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Sentenza

Daspo sportivo
Daspo sportivo
Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del giudice per le indagini preliminari e della Procura della Repubblica, di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|27 aprile 2023| n. 17411

Data udienza 30 marzo 2023

Integrale
Daspo - Convalida del provvedimento del Questore da parte del Gip prima del termine di 48 ore - Nullità del provvedimento - Inefficacia del provvedimento - Violazione del contraddittorio cartolare - Facoltà dell'interessato di presentare memorie e osservazioni - Rispetto del termine di 48 ore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 22/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DI STASI Antonella;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Questore di Torino con provvedimento in data 17/10/2022, notificato il 19/10/2022, ore 17.30, imponeva a (OMISSIS) le prescrizioni di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con ordinanza depositata in data 22/10/2022, ore 9.00, convalidava il provvedimento del Questore.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo dei difensori di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione della L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 3, e dell'articolo 178 c.p.p., lettera c), lamentando l'eccessiva compressione del tempo concesso all'imputato del tempo concesso per difendersi, in quanto il periodo in cui il fascicolo dei documenti era stato messo a disposizione della difesa non garantiva il pieno esercizio del diritto di difesa, considerato anche che il provvedimento di convalida era intervento entro e non dopo le 24 dalla presentazione del fascicolo alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari.

Con il secondo motivo deduce violazione della L. n. 401 del 1989, articolo 6, commi 1 e 2, e vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza impugnata era priva di motivazioni in ordine alle ragioni per cui l'interessato doveva presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli della Juventus"; argomenta che il rispetto dell'obbligo e' inesigibile, per l'impossibilita' del prevenuto di informarsi della programmazione relativa alle partite amichevoli, eventi spesso non pubblicizzati e svolti a "porte chiuse".

Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione in relazione all'obbligo di firma con riferimento alla recidiva amministrativa contestata, lamentando che il Giudice della convalida non aveva argomentato in ordine alla pericolosita' concreta del prevenuto.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e' infondato.

Va ricordato che questa Corte, al fine di assicurare effettivita' al principio del contraddittorio cartolare da cui e' caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'11/12/2007, Rv. 238537 - e cosi' dando una lettura costituzionalmente orientata all'articolo 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facolta' di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessita' che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si e' precisato, in particolare, che "se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento". Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sara' da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sara' quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'11/6/2013, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Rv. 247275).

La diversa tesi sostenuta dalla difesa secondo cui il sottoposto dovrebbe comunque fruire anche di un termine di 24 ore decorrente dalla richiesta di convalida da parte del PM, - pur sostenuta in sede di legittimita' (Sez. 3, n. 17871 dell'8/4/2009, Rv. 243714; Sez. 3, n. 6224 del 6/11/2008, Rv. 242730) - non e' condivisibile.

Questa Corte ha, infatti, affermato piu' recentemente, il principio che va qui ribadito, che il termine a difesa in favore del destinatario del provvedimento del questore e' soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facolta' di presentazione di una memoria difensiva, essendo irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del giudice intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari (Sez.3, n. 15851 del 03/11/2016, dep.30/03/2017, Rv. 269871 - 01; Sez.3, n. 29760 del 1/04/2013, Rv.255962; Sez.3,n. 32824 del 11/06/2013, Rv.256379; Sez.3, n. 31639 del 2019, non massimata).

Si e' osservato, in particolare, (Sez.3, n. 29760 del 1/04/2013, cit) che "la garanzia a tutela del soggetto destinatario del provvedimento del questore e' tutta interna al piu' ampio termine di quarantotto dalla notifica del decreto del questore". Cio' significa che egli puo' prendere visione della documentazione anche in questura senza attendere che gli atti siano trasmessi dalla questura alla procura della Repubblica ovvero presso presso l'Ufficio del Pubblico Ministero in attesa che questi ne chieda la convalida al Giudice; inoltre, l'ulteriore termine di ventiquattro ore (decorrente al deposito nella cancelleria del g.i.p. della richiesta del pubblico ministero) "sarebbe privo di ragionevolezza perche', una volta che il destinatario ha la garanzia di quarantotto ore (termine decorrente da una data per lui certa: la notifica del decreto del questore) per consultare la documentazione che lo riguarda e presentare al g.i.p. una memoria a sua difesa (e' questa la garanzia del c.d. contraddicono cartolare), sarebbe una formalistica superfetazione la garanzia ulteriore di un termine piu' breve (ventiquattro ore) e decorrente da un momento non noto al destinatario del provvedimento del questore (in mancanza di avviso di deposito della richiesta del pubblico ministero) per fare le stesse cose: accedere alla documentazione che lo riguarda e presentare al g.i.p. una memoria a sua difesa".

La deduzione del ricorrente, poi, di non avere avuto un tempo congruo per preparare la difesa potrebbe avere un significato se il destinatario del provvedimento questorile fosse facoltizzato ad esaminare la documentazione necessaria per le sue difese soltanto presso l'ufficio del Giudice della convalida.

Il soggetto interessato, invece, puo' accedere agli atti non solo presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima del giudizio di convalida o comunque della Questura (Sez.3, n. 7033 del 18/01/2012, 252035; Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015 - dep. 30/03/2016, 266480; Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013, Rv. 256379-01).

Tale principio e' stato ribadito da ultimo da Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023, Rv.284235 - 01, che ha precisato che, in tema di convalida del provvedimento del questore L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex articolo 6, commi 1 e 2, l'esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non e' presidiato da termini dilatori predeterminati, sicche' e' onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

Non consta dalla stessa prospettazione del ricorso che la difesa abbia svolto alcuna richiesta di accesso agli atti all'autorita' giudiziaria (incombe sullo stesso interessato l'onere di dimostrare di non essere stato posto in condizione nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del Gip e della Procura della Repubblica con formulazione di apposita istanza - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida, cfr. Sez. 3, n. 20753 del 04/02/2016 - dep. 19/05/2016, Rv. 267023; Sez. 3, 11 giugno 2015, n. 29301, Rv. 264394); ne' il ricorrente ha allegato l'impossibilita' di esercitare in tempo utile il proprio diritto di accesso agli atti, sia presso la Questura, sia presso la segreteria del Pubblico Ministero sia presso la cancelleria del G.i.p, atteso che, come gia' evidenziato, nel procedimento relativo alla convalida del provvedimento del Questore di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6 il diritto della difesa di accesso agli atti non e' presidiato da termini dilatori predeterminati, ed e', pertanto, onere dell'interessato o del suo difensore esercitarlo tempestivamente al fine di disporre di un tempo maggiore, sia presso la Questura, sia presso l'ufficio del pubblico ministero, sia presso la cancelleria del G.i.p. (cfr. Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023, Rv. 284235 - 01, cit.).

Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo cui nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorita' di P.S. durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, e' onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici della Questura, del G.i.p. e della Procura della Repubblica - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida.

Onere non soddisfatto dal ricorrente nel caso di specie, ove a fronte di una notifica effettuata il 19.10.22 alle 17.30, la convalida e' avvenuta con provvedimento depositato alle 9.00 del 22/10/2022, quindi con pieno rispetto del citato termine di 48 ore.

2. Il secondo motivo di ricorso e' infondato.

Questa Corte ha sempre affermato che il riferimento dell'articolo 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilita' deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. 3 n. 13741, 30 marzo 2009; Sez. 3 n. 11151, 13 marzo 2009; Sez. 3 n. 3437, 26 gennaio 2009; Sez. 3 n. 47451, 22 dicembre 2008; Sez. 3 n. 9793, 8 marzo 2007). Si e' precisato che l'obbligo di "comparire personalmente" presso un ufficio o comando di polizia e' applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo, conseguentemente, rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363).

Da cio' consegue che, ai fini della validita' del provvedimento con cui il Questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all'autorita' di P.S., non e' necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l'onere di tenersi informato sul punto (Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016, dep. 2017, Morelli, Rv. 269318) e che l'eventuale inesigibilita' dell'obbligo di presentazione potra' essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito (Sez.3, n. 8435 del 16/02/2011, Rv.249363 - 01).

3. Il terzo motivo di ricorso e' infondato.

Va precisato, in diritto, che: il divieto, disposto dal questore, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, comma 5 (come modificato dal Decreto Legge n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014 e, poi, dal Decreto Legge n. 53 del 2019 con. in L. n. 77 del 2019) di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorita' di polizia in occasione degli incontri di calcio ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, nei confronti del soggetto che sia gia' destinatario di altro, analogo, provvedimento del questore (Sez. 3, n. 33539 del 14/07/2016, Rv. 267720); la norma e' stata ritenuta compatibile con i principi di cui agli articoli 3, 13 e 27 Cost., atteso che il trattamento censurato e' sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio e' suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento (Sez.3, n. 44621 del 08/07/2016, Rv.269203; Sez.3, n. 33539 del 14/07/2016, Rv.267720; Sez.3, n. 5621 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Rv.269305); la predetta disposizione non esime, pero', il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorita' di P.S., al fine di verificare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorita' amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessita' e urgenza, pericolosita' concreta ed attuale del soggetto, attribuibilita' al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilita' alle ipotesi previste dalla norma), e di valutare, altresi', la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, puo' essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (Sez.3, n. 28067 del 03/11/2016, dep.07/06/2017, Rv.270329).

Nella specie, il Giudice ha fatto buon governo dei principi di diritto suesposti, in quanto ha compiutamente valutato i fatti indicati dall'autorita' di P.S., al fine di verificare la riconducibilita' delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilita' al soggetto, ed ha dato conto in motivazione del suo convincimento in ordine alla pericolosita' concreta e attuale del destinatario del provvedimento, cosi' convalidando la misura dell'obbligo di presentazione nella all'autorita' di polizia in occasione degli incontri di calcio con durata nella misura minima di anni cinque. 4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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