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Sentenza



In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, l’esistenza dell’intesa per il procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell’accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l’assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l’utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d’influenza, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze.
In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, l’esistenza dell’intesa per il procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell’accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l’assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l’utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d’influenza, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 04-03-2019, n. 9442
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella - Consigliere

Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;

nel procedimento nei confronti di:

1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 21/01/2019 del Tribunale di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

udito per l'indagato (OMISSIS) l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno, adito dal P.M. ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., confermava il provvedimento del 13/11/2018 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato una richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione al reato di cui all'articolo 416 ter c.p., commi 1 e 2, per avere in (OMISSIS) nel (OMISSIS), il (OMISSIS) quale candidato al consiglio comunale cavese in occasione delle elezioni amministrative del giugno del 2015, accettato, anche per il tramite del (OMISSIS), la promessa dello (OMISSIS) di procurare voti mediante l'avvalimento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omerta' che ne deriva, promanante dal carisma criminale di quest'ultimo e dal suo ruolo di capo di un'associazione di stampo camorristico operante in quella zona, in cambio della erogazione di una utilita' rappresentata dalla successiva costituzione di una cooperativa di ex detenuti da assumere per lo svolgimento di servizi comunali.

Rilevava il Tribunale come le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), imprenditore del luogo, gia' vittima dello (OMISSIS) e con questo indagato per il reato di intestazione fittizia di valori, attendibili perche' riscontrate da varie circostanze fattuali con carattere individualizzante, avessero dimostrato la fondatezza in fatto della ipotesi accusatoria, avendo comprovato la effettiva esistenza dell'accordo raggiunto, anche con l'intermediazione del (OMISSIS), tra lo (OMISSIS) e il (OMISSIS) per sostenere la candidatura di quest'ultimo, che era stato poi eletto componente del consiglio comunale di (OMISSIS); ma come i fatti accertati non fossero idonei ad integrare gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza, considerato che, con provvedimento adottato il 08/10/2018, lo stesso Tribunale aveva annullato, relativamente al carattere della mafiosita', l'ordinanza cautelare con la quale era stato contestato allo (OMISSIS) di essere a capo di un'associazione per delinquere operante in quella zona dal 2015 con condotta perdurante; che non vi erano elementi atti a dimostrare, in assenza di quella qualifica dello (OMISSIS) di intraneus in un sodalizio di stampo mafioso, che quell'accordo contemplasse la consapevole intesa dei "contraenti" di avvalersi di quella tipica forza di intimidazione per ottenere i voti, posto che lo (OMISSIS) era stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p., per condotte tenute fino all'ottobre del 1983; che l'associazione criminale diretta dallo (OMISSIS) era stata costituita all'inizio del 2015, dunque proprio in epoca coeva all'incontro con il (OMISSIS); che i reati di usura ed estorsione che, con una successiva ordinanza cautelare, erano stati addebitati allo (OMISSIS) come commessi in esecuzione programma di quel sodalizio, risultavano non aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7, cioe' non commessi con modalita' mafiose; e che l'intesa raggiunta non aveva "prodotto i risultati" concordati, atteso che il (OMISSIS) aveva avuto, nella zona sulla quale lo (OMISSIS) avrebbe dovuto esercitare la sua influenza, lo stesso numero di preferenze che aveva avuto nella precedente tornata elettorale.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale salernitano, il quale, con un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'articolo 416 ter c.p., per avere il Collegio erroneamente rigettato l'appello cautelare omettendo di considerare che, in ragione della caratura criminale dello (OMISSIS) come derivante dalle sue precedenti condanne, delle dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore (OMISSIS) che lo aveva indicato come "il boss" ovvero come il "numero uno" di (OMISSIS), nonche' dalle pendenze giudiziarie per le usure e le estorsioni consumate in quel comune, era stato di tutta evidenza come l'intesa con il (OMISSIS) - da molti anni impegnato nella politica di quel comune, della cui realta', dunque, egli era pienamente a conoscenza - avesse previsto che lo (OMISSIS), privo di alcuna stabile occupazione o attivita' lavorativa che potesse rendere verosimile un interessamento elettorale con modi leciti in favore di quel candidato, ma noto nell'ambiente cittadino solo per la sua fama criminale, si sarebbe impegnato a cercare i voti per il (OMISSIS) appunto avvalendosi delle modalita' tipiche dell'agire mafioso.

3. Con memoria depositata in cancelleria il 14/02/2019 il difensore del (OMISSIS) ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso per manifesta infondatezza del motivo (peraltro formulato in termini di violazione di legge ma poi strutturato come doglianza sulla motivazione del provvedimento gravato), sottolineando come le carte del procedimento avessero escluso un coinvolgimento diretto dell'associazione per delinquere, asseritamente diretta dallo (OMISSIS), nella realizzazione di quell'accordo elettorale, e, comunque, non avessero dimostrato la consapevolezza del (OMISSIS) circa il modus operandi del suo interlocutore.

4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

Come noto, l'articolo 416 ter c.p., nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, ha la finalita' di proteggere i beni giuridici dell'ordine pubblico e della legalita' democratica nelle competizioni elettorali, sanzionando le condotte di chi promette di procurare voti e di chi accetta tale promessa, laddove l'impegno preveda da un lato che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalita' descritte dal precedente articolo 416 bis c.p., cioe' avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere reati, e, da altro lato, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di altra utilita'.

Tale delitto, dunque, e' configurabile nei confronti di "chiunque", dunque anche del mediatore, oltre che del promittente "mafioso" e del candidato, e sussiste nei suoi elementi costitutivi per il solo fatto che sia stata raggiunta quella intesa, venendo cosi' anticipata la punibilita' rispetto alle iniziative che dovessero (o anche non dovessero) essere concretamente adottate per la ricerca di quei voti: cio' che qualifica l'illecito, e che lo differenzia da altre analoghe fattispecie penali previste da leggi speciali, e' l'impegno al procacciamento del consenso elettorale con le indicate "modalita' mafiose", che devono considerarsi sussistenti in re ipsa laddove il promittente sia per certo intraneo ad un sodalizio criminale di stampo mafioso ovvero abbia agito in nome e per conto di tale associazione delinquenziale, mentre devono essere provate come oggetto della intesa laddove manchi quel requisito, ad esempio se il promittente abbia operato a "titolo individuale" oppure non risulti affiliato ad un clan di tipo mafioso.

In tale ottica, sulla base dei risultati di tale piana operazione esegetica, questa Corte ha avuto modo reiteratamente di puntualizzare che, ai fini della configurabilita' del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'articolo 416 ter c.p. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi e' persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non e' necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilita' contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiche' esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalita' di acquisizione del consenso tramite la modalita' di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 3, puo' dirsi immanente all'illecita pattuizione. Ed invece, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca "uti singulus", e' necessaria la prova della pattuizione delle modalita' di procacciamento del consenso con metodo mafioso (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230/16 del 30/11/2015, Zappala', Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, P.M., Albero, Rv. 263845).

Piu' di recente e' stato pero' ulteriormente (e condivisibilmente) chiarito che l'esistenza dell'intesa al procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalita' mafiose puo' desumersi anche in via indiziaria, valorizzando alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali possono essere "l'assoggettamento, che in determinate aree territoriali vi e' nella forza di intimidatrice propria di chi e' storicamente appartenente ad un'associazione di stampo mafioso", dunque "la fama criminale dell'interlocutore del politico e la sua possibilita' di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della mafiosita' (capaci di) renderlo appetibile sul piano elettorale ed a spingere il candidato a raggiungere l'accordo nella consapevole, implicita, ma logica evidenza delle modalita' attraverso la quale verra' veicolato in suo favore il reclutamento elettorale, essendo questa la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore" (Sez. 6, n. 18844 del 23/02/2018, Pignataro, non mass.).

Alla luce di tali precettive indicazioni interpreative, da cui questa Corte non ha ragione di discostarsi, va rilevato come il Tribunale di Salerno non abbia fatto buon governo dei principi di diritto cosi' delineati: per un verso, valorizzando una circostanza, quella del numero delle preferenze conseguite dal candidato (OMISSIS) nelle zone di asserita influenza dello (OMISSIS), che costituisce un post factum del tutto irrilevante ai fini della configurabilita' del delitto in argomento, tenuto conto che e' pacifico che questo illecito si consuma nel momento dello scambio delle promesse, a nulla rilevando l'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti; per altro verso, sminuendo la portata indiziaria di una serie di elementi di conoscenza offerti dalle carte del procedimento - quali i gravi e specifici precedenti penali dello (OMISSIS), l'assenza di un qualsivoglia impegno lavorativo lecito da parte di quest'ultimo ed il tenore delle propalazioni al riguardo fornite dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), ritenuto pienamente attendibile dai giudici di merito - dal quali sarebbe stato ben possibile desumere la piu' che probabile certezza che le parti di quell'accordo avessero dato per scontato che, per la notoria fama criminale del promittente, la promessa di ricerca di quei voti si sarebbe tradotta in una campagna di reclutamento attuata mediante forme di condizionamento basate sul compimento di atti di prepotenza e di sopraffazione tipici dell'agire mafioso.

Ma vi e' di piu'! La decisione gravata appare gravemente viziata anche nel passaggio in cui, nell'ottica indiziaria che qui interessa, e' stata sottovalutata la portata degli altri precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dello (OMISSIS), il quale, gia' condannato in passato con sentenze irrevocabili per partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso e per il concorso nella commissione di delitti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, e' risultato gravemente indiziato di essere a capo di un nuovo sodalizio criminale di tipo mafioso dedito alla consumazione dei delitti di usura e di estorsione nel comune di (OMISSIS) e nelle zone limitrofe, operante dal 2015 con perduranza. Sotto questo punto di vista, risulta oltremodo significativo che, con le sentenze n. 5268/19 e n. 5272/19 emesse da altra sezione di questa Corte nell'udienza del 14/01/2019 (reperibili negli archivi informatici della Cassazione), e' stata annullata l'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale di Salerno aveva escluso, proprio nei riguardi degli odierni indagati (OMISSIS) e (OMISSIS), l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al carattere di mafiosita' dell'associazione per delinquere di cui era contestato loro di aver fatto parte: osservando, in particolare, che quel Collegio del riesame non aveva "tenuto conto del fatto che i consociati tutti si (erano) avvalsi, nel perseguire i fini sociali, di una forza di intimidazione (apprezzata nel concreto anche dalla singolare ricorrenza del numero di false dichiarazioni rese dalle vittime al pubblico ministero) obiettivatasi nel gruppo e non piu' confinata al suo solo promotore carismatico (peraltro detenuto mentre si consumavano i numerosi reati scopo), tanto che coloro che l'assoggettamento omertoso (avevano) subito (avevano) riferito di temere la reazione degli "uomini" di (OMISSIS) e, non tanto, o, non solo, di (OMISSIS). Le capacita' intimidatorie del singolo" - ha aggiunto la Cassazione nelle due citate sentenze - "si (erano), dunque, da questi emancipate per caratterizzare un gruppo e non piu' solo un soggetto. Del resto, e' questo il percorso genetico seguito dalle numerose piccole mafie locali, che si sviluppano intorno alla figura carismatica di un capo, talvolta (come nella fattispecie) gia' associato ad una cosca piu' tradizionale, e attorno a questi formano un corpo identitario unico, che delinque con "metodo" facendo leva sulla forza di intimidazione divenuta patrimonio del gruppo e che da quel gruppo ormai promana". Evidenziando come fosse pacifico che l'attivita' di quel sodalizio era "proseguita - pur sotto le direttive del "capo" che le impartiva prevalentemente tramite la figlia - anche successivamente all'arresto e, soprattutto, che anche dopo il maggio del 2017 le vittime (avevano) mantenuto un atteggiamento analogamente omertoso e remissivo essendo evidente che la sola messa fuori circolazione di (OMISSIS) non era stata sufficiente a liberarle dall'assoggettamento e dal vincolo di omerta' cui erano stati sottoposti", non essendo riuscito quel Tribunale "a spiegare come e perche' la intervenuta carcerazione di quest'ultimo avesse consentito ai suoi sodali di continuare a svolgere le medesime attivita' illecite con la medesima capacita' intimidatoria suscitata nelle vittime e, dunque, con quel tipico metodo "mafioso" che, per l'appunto, caratterizza l'associazione delineata dall'articolo 416 bis c.p.".

5. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla sezione del riesame del Tribunale di Salerno che, nel nuovo giudizio, si atterra' ai principi di diritto innanzi enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla sezione del riesame del Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Avv. Antonino Sugamele

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