Daspo
In tema di turbativa nell’ambito di manifestazioni sportive, il termine a difesa in favore del destinatario del provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell’atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, essendo irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del giudice intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|18 luglio 2019| n. 31639
Data udienza 24 maggio 2019
Integrale
Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del questore - Impositivo dell'obbligo di presentazione - Convalida del GIP - Mancata osservanza del termine a difesa - Conseguenze - Fattispecie di insussistenza di mancato rispetto del termine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente
Dott. GALTERIO Donatella - rel. Consigliere
Dott. CERRONI Claudio - Consigliere
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere
Dott. SEMERARO Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza in data 31.12.2018 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza depositata in data 31.12.2018 alle ore 16.20 il Tribunale di Milano ha convalidato il decreto emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989, articolo 6 dal Questore della stessa citta' in data 27.12.2018, notificato all'interessato in data 29.12.2018 alle ore 12.50, con cui e' stato imposto a (OMISSIS), contestualmente al divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati dell'U.E. in cui si svolgono manifestazioni calcistiche ivi specificamente indicate, l'obbligo per la durata di tre anni di presentarsi presso gli uffici della Compagnia dei Carabinieri del luogo di residenza trenta minuti dopo l'inizio e trenta minuti prima della fine di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra (OMISSIS) nell'ambito della Regione Lombardia ed un'unica volta trenta minuti dopo l'inizio di ogni partita giocata fuori dal territorio regionale.
2. Avverso il suddetto provvedimento il sottoposto ha presentato, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce che essendogli stato il decreto del Questore notificato alle 12.50 del sabato 29.12.2018 ed avendone il PM richiesto la convalida il lunedi' 31.12.2018 alle ore 12.05, difettavano, pur avendo il GIP emesso la convalida lo stesso giorno del lunedi' 31.12.2018 alle ore 16.20 e dunque rispettando il termine di 96 ore previsto a pena di decadenza dalla notifica all'interessato, i tempi tecnici necessari all'articolazione delle proprie difese. Sostiene che il tempo sostanzialmente fruibile dalla difesa per accedere alla cancelleria del Tribunale al fine di prendere visione del fascicolo ivi depositato si riduceva ad appena 55 minuti, tale essendo l'intervallo intercorrente tra la richiesta del PM e l'orario ordinario di chiusura delle cancellerie, fissato alle ore 13, considerando la chiusura degli uffici del Tribunale nei giorni del sabato e della domenica, del tutto insufficiente a redigere e a depositare le memorie difensive previa visione del fascicolo contenente la richiesta del PM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non puo' ritenersi fondato.
In tema di provvedimenti adottati dal Questore ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, (cd. D.A.S.P.O.), questa Suprema Corte ha piu' volte affermato che il termine entro cui il destinatario del provvedimento ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida non puo' essere inferiore a 48 ore decorrenti dalla notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. puo' richiedere al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n. 32824 dell'11/6/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).
La diversa tesi sostenuta dalla difesa secondo cui il sottoposto dovrebbe comunque fruire di un termine di 24 ore decorrenti dalla richiesta di convalida da parte del PM, non puo' ritenersi condivisibile.
La peculiarita' del contraddittorio cartolare che caratterizza il presente procedimento, costituito dal termine di 48 ore accordato alla difesa per il deposito di memorie a decorrere dalla notifica del decreto, nasce dal fatto che il provvedimento sul quale si innesta la richiesta di convalida da parte della pubblica accusa e' costituito dal provvedimento del Questore, ovverosia da un provvedimento gia' pervenuto, attraverso la notifica, a conoscenza del destinatario, reso in tal modo edotto anche dell'esistenza della documentazione posta a fondamento della misura la quale, oltre ad essere stata trasmessa al GIP ed al Pubblico Ministero, resta comunque anche presso l'ufficio di provenienza.
Invece l'ulteriore termine di ventiquattro ore, che secondo il ricorrente dovrebbe decorrere dal deposito nella cancelleria del g.i.p. della richiesta del pubblico ministero, non trova alcun riscontro nella L. n. 401 del 1989, articolo 6 che prevede solo il termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida da parte del p.m., termine che la giurisprudenza di questa Corte, con interpretazione costituzionalmente orientata, ha esteso a garanzia del destinatario del provvedimento restrittivo al fine di consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa, ne' potrebbe comunque tradursi in un'ulteriore garanzia per quest'ultimo non essendo previsto alcun avviso di deposito della richiesta del pubblico ministero: trattasi percio' di un termine che, in quanto decorrente da un momento non noto al destinatario del provvedimento del questore/non aggiunge alcunche' alle facolta' gia' accordategli a seguito della notifica del medesimo decreto entro le successive 48 ore, costituite dall'accesso alla documentazione che lo riguarda e della facolta' di presentare al g.i.p. una memoria a sua difesa (Sez. 3, n. 29760 del 11/04/2013 - dep. 11/07/2013, Poggia, Rv. 255962; Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013 - dep. 29/07/2013, Cesare, Rv. 256379).
Il fatto che, nella specie, la richiesta di convalida abbia preceduto solo di poche ore la conforme ordinanza resa dal GIP e' pertanto del tutto neutro rispetto all'esercizio delle prerogative difensive da parte del sottoposto.
Ne' alcuna rilevanza riveste la circostanza che il termine di 48 ore comprenda o coincida con gli orari di chiusura dell'ufficio del giudice della convalida. Deve a riguardo richiamarsi il principio gia' affermato da questa Corte, secondo il quale il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorita' di P.S., non e' soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o piu' giorni festivi, in quanto, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato puo' ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia (Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016 - dep. 07/07/2016, Mazzinghi, Rv. 267197). La deduzione del ricorrente di non avere avuto tempo per preparare la difesa potrebbe avere un significato solo se il soggetto colpito dal provvedimento fosse facoltizzato ad esaminare la documentazione necessaria per le sue difese soltanto presso l'ufficio del Giudice della convalida, e non quando invece possa chiedere ed ottenere di prendere visione del carteggio che lo riguarda presso l'ufficio del PM (Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015 - dep. 30/03/2016, D'Amato, Rv. 266480) o comunque della Questura: non avendo il ricorrente prospettato difficolta' di accesso agli uffici della Questura ne' la mancanza in tale luogo di copia degli atti del procedimento, deve ritenersi che egli fosse comunque in grado di procurarsi le informazioni e gli atti necessari per far valere le sue ragioni presso lo stesso ente che ha emesso il provvedimento oggetto della richiesta di convalida, con conseguente esclusione, anche sotto tale ulteriore profilo, di alcuna lesione dei suoi diritti di difesa.
Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
20-05-2025 21:49
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