All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 23785 Anno 2024
Presidente: FERRANTI DONATELLA
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
V.S. nato a T. il .....
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la
decisione del Tribunale di Trapani in data 31 maggio 2021, con la quale V. S.
era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200 di
multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla erronea qualificazione
giuridica dei fatti ai sensi dell'art.624 bis cod.pen.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente
infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non
scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione
(Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli
argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le
risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio
del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia
stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore Il PredeJ1te
22-06-2024 15:57
Richiedi una Consulenza