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Sentenza

Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza - Inadempimento - Requisiti - Serietà ed apprezzabilità - Necessità.
Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza - Inadempimento - Requisiti - Serietà ed apprezzabilità - Necessità.
Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza, 13 dicembre 2022, n. 47158
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere

Dott. GIORDANO E. A. - rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/6/2021 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti e la sentenza impugnata;

esaminati i motivi del ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Riccardi Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello;

lette le conclusioni nell'interesse della parte civile con la quale il difensore, avvocato (OMISSIS), chiede dichiarare la inammissibilita' del ricorso e si rimette al Collegio per la liquidazione delle spese di questo grado.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, dichiarata la prescrizione del reato di cui alla L. n. 54 del 2006, articolo 53 ha confermato le statuizioni civili della sentenza emessa dal Tribunale di Parma il 15 dicembre 2014 ed ha liquidato in favore della parte civile, (OMISSIS), in proprio e quale tutrice delle figlie minori, la complessiva somma di Euro cinquecento a titolo di risarcimento del danno. La condotta ascritta al (OMISSIS) residuava da una piu' ampia contestazione, relativa al reato di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, dalla quale l'imputato era stato assolto gia' in primo grado.

La Corte di appello ha ritenuto accertato che nell'(OMISSIS), nei medi di (OMISSIS), l'imputato, potendo provvedervi, aveva versato in ritardo l'assegno di separazione posto a suo carico con provvedimento del Presidente del Tribunale di Bologna del 24 maggio 2010.

2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell'imputato chiede l'annullamento della sentenza impugnata per vizio di violazione di legge, in relazione alla L. n. 54 del 2006, articolo 3 evidenziando l'apparenza della motivazione che, pur muovendo dalla premessa della necessaria valutazione, ai sensi dell'articolo 578 c.p., dei motivi di appello proposti dall'imputato sulla responsabilita' ne aveva, invece, trascurato l'esame. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, ai fini della integrazione dell'elemento materiale del reato, lo ha ritenuto configurabile in presenza di un mero, ancorche' reiterato, ritardo ma che, soprattutto, non ha esaminato l'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo, ed ha trascurato che, essendo in corso anche una vertenza di natura civile tra il ricorrente e il coniuge, il giudice civile aveva ritenuto la insussistenza dello stato di necessita' dell'odierna parte civile che aveva intrapreso un'azione ai sensi dell'articolo 156 c.c., comma 6. A questo riguardo, la Corte di appello, non ha esaminato il contenuto dell'ordinanza del 3/7 luglio 2011 del giudice civile che aveva rilevato come i ritardi fossero stati minimi e che non sussisteva, in ragione del complesso delle condizioni economiche della famiglia all'indomani della separazione, alcuna condizione di indigenza economica della ex moglie dell'imputato tenuto conto delle somme che, negli stessi mesi oggetto della contestazione, la parte civile aveva ricevuto dal ricorrente.

2. Il ricorso e' stato trattato con procedura scritta, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, articolo 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile per l'esame delle censure proposte dall'imputato, che non hanno costituito oggetto di adeguato esame da parte della Corte di appello di Bologna, ai fini della pronuncia, ai sensi dell'articolo 578 c.p.p., sulle statuizioni civili. A tale giudice va, altresi', rimessa la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

Il ricorrente ha correttamente richiamato una sentenza di questa Corte che illustra gli elementi costitutivi del reato di cui alla l. n. 54 del 2006, articolo 3 (fattispecie oggi refluita in quella di cui all'articolo 570-bis c.p.), pronuncia nella quale si afferma, che, da un lato, "la condotta non e' integrata da qualsiasi forma di inadempimento e dall'altro, che trattandosi di reato doloso, la condotta deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico. In particolare, sul piano oggettivo, si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilita' dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire. Quindi il reato non scatta automaticamente con l'inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorche' la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovra' valutarne la "gravita'" e, quindi, l'attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma e' tesa ad evitare. Normalmente, a fronte del piu' comune caso, nella casistica giudiziaria, del mancato versamento da parte del genitore di quanto di spettanza, non si puo' ritenere sufficiente che la parte dichiari la propria indigenza per giustificare l'omissione del pagamento e si richiede, invece, una prova ben certa di tale stato economico; ancor meno puo' essere sufficiente una affermazione del diritto alla autoriduzione dell'assegno, dovendo la parte rivolgersi al giudice civile per ottenere eventuali revisioni dell'assegno di mantenimento. Ma la situazione e' diversa nel caso in cui in cui ci si trovi davanti ad un limitato ritardo/omissione dei pagamenti per un breve periodo" (Sez, 6, n. 43527 del 4/06/2012, n. m.).

Nel caso in esame, all'esito dell'assoluzione dell'imputato intervenuta in primo grado, e quali condotte addebitate all'imputato, si e' in presenza di due omessi pagamenti dell'assegno mensile nei mesi di (OMISSIS) perche' eseguiti in ritardo e che con un inaccettabile automatismo la sentenza impugnata ha sussunto nella fattispecie di cui alla L. n. 54 del 2002, articolo 3 omettendo di verificarne, ai fini della descritta nozione di serio inadempimento, che la giurisprudenza richiede, il rapporto con le condotte per le quali e' intervenuta assoluzione. Come innanzi precisato, anche il ritardo nei pagamenti puo' essere sussunto nella nozione di inadempimento, ad es. quando sia frequente, e, dunque, in presenza di ritardi, che, nel complesso, siano tali da incidere apprezzabilmente sulla disponibilita' dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.

Soprattutto, si riscontra grave deficit motivazionale della sentenza impugnata con riferimento ai motivi di appello (cfr. pagg. 7 e ss. dell'atto di appello) che facevano riferimento al contenuto dell'ordinanza del 3/7 luglio 2011 del giudice civile e alla conclusione di quel giudice secondo cui i ritardi erano stati minimi e che non sussisteva, in ragione del complesso delle condizioni economiche della famiglia all'indomani della separazione, alcuna condizione di indigenza economica dell'odierna parte civile tenuto conto delle somme che la parte civile aveva ricevuto dall'ex marito.

Aspetto, questo, che, ove riconducibile proprio ai mesi in cui si e' registrato l'inadempimento oggetto del presente processo, si rivela determinante in relazione al dolo potendo ragionevolmente escludere l'elemento psicologico del reato in un contesto di dare/avere che, all'indomani della separazione, definita, come si specifica nel capo di imputazione, con provvedimento del Presidente del Tribunale del 24 maggio 2010, contrassegnava i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

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