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Sentenza

Difensore d’ufficio, obbligo di mandato specifico anche con impugnazione della dichiarazione di assenza.
Difensore d’ufficio, obbligo di mandato specifico anche con impugnazione della dichiarazione di assenza.
Il difensore d’ufficio dell’imputato dichiarato assente deve essere munito di specifico mandato a impugnare, anche quando l’impugnazione contesta la legittimità della dichiarazione di assenza. La mancata allegazione di tale mandato costituisce un vizio formale che rende inammissibile l’impugnazione. È quanto chiarisce la seconda Sezione Penale della Corte di cassazione, sentenza 34657 del 2025, che si basa su un’interpretazione rigorosa delle norme introdotte dalle riforme “Cartabia” (D.Lgs. n. 150/2022) e “Nordio” (L. n. 134/2021), che hanno ridefinito così il sistema delle impugnazioni e il procedimento in assenza. La Corte sottolinea che questo obbligo introdotto dalle riforme “Cartabia” e “Nordio” garantisce un controllo effettivo sulla consapevolezza dell’imputato riguardo alla pendenza del processo e sulla sua volontà di proseguire nel percorso processuale, evitando progressioni processuali “cieche” e possibili rescissioni del giudicato. Tale obbligo si applica anche quando l’impugnazione contesta la legittimità della dichiarazione di assenza, poiché la legge non prevede eccezioni esplicite.
Il caso all’esame della Suprema corte

La vicenda riguarda un ricorso presentato contro un’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d’Appello, che aveva respinto un atto di appello per mancanza del mandato a impugnare da parte del difensore d’ufficio. L’imputato era stato dichiarato assente dal Tribunale, ma il difensore ha contestato la legittimità di tale dichiarazione, sostenendo che il ricorso non poteva essere inammissibile per difetto di mandato. La Corte di cassazione ha esaminato il caso, chiarendo che il mandato a impugnare è obbligatorio per il difensore d’ufficio dell’imputato dichiarato assente, anche se l’impugnazione riguarda la legittimità della dichiarazione di assenza. Tale obbligo è previsto dalle riforme “Cartabia” e “Nordio” per garantire la consapevolezza dell’imputato sulla pendenza del processo e la sua volontà di proseguire. La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
I richiami e gli orientamenti giurisprudenziali

La sentenza richiama diverse disposizioni del codice di procedura penale, interpretate alla luce delle riforme “Cartabia” (D.Lgs. n. 150/2022) e “Nordio” (L. n. 134/2021), per stabilire il principio secondo cui il difensore d’ufficio dell’imputato dichiarato assente deve essere munito di uno specifico mandato a impugnare, anche quando l’impugnazione contesta la legittimità della dichiarazione di assenza. La Corte analizza inoltre orientamenti giurisprudenziali contrapposti. In particolare, viene richiamato l’articolo 581, comma 1-quater c.p.p. , introdotto dalla riforma “Nordio”, che prevede l’obbligo di allegare il mandato a impugnare all’atto proposto dal difensore d’ufficio dell’imputato dichiarato assente. La Corte sottolinea che questa disposizione rientra tra le regole generali sulle impugnazioni e si applica sia all’appello che al ricorso per cassazione, senza eccezioni. Non accogliendo l’orientamento che si fonda sull’idea che la contestazione della dichiarazione di assenza elimini la necessità di rispettare gli oneri formali previsti dalla norma. Inoltre richiama l’articolo 586 c.p.p., oggetto di interpretazioni divergenti. Da un lato, un orientamento giurisprudenziale (sentenza “Oko”) sostiene che questa norma, che regola l’impugnazione differita delle ordinanze endoprocessuali unitamente alla sentenza, costituisca una norma speciale rispetto all’articolo 581, comma 1-quater c.p.p., e che pertanto non richieda l’allegazione del mandato a impugnare quando si contesta la legittimità della dichiarazione di assenza. Tuttavia, la Corte di cassazione ha deciso di non accogliere tale interpretazione, aderendo invece all’orientamento che considera l’articolo 581, comma 1-quater c.p.p. una norma di stretta interpretazione, applicabile senza eccezioni.
La Corte ha chiarito che l’articolo 586 c.p.p. non può essere considerato una norma speciale che deroga agli oneri formali previsti per le impugnazioni delle sentenze. Al contrario, anche l’impugnazione differita di un’ordinanza deve rispettare integralmente le regole che disciplinano l’impugnazione delle sentenze. Poi viene richiamato l’articolo 591, comma 2 c.p.p. per evidenziare che l’ordinanza di inammissibilità de plano dell’atto di appello, emessa dalla Corte d’Appello, è conforme alla legge.
La Cassazione ribadisce che la mancata allegazione del mandato a impugnare da parte del difensore d’ufficio costituisce un vizio formale che giustifica l’inammissibilità dell’appello. E inoltre l’articolo 175, comma 2.1 c.p.p. , modificato dalla riforma “Cartabia”, è richiamato per sottolineare che l’imputato giudicato in assenza può chiedere la restituzione nel termine per impugnare, qualora dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. La Corte evidenzia che questa disposizione offre una tutela adeguata all’imputato che contesta la legittimità della dichiarazione di assenza, ma non esonera il difensore d’ufficio dall’obbligo di allegare il mandato a impugnare. 
Avv. Antonino Sugamele

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