L’imputato protagonista della vicenda in esame è stato condannato dalla Corte d’appello di L’Aquila alla pena di due mesi di arresto e 1000 euro di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 4 l. n. 110/1975, per aver portato, senza giustificato motivo, un martello da muratore nella tasca del giubbotto.
La Cassazione ha sottolineato che sono da qualificare armi «tutti gli strumenti atti ad offendere e che, sono, naturalmente, destinati a recare un'offesa o un danno ad altro soggetto», distinguendo tra armi bianche (comprendono tutti gli strumenti atti ad offendere che possono provocare ferite per mezzo di punte )e quelle da fuoco (strumenti atti ad offendere che sfruttano il particolare meccanismo costruttivo, basato sull'esplosione o sulla deflagrazione).
La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che «in tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U.L.P.S. e l'art. 45 comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cosiddette bianche. Sono, invece, armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo le indicazioni date dall'art. 4 legge n. 110 del 1975».
16-06-2024 21:05
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