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Sentenza

Codice rosso - Art. 6, L. n. 69/2019 - Art. 165 cp - Reati di maltrattamenti e violenza sessuale - Specifico programma di recupero - Recidiva
Codice rosso - Art. 6, L. n. 69/2019 - Art. 165 cp - Reati di maltrattamenti e violenza sessuale - Specifico programma di recupero - Recidiva
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 5 marzo 2024  n. 9311  Data udienza 3 novembre 2023
REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. GENTILI Andrea - Presidente

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

Dott. MACRÌ Ubalda - Consigliere - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia

procedimento a carico di Li.Ba., nato in Cina il (Omissis),

avverso la sentenza in data 17/05/2023 del GUP del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 maggio 2023 il GUP del Tribunale di Brescia ha condannato l'imputato alle pene di legge per palpeggiamenti ai danni di una cliente del centro commerciale dove lavorava come addetto alle vendite, riconosciuti il fatto di minore gravità, le attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito abbreviato, con la pena sospesa.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia che eccepisce la violazione di legge e l'omessa motivazione perché il

Giudice non aveva subordinato la pena sospesa alle prescrizioni previste dal comma quinto dell'art. 165 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

L'art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetto °Codice rosso? ha inserito nell'art. 165 cod. pen., relativo agli obblighi del condannato, un quinto comma, che stabilisce che nei reati di maltrattamenti, di lesioni anche aggravate, di violenza sessuale (ivi compresi i delitti dell'art. 609-quater, quinquies e octies)g,(U di atti persecutori, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica, recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

La norma è in vigore dal 9 agosto 2019, mentre il reato è stato consumato l'il luglio 2022. Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto necessariamente subordinare la sospensione della pena all'adempimento del quinto comma dell'art. 165 cod. pen. L'omissione integra la violazione di legge correttamente segnalata dal Procuratore generale, in ossequio al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Savini (si veda il par. 10 di Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01), secondo cui le modalità di attuazione della pena rientrano nell'illegittimità del trattamento sanzionatorio, come già spiegato da Sez. 3, n. 35485 del 23/04/2021, P., Rv. 281945-01, e non nell'illegalità della pena.

S'impone, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Tale decisione è conforme al precedente della Sez. 6, n. 32577 del 16/06/2022, P., Rv. 283617-01 che ha espressamente escluso la possibilità per il giudice di legittimità di impartire la prescrizione del quinto comma dell'art. 165 cod. pen., dal momento che le Sezioni Unite Matrone hanno ammesso la possibilità di applicare l'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., solo quando non sia richiesto alcun accertamento di fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01), mentre nella specie è necessario individuare l'ente o l'associazione e il programma di recupero e la sua durata.

Con la successiva sentenza n. 30147 del 03/05/2023, P., Rv. 285046-01, la Sezione Sesta ha inteso puntualizzare il principio di diritto affermato, aprendo alla possibilità che il giudice di legittimità integri la disposizione del beneficio della pena sospesa con le prescrizioni del quinto comma dell'art. 165 cod. pen., ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Ha evidenziato infatti che ricorre una discrezionalità non nell'a/7, ma nel quomodo, per cui i dettagli possono essere rimessi al giudice dell'esecuzione. Gli argomenti spesi per superare la lettera del sesto comma dell'art. 165 cod. pen., secondo cui spetta al giudice della sentenza stabilire il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti, sono, a ben vedere, di carattere pratico piuttosto che teorico-sistematico, per giunta in relazione a un caso davvero peculiare in cui l'imputato aveva già spontaneamente avviato il percorso di sostegno prima della conclusione del processo. I Giudici hanno osservato che la durata del percorso non necessariamente poteva essere individuata dal giudice della cognizione e che l'individuazione dell'ente o dell'associazione poteva dilatare indebitamente i tempi del processo, mentre la definizione di questi e delle più adeguate modalità attuative ben poteva essere rimessa alla fase esecutiva.

I Giudici non si sono spinti però fino al punto da attribuire in via esclusiva al giudice dell'esecuzione il compito di impartire le prescrizioni dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., nonostante la diversità di questo tipo di prescrizioni rispetto a quelle del primo comma, ma hanno contemplato tale eventualità, come detto, nel caso specifico di anticipata e spontanea esecuzione del programma terapeutico da parte dell'imputato, introducendo questa possibilità in modo prudenziale con l'uso della seguente espressione: "la regressione in fase di merito non si rende sempre necessaria".

Questo Collegio ritiene che, fermo restando l'eventuale potere concorrente o surrogatorio del giudice dell'esecuzione, come del resto già affermato nel caso della subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio con riferimento all'individuazione del termine (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577-01 e 02), non possa comunque essere superata la scelta del legislatore che attribuisce al giudice della cognizione, già sulla base del quinto comma dell'art. 165 cod. pen., il compito di stabilire il percorso da intraprendere, l'individuazione dell'ente o dell'associazione e la validazione del percorso di sostegno. Tale prerogativa si unisce a quella del sesto comma che attribuisce al giudice della cognizione anche il compito di stabilire il termine del percorso Pertanto, l'ordinato svolgimento della procedura prevede che sia, in prima battuta, il giudice della cognizione a valutare la possibilità di sospendere la pena, previa subordinazione del beneficio all'accesso ai programmi di recupero per un certo tempo, ciò che implica la preliminare verifica della disponibilità dell'imputato ad accettare di sottoporsi a tale percorso e che, solo in seconda battuta, e a determinate condizioni, intervenga il giudice dell'esecuzione. I paventati rischi in merito alla mancanza di una specifica preparazione del giudice della cognizione o all'indebita dilatazione del processo non paiono condivisibili se si considera che il giudice della cognizione, anche di quella cautelare, è sempre stato chiamato a valutare l'applicazione di prescrizioni accessorie varie che arricchiscono il trattamento sanzionatorio. Pertanto, si tratta di un giudice già professionalmente attrezzato all'espletamento di tali compiti, chiamato ad affinare ulteriormente le sue competenze dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che impone all'art. 58 di valutare i programmi di giustizia riparativa cui l'imputato ha accesso in ogni fase e stato del procedimento ai sensi del precedente art. 44.

Non può non evidenziarsi che con il cosiddetto "Codice rosso" il legislatore ha in effetti portato in conto le conclusioni delle scienze psicologiche e sociali, secondo le quali l'autore di tali tipi di reato è un soggetto in sé pericoloso che abbisogna di uno specifico e mirato programma di recupero e di assistenza psicologica per non incorrere nella recidiva.

E' dunque possibile giustificare il beneficio della pena sospesa, solo in seguito all'accertata disponibilità e idoneità dell'imputato a seguire tale percorso. Sotto questo profilo, è senza dubbio necessario un accertamento di fatto da parte già del giudice della cognizione che deve valutare l'applicabilità del beneficio in funzione della realizzazione della condizione. Sebbene, infatti, non sia previsto l'obbligo di interpellanza del condannato al fine di verificare la sua "non opposizione" alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, è evidente che la verifica dell'adesione dell'imputato alle prescrizioni del comma 5 dell'art. 165 è un tutt'uno con l'applicazione del beneficio della pena sospesa, per cui, in mancanza, non è possibile formulare alcuna prognosi favorevole all'esclusione della recidiva, con considerazioni analoghe a quelle esposte dalle Sezioni Unite Boccardo (sent. n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191-01 e 02).

Ma il giudice della cognizione deve altresì indicare l'ente o l'associazione e individuare il percorso di recupero nonché il termine di esso; circostanze di fatto che rientrano nella competenza del giudice che impartisce la condanna.

La particolarità del caso scrutinato dalla Sez. 6 nella sentenza n. 30147 del 2023 è che l'imputato aveva già spontaneamente intrapreso un programma di recupero, per cui i Giudici hanno onerato il giudice dell'esecuzione dell'individuazione di modalità di maggior dettaglio, secondo un orientamento non nuovo in giurisprudenza e citato dalla stessa sentenza.

Va precisato che i due precedenti richiamati - Sez. 5, n. 39770 del 29/05/2017, A., Rv. 271072-01 e Sez. 4, n. 34774 del 29/01/2014, Salzarulo, Rv. 260118 - riguardano del pari casi in cui il giudice della cognizione aveva quanto meno specificato l'ente ove si doveva espletare il servizio, con la precisazione che, nel primo caso, era necessario un ulteriore dettaglio sulle ore del programma, nel secondo, l'indicazione del programma e della durata.

Altri casi in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio, ritenendo possibile l'integrazione ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., sono quelli in cui il giudice ha omesso l'indicazione del termine per la demolizione del manufatto abusivo cui sia subordinata la sospensione condizionale della pena, perché lo ha individuato ex lege in novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (tra le più recenti, Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783-01).

A ben vedere quindi la sentenza della Sezione Sesta rimane comunque confinata a un'ipotesi particolare, in cui l'ente era stato già scelto dall'imputato, nel rispetto del criterio discretivo delle Sezioni Unite Matrone.

Nel caso in esame, è certo che non possa mettersi in discussione il beneficio della pena sospesa, perché il ricorso del Procuratore generale è stato limitato all'integrazione delle prescrizioni del quinto comma cod. pen., tuttavia, l'assenza di qualsiasi indicazione in ordine all'ente o all'associazione, al percorso di sostegno da seguire e al termine, impone, come detto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alle modalità di applicazione dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica

Così deciso, il 3 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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