Niente tenuità del fatto per chi detiene fuori dall’abitazione un coltello a serramanico.
Il tribunale di Marsala
Venendo ai fatti con sentenza emessa il 3 maggio 2025 il tribunale di Marsala, riqualificato il reato di cui all’articolo 699, secondo comma, del codice penale (porto abusivo di armi), originariamente contestato a un soggetto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (applicazione della sola ammenda), condannava l’imputato alla pena di 1.500 euro di ammenda. I fatti di reato, accertati a Marsala il 3 aprile 2023, erano incontroversi e riguardavano il porto di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri, con lama lunga 10 centimetri, che l’imputato portava fuori dalla sua abitazione, che, all’esito di una perquisizione, veniva trovato, conservato in un marsupio, sopra il parabrezza anteriore della sua autovettura. Tali fatti venivano accertati dai Carabinieri della Compagnia di Marsala nel corso di un controllo di polizia, eseguito presso un parcheggio pubblico di Marsala il 3 aprile 2023, dove i militari eseguivano la perquisizione dell’autovettura del ricorrente, trovando l’arma da taglio oggetto di contestazione.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli eventi criminosi l’imputato veniva condannato alle pene precedentemente menzionate. Contro questa sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva. Con questa doglianza, in particolare, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il tribunale di Marsala dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell’esimente di cui all’articolo 131-bis del codice penale, la cui concessione si imponeva alla luce del disvalore modesto della condotta illecita ascritta all’imputato – attestata dalla riqualificazione della fattispecie originariamente contestata, ex articolo 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 –, che induceva a formulare un giudizio favorevole al ricorrente. Le considerazioni esposte (dal ricorrente) imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
Il verdetto della Cassazione
A tale motivo di ricorso la Cassazione ha puntualizzato come l’intero percorso argomentativo non potesse essere sottoposto al vaglio di legittimità in quanto i giudici si sarebbero dovuti spingere nel merito, facoltà a loro non concessa. Tuttavia i Supremi giudici - sulla scorta di quanto accertato nel merito - hanno evidenziato che l’esimente invocata dal ricorrente non si potesse applicare tenuto conto della potenzialità offensiva dell’arma da taglio in contestazione che non determina affatto la particolare tenuità dell’offesa, elemento quest’ultimo presupposto dall’articolo 131-bis del codice penale.
20-05-2025 20:59
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