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Sentenza

La contestazione del Pubblico Ministero.
La contestazione del Pubblico Ministero.
Corte d’appello di Palermo, sezione I penale, sentenza 11-18 luglio 2023 n. 4391 - Pres. A. Piras


In tema di imputazione, la delimitazione del fatto contestato sotto il profilo della sua durata nel tempo dipende dalle indicazioni contenute nel capo d’accusa, nel senso che l’individuazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta comporta la pertinenza dell’addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado, mentre l’indicazione di una data finale (nella specie, l’espressione “fino ad oggi”) implica che la contestazione - e, quindi, la decorrenza della prescrizione - comprenda la sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio. (Fattispecie in tema di invasione di edifici ex articolo 633 Cp in cui la Corte ha affermato che, in presenza di reato permanente, il Pm procedente deve scegliere tra l’opzione di contestare l’attualità della permanenza facendo anche riferimento alla sola data di accertamento del fatto, il che preclude un secondo giudizio per fatti anteriori la data della sentenza di primo grado, e la possibilità di delimitare la data finale di contestazione).
Avv. Antonino Sugamele

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