sentenza di condanna pronunciata il 24 ottobre 2015 da Tribunale di Roma nei suoi confronti.
La Corte di appello dava atto che in primo grado l'imputato era stato difeso da due difensori di fiducia (con dichiarazione del 20 novembre 2015, l'imputato aveva confermato uno dei difensori di fiducia al quale riservava i motivi di appello), che in data 14 dicembre 2015 avevano rinunciato al mandato difensivo; che il 29 dicembre 2015 l'imputato, al quale era stato nominato nel frattempo un difensore d'ufficio, aveva nominato un nuovo difensore di fiducia (confermato il 18 febbraio 2016); che pertanto era compito dell'imputato, sempre assistito dall'inizio del procedimento da un difensore fiduciario, vigilare sul difensore fiduciario perché presentasse l'appello.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello, con una motivazione illogica e carente, avrebbe respinto l'istanza in esame, non considerando il dies a quo per proporre l'appello, non valutando che all'imputato non era stata comunicata la nomina del difensore di ufficio, che il difensore di fiducia non era stato avvisato della intervenuta nomina (della quale apprendeva in via casuale solo in data 16 febbraio 2016) e che il ricorrente è rimasto per un lasso di tempo privo di difensore.
2. Il ricorso non è fondato.
Questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio intende ribadire, secondo cui la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'Istituto penitenziario soltanto all'Autorità giudiziaria, ma non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente all'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (Sez. 1, n. 23611 del 04/04/2014, Perillo, Rv. 259646; Sez. 2, n. 7673 del 03/11/2015, Gjoshi, non mass.; Sez. 1, n. 18243 del 19/02/2015; Emmanuello, non mass.).
Va precisato che l'autorità giudiziaria non aveva a sua volta alcun onere di comunicare al difensore di fiducia la nomina pervenuta dall'imputato: in effetti, tale obbligo non è previsto da alcuna norma e l'incombente di informare il difensore è proprio della sfera di autonomia gestionale dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 23114 del 07/06/2011, Palombella, Rv. 250511).
Pertanto, risultando il ricorrente assistito dal difensore di fiducia nella pendenza del termine per proporre appello, non può ritenersi ricorra il caso fortuito o la forza maggiore per farsi luogo alla restituzione nel termine.
Per completezza deve aggiungersi che, secondo la prospettazione del ricorrente, dal 29 dicembre 2015 (data della nomina) al 16 febbraio 2016 (data in cui il difensore avrebbe appreso casualmente della nomina fiduciaria) - quindi quasi per due mesi - il T. non si è attivato in alcun modo per contattare il difensore di fiducia, né con telefonate, né con lettere, né chiedendo un colloquio in carcere con il legale.
Basta ricordare che grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito al difensore (Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262087; Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012, Fenoli, Rv. 254072; Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011, Mangano, Rv. 251695; Sez. 2, n. 12922 del 09/03/2007, Rosati, Rv. 236389).
Principio che è stato ribadito anche dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 96), avendo stabilito che non si può imputare allo Stato la responsabilità di tutte le lacune di un avvocato nominato d'ufficio o scelto dall'imputato, essendo previsto un obbligo di intervento solo se la lacuna dell'avvocato d'ufficio sia manifesta o venga portata a conoscenza delle autorità in qualsiasi altro modo. La stessa Corte ha di recente ribadito che la condotta della difesa è essenzialmente una questione tra l'imputato e il suo difensore, sia che questi sia stato nominato in base ad un programma di gratuito patrocinio sia che sia remunerato privatamente (Corte EDU, 01/09/2015, Giorgini c. Italia, § 66).
Nel caso in esame, viepiù va rilevato che l'imputato non ha mai portato all'attenzione delle autorità eventuali difficoltà che egli stava incontrato nella preparazione della sua difesa.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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