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Sentenza


In caso di condanna per il delitto di cui all’art. 572 c.p. il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere subordinato, ai sensi dell’art. 165, comma 5, c.p. alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tale tipologia di reato.
In caso di condanna per il delitto di cui all’art. 572 c.p. il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere subordinato, ai sensi dell’art. 165, comma 5, c.p. alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tale tipologia di reato.
Tribunale di Torino, Penale, Sentenza del 19-02-2024, n. 252



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI POTENZA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo il 01/04/2021 al n. 986/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 46/2021 del 20/01/2021, emesso dal Tribunale di Potenza e notificato il 10/02/2021;

TRA

Lo.Ca. (C.F. (...)), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Lu.Cl., presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza (PZ) alla via (...);

OPPONENTE

E

It. S.r.l. (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Ra.Zu. e An.Or., domiciliata come in atti;

OPPOSTA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, notificato in data 26/03/2021, Lo.Ca. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Potenza n. 46/2021 del 20/01/2021, notificatole il 10/02/2021, con il quale, su ricorso della società It. S.r.l., le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 27.690,52, oltre interessi e spese, a titolo di debitoria residua per il contratto di prestito personale n. 13429863 dalla stessa stipulato con Co. S.p.A. in data 18.02.2014 (doc. 3 fascicolo monitorio) e poi ceduto alla società It. S.r.l. (docc. 7/8 fascicolo monitorio).

1.1. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi: 1) la carenza di legittimazione attiva di controparte; 2) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza assoluta dei presupposti di legge; 3) in subordine - la nullità/illegittimità del contratto di finanziamento per la presenza di clausole vessatorie e per l'assenza del piano di ammortamento.

1.2. Su tali basi, l'opponente instava per la revoca del decreto ingiuntivo e in subordine per far accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole contrattuali e dichiararne la nullità e in ulteriore subordine per rideterminare l'eventuale somma dovuta, con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria chiedeva la nomina di un CTU al fine di verificare la correttezza e la liceità delle somme determinate da controparte nonché delle somme oggetto di finanziamento.

2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23/09/2021, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma risultante dall'attività istruttoria, con vittoria delle spese di lite.

3. Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. nonché un termine all'opposta per esperire il tentativo di mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010 (svoltasi, con esito negativo), la causa perveniva allo scrivente nel dicembre 2022; all'udienza dell'8.11.2023 le parti precisavano le conclusioni e la controversia veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

4. Tanto premesso in fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.

5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).

5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).

5.2. In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).

5.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di finanziamento, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale - del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, la quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007).

6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.

6.1. In particolare, costituisce dato non contestato, peraltro pienamente suffragato a livello documentale (si veda il documento depositato dal ricorrente nel fascicolo monitorio come allegato n. 3) quello per cui sia intervenuto, tra l'opponente e la società Co. S.p.A., il contratto di prestito personale n. 13429863, stipulato in data 18/02/2014.

6.2. Tale contratto reca la sottoscrizione, non disconosciuta, di C.Lo., sottoscrizione apposta anche ad approvazione specifica delle clausole contrattuali potenzialmente vessatorie e a conferma della ricezione di copia della documentazione contrattuale.

6.3. La lettura del documento contrattuale evidenzia la sussistenza di tutte le informazioni in ordine alle condizioni e ai tassi praticati: in particolare, vengono specificatamente individuati i tassi di interesse (TAN 12,90% e TAEG 14,49%), gli interessi moratori mensili al tasso dell'1% calcolati sulla quota capitale del debito residuo, le condizioni per la decadenza dal beneficio del termine (art. 12), gli oneri e le spese (art. 6).

Ugualmente incontestata è l'effettiva erogazione del finanziamento per cui è causa.

6.4. Sulla base della documentazione predetta, e di quella ulteriore presente agli atti (in particolare l'estratto conto analitico dall'apertura del rapporto di cui al doc. 5 del fascicolo monitorio), non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla società opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, altresì sul profilo quantitativo.

7. Passando poi alla disamina concreta delle contestazioni mosse da parte opponente e, in particolare alla "carenza di legittimazione attiva di controparte", la stessa è da respingersi risultando, la cessione del credito da Co. S.p.A. in favore della società It. S.r.l., ampiamente documentata. Detta cessione viene infatti attestata mediante la produzione del contratto di cessione di crediti del 24.05.2017 e dell'individuazione e indicazione della singola posizione ceduta nell'elenco allegato al contratto di cessione doc.7/8 fascicolo monitorio, dell'avviso in Gazzetta Ufficiale GU Parte Seconda n. 65 del 3-6-2017 (doc. 4 fascicolo monitorio) e della relativa comunicazione al debitore (doc. 6 fascicolo monitorio), sicché non può che validarsi la legittimazione dell'odierna opposta.

Del resto, in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza, che si condivide, è a dirsi che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano (come nel caso di specie) di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, ex multis, Tribunale Cassino sez. I, 28/07/2023, n.1028; Tribunale , Roma , sez. XVII , 27/02/2023 , n. 3283; Tribunale , Firenze , sez. III , 12/12/2022 , n. 3464; Tribunale , Rimini , sez. I , 21/10/2022 , n. 1006; Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017).

8. Proseguendo nell'analisi sui motivi dell'opposizione proposta dall'odierna attrice (carenza assoluta dei presupposti di legge), quest'ultima invoca la nullità del decreto ingiuntivo per totale assenza di documentazione attestante un credito certo, liquido ed esigibile (cfr. pag. 2 atto di citazione). In particolare, lamenta l'inesistenza di documentazione comprovante l'erogazione del finanziamento, la decadenza a far data dal 30.11.2020 e la determinazione del credito residuo.

8.1. Orbene, anche detta doglianza risulta meritevole di reiezione in quanto manifestamente generica e infondata, nonché di carattere esplorativo. Infatti, le contestazioni dell'opponente in ordine all'idoneità ex artt. 633 e ss. c.p.c. della documentazione esibita in sede monitoria, a prescindere da ogni valutazione sulla loro effettiva fondatezza (inter alia, pienamente riscontrata, considerando la complessiva produzione intervenuta in sede monitoria - cfr. docc. 3-8 relativo fascicolo) risultano in ogni caso non più dirimenti, atteso che, come noto e qui da ribadirsi, una volta cessata la fase monitoria dell'ingiunzione di pagamento, "l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione" e "in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e - se il credito risulti fondato - deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura" (cfr. Cass. civ., 30 marzo 2018, n. 7961; Cass. civ., 29 febbraio 2016, n. 3908; nonché già Cass. civ., 25 marzo 2000, n. 3591).

9. Alcuna prova, inoltre, è stata offerta in merito alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, prova necessaria in ragione del fatto che non è illecita in sé una clausola che preveda il pagamento di un dato importo a seguito dell'inadempimento, ma è illegittima la clausola che appaia d'importo manifestamente eccessivo, sicché è a carico del consumatore l'attestazione (quantomeno in termini allegativi) della manifesta eccessività dell'importo richiesto, di cui, nel caso di specie, manca ogni prova.

9.1. Infatti, come ampiamente chiarito dalle Sezioni Unite, l'eccezione in ordine alla vessatorietà di una clausola che preveda interessi moratori eccessivi o altre sanzioni per l'inadempimento, presuppone delle contestazioni precise, dovendosi indicare gli estremi contrattuali (tipo e clausola), il tasso in concreto applicato (ma solo dopo l'inadempimento, operando prima il tasso pattuito), i parametri (la misura del T.E.G.M.) e i dati temporali (del periodo di riferimento); soltanto laddove tale allegazione sia stata offerta, spetterà alla controparte (opposta) dimostrare che la pattuizione incriminata è stata oggetto di "trattativa individuale" della clausola con il soggetto-debitore che abbia la veste giuridica di "consumatore", la diversa misura degli interessi applicati o "altro" (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).

In ogni caso, a sostegno della infondatezza e della irricevibilità di detta doglianza, risulta per tabulas la sottoscrizione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. della clausola concernente la decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora invocata da parte opponente (cfr. pag. 4 doc. 3 fascicolo monitorio).

10. Pari sorte merita l'ulteriore doglianza afferente il piano di ammortamento utilizzato ("alla c.d. francese"), il quale, come lamentato dall'opponente, produrrebbe anatocismo e quindi nullità del contratto di finanziamento ex art. 1418 c.c.

10.1. In primo luogo, la doglianza risulta generica, in quanto l'opponente non ha fornito alcuna allegazione probatoria a fondamento di quanto lamentato né ha dimostrato il fenomeno anatocistico asseritamente risultante dal piano di ammortamento adottato.

10.2. In secondo luogo, in ogni caso la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui il piano di ammortamento alla francese, costruito mediante calcolo dell'interesse sul debito residuo, postula precisamente il pagamento alla scadenza degli interessi periodicamente maturati e con ciò ne esclude la capitalizzazione nel senso considerato dall'art. 1283 c.c., (da ultimo, Trib. Cagliari, 5 dicembre 2023) per cui, l'ammortamento alla c.d. "francese" non dà luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero (Cassazione Civile, 20/05/2020, n. 9237).

11. Infine, stante la genericità delle deduzioni in ordine all'asserita illiceità e inesattezza delle "somme determinate da controparte nonché delle somme oggetto di finanziamento" (cfr. pag. 8 atto di citazione), in uno alla mancata produzione di documentazione ovvero di altra prova a sostegno (e.g. C.T.P.), non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta di C.T.U. avanzata dall'opponente, in quanto, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, "la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. 08.02.2011, n. 3130; ex multis, cfr. ad es. Cassazione civile sez. I, 15/09/2017, n.21487; Cass. 15.04.2002, n. 5422, Cass. 06.06.2003, n. 9060, Cass., 14.2.2006, n. 3191, Cass. 16.03.1996, n. 2205; in senso conforme Cass. 17.10.1988, n. 5645, Cass. 13.10.1986, n. 5990, Cass. 4.12.1986, n. 7186).

12. Pertanto, alla luce di tutte le ragioni sin qui esplicitate, essendosi rivelato del tutto carente il profilo allegativo e, subordinatamente, quello probatorio, non può che concludersi per la declaratoria di rigetto della relativa domanda.

13. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta) di cui al D.M. n. 55 del 2014, parametrati al disputatum (scaglione da Euro 26.001 a Euro 52.000).

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nell'interesse di Lo.Ca. avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2021 del 20/01/2021, emesso dal Tribunale di Potenza e notificato il 10/02/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;

3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in Euro 3.809,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Potenza il 13 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024.

Avv. Antonino Sugamele

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