Reati contro la persona - Delitti contro la libertà morale - Minaccia - Minaccia di un male ingiusto - Idoneità ad ingenerare timore - Valutazione in relazione alla situazione contingente - Necessità - Fattispecie.
Ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 20-02-2020, n. 6756
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara - rel. Consigliere
Dott. BORRELLI Paola - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LORI PERLA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale in sede, in data 27 novembre 2015, con il quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia, per i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica (articolo 612 c.p., comma 2, commessi inviando una busta intestata, contenente una scritta ritenuta minacciosa) ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in via equitativa, nella misura di Euro tremila, oltre spese.
2 Avverso l'indicata sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando nei motivi di seguito riassunti, due vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia mancata assunzione di prova decisiva (escussione del consulente tecnico di parte nominato dall'imputato). Il perito del giudice, esaminato all'udienza del 30 ottobre 2015, ha posto l'accento su elementi accertati non considerati e descritti nella relazione scritta, dunque la difesa aveva chiesto l'escussione del consulte di parte. Vengono indicate a pag. 3 del ricorso, analiticamente, le circostanze sulle quali avrebbe deposto il consulente, dirette a confutare la tesi esposta nella perizia di ufficio.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicita' della motivazione e travisamento di atti e fatti. Si tratta di banale dissidio tra condomini, contesto non valutato dalla Corte di appello, che avrebbe errato nel ravvisare la portata minatoria delle frasi presenti sulle buste inserite in cassetta, trattandosi di semplici "sberleffi" diretti al (OMISSIS), il quale, in quanto nel passato e' stato maresciallo della Guardia di finanza, e' soggetto in grado di avvedersi della natura scherzosa, piuttosto che intimidatoria delle frasi. Le modalita' di recapito delle buste poi, evidenziano l'intento canzonatorio e di dileggio, piuttosto che quello intimidatorio (nei confronti di (OMISSIS)) tanto da invocare (scherzosamente, secondo il ricorrente) l'intercessione divina.
3. Il primo motivo e' inammissibile.
3.1.Nel giudizio di appello, come e' noto, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicche' il potere del giudice e' subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, 24/01/1996, Panigoni; Sez. 1, n. 3972 del 2014). Atteso che l'esercizio di un simile potere e' affidato all'apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimita' se adeguatamente motivato, deve sottolinearsi che a fronte di una motivazione che da' conto, in modo univoco, del fatto che e' stato ritenuto non impossibile decidere allo stato degli atti e dell'esauriente esposizione del perito in sede di esame testimoniale, alcun rilievo puo' assumere la critica difensiva.
3.2. Il secondo motivo e' fondato.
Si osserva che la contestazione attiene al recapito nella cassetta delle lettere della parte lesa, di una busta, intestata Associazione (OMISSIS), (OMISSIS), con la scritta "prega perche' solo la Madonna ti puo' salvare (OMISSIS)", nonche' all'inoltro al domicilio della parte lesa, di altra busta con scritta di identico tenore.
La corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha riconosciuto il contenuto intrinsecamente minaccioso delle due frasi, riportandosi a giurisprudenza di questa Corte di legittimita' che, rispetto ad espressioni dal chiaro contenuto intimidatorio (del tipo "te la faccio pagare", "tu non sai chi sono lo te la faro' pagare") ha esposto il principio che la minaccia, di cui all'articolo 612 c.p., necessita della mera prospettazione di un danno ingiusto che puo' essere manifestato anche in modo implicito, indirettamente o in modo simbolico, purche' dotata di forza intimidatrice, nella specie ritenuta rafforzata dal carattere anonimo delle scritte.
3.2.1. Il Collegio osserva che, tuttavia, la Corte territoriale ha omesso del tutto l'esame del contesto in cui si colloca la consegna delle buste, nonche' ha confermato il giudizio del primo giudice dando rilievo, al fine di valutare l'effettiva intrinseca portata minacciosa delle frasi, all'intenso turbamento psichico della vittima.
Sul punto si osserva, invece, che la costante giurisprudenza di questa Corte e' nel senso di ritenere elemento essenziale per la configurabilita' della minaccia, la limitazione della liberta' psichica del soggetto passivo, da valutarsi con criterio medio (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B, Rv. 257951) attuata mediante la prospettazione di un male potenzialmente idoneo ad incidere sulla liberta' morale del soggetto passivo, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente, ma risultando necessario che il male ingiusto minacciato sia intrinsecamente idoneo ad intimidire ia parte lesa, desumendo detta idoneita' dalla situazione contingente (ex multis Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289; Sez. 5, n. 6528 del 02/12/2008, Parlato, Rv. 242604).
Peraltro deve trattarsi della prospettazione di un male futuro, per il quale il nesso tra la condotta e l'evento dipende proprio dalla disponibilita' di quel male da parte di chi lo prospetta (Sez. 5, n. 7511 del 17/05/2000, Gaetani, Rv. 216536).
Cio' posto si osserva che la critica proposta e' fondata posto che non si e' tenuto in alcun conto del contesto in cui avvennero i fatti descritti nelle sentenze di merito (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289; Sez. 5 n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951).
Questi si collocano in una situazione pur conflittuale dovuta a rapporti condominiali, che tuttavia non risultano seguiti da alcuna condotta attuata concretamente ai danni della parte lesa, restando privi di ogni ulteriore progressione dell'azione intimidatrice. Le frasi, peraltro, fanno riferimento, del tutto genericamente, ad una conseguenza negativa, senza indicare alla persona offesa, quale avrebbe dovuto essere il comportamento che avrebbe consentito di "salvarsi", ne' esplicitano il male minacciato onde valutarne l'intrinseca portate intimidatoria.
Del resto si osserva che, trattandosi di un reato a forma libera, in cui, cioe', la condotta minacciosa non e' predeterminata dalla norma penale, non e' revocabile in dubbio che essa possa attuarsi secondo modalita' diverse, ma queste devono essere idonee, per la valenza intimidatrice che le caratterizza, ad incidere, limitandola, sulla liberta' morale del soggetto passivo. Nel caso al vaglio, invece, e' emerso che la stessa parte lesa, nel corso della sua deposizione ha dato atto della finalita' perseguita mediante l'inoltro delle missive, con riferimento all'esigenza di mettere in ridicolo la sua persona, nonche' la sua qualita' di maresciallo della Guardia di finanza. Le modalita' di recapito delle buste, poi, non evidenziano, in modo univoco, l'intento intimidatorio rilevato dai giudici di merito, come correttamente dedotto con il ricorso.
3. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenuto che il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.
Motivazione semplificata.
13-02-2025 20:18
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