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Sentenza

Un avvocato, volontario nell'assistenza ai soggetti disagiati in ambito internazionale, segnalava alla Procura di Roma che alcuni civili in fuga dalla Libia su un piccolo scafo, seppur avvicinati da due elicotteri militari, non venivano soccorsi.
Un avvocato, volontario nell'assistenza ai soggetti disagiati in ambito internazionale, segnalava alla Procura di Roma che alcuni civili in fuga dalla Libia su un piccolo scafo, seppur avvicinati da due elicotteri militari, non venivano soccorsi.
Cassazione penale, sez. VI, 21/06/2016, (ud. 21/06/2016, dep.20/07/2016),  n. 31277 

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA PENALE                         
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. CITTERIO     Carlo       -  Presidente   -                     
Dott. TRONCI       Andrea      -  Consigliere  -                     
Dott. COSTANZO     Angelo      -  Consigliere  -                     
Dott. DI STEFANO   Pierluigi   -  Consigliere  -                     
Dott. SCALIA       Laura  -  rel. Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso proposto da: 
          A.K.K., nato in (OMISSIS); 
nel procedimento contro: 
ignoti; 
avverso il decreto di archiviazione del 25 febbraio 2016 del Giudice 
per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCALIA Laura; 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto 
Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il 
rigetto del ricorso. 
                 


Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Per esposto, depositato il 21 giugno 2011 nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, l'avvocato Stefano Greco, qualificatosi quale volontario nel settore dell'assistenza ai soggetti disagiati in ambito internazionale, segnalava che, nella giornata del (OMISSIS), civili in fuga dalle coste libiche verso (OMISSIS), a bordo di un piccolo scafo in vetroresina, dopo essere stati avvicinati nel corso della navigazione da due elicotteri militari ed avere incrociato un cargo, non soccorsi, avevano trovato la morte, in gran numero, lungo la rotta di navigazione.

Richiamati principi costituzionali e convenzioni internazionali (art. 10 Cost., comma 3; Convenzione di Ginevra del 1951) sul divieto di non respingimento e di libero attraversamento della frontiera, l'esponente lamentava il mancato intervento del dispositivo aeronavale della NATO, impegnato in operazioni militari al largo della Libia e con mandato ONU a protezione delle popolazioni civili.

Riprese ancora risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, intervenute in seguito alla crisi umanitaria provocata dalla Guerra civile libica, l'esponente stigmatizzava la mancata apertura da parte del Governo italiano di un canale umanitario di fuga verso l'Europa, in favore delle popolazioni che si sottraevano alle guerre in corso nel continente africano.

Richiamate quindi norme del cod. nav. e del codice militare di pace sui doveri di salvataggio e di assistenza gravanti sulle navi italiane ovunque le stesse si trovassero, l'avvocato Greco sollecitava l'intervento della Magistratura per l'esercizio del controllo di legalità sull'operato dei soggetti impegnati nella sorveglianza in mare.

Con nota depositata il 29 luglio 2011 (doc. 21), l'avvocato Greco chiedeva di essere informato della eventuale richiesta di archiviazione.

2. A fronte della richiesta del 17 febbraio 2015, presentata ai sensi dell'art. 411 c.p.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma quanto al procedimento aperto contro ignoti all'esito dell'indicato esposto per fatti qualificati come di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), l'avvocato Greco proponeva, in proprio, opposizione svolgendo richiesta di indagini suppletive, tra le quali: il sequestro dei brogliacci e delle registrazioni del CINCNAV di Roma; una rogatoria internazionale diretta a conoscere il contenuto dei brogliacci delle navi militari di altre nazionalità, in navigazione sulla rotta dei fuggitivi; l'audizione dei naufraghi.

3. Con il provvedimento adottato de plano ed in epigrafe indicato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione all'archiviazione proposta dalla persona offesa, avvocato Stefano Greco, in proprio, ed ha disposto l'archiviazione del procedimento contro ignoti aperto, nell'apprezzata genericità dell'originario esposto e nella inconferenza del segnalato oggetto dell'investigazione suppletiva rispetto al tema di prova.

3. Avverso il provvedimento di archiviazione del Gip di Roma propone ricorso per cassazione A.K.K., uno dei naufraghi direttamente coinvolti nell'episodio riferito nell'esposto sopra indicato, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Stefano Greco.

Vengono articolati tre motivi con cui si fa valere la violazione dello statuto processuale posto a presidio del diritto al contraddittorio vantato, nel procedimento di archiviazione, dalla persona offesa, contestandosi gli estremi di genericità dell'opposizione e di incongruità dell'estensione probatoria ivi richiesta rispetto al tema di prova, così come valutati dal Gip per l'impugnato decreto di cui si chiede, pertanto, l'annullamento.

Si contesta altresì, per dedotti profili di violazione di legge, l'intervenuta rubricazione dei fatti denunciati nell'ipotesi di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) nella natura residuale della ritenuta ipotesi di reato e nella estraneità della stessa al tessuto degli accadimenti descritti, in cui era maturata la morte di sessantatrè persone.

Sarebbero quindi stati configurabili più gravi delitti contro la persona o l'incolumità, quali quello di naufragio colposo (artt. 428 e 449 c.p.), di strage colposa (artt. 422 e 449 c.p.) e di omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Con un ultimo motivo, si censura l'impugnato decreto nella parte in cui il Gip aveva apprezzato come violativo del principio di ne bis in idem, o comunque palesemente generico, il procedimento introdotto che avrebbe rappresentato un possibile elemento di conflitto allo svolgimento delle indagini per i singoli fatti denunciati o che comunque sarebbe stato tale da costituire una possibile contro inchiesta palesemente inammissibile.

Il procedimento a cui il Gip avrebbe fatto riferimento si era concluso con ordinanza di archiviazione emessa dal Gip presso il Tribunale Militare di Roma e comunque nessuna incompatibilità vi sarebbe stata tra i due procedimenti potendo il giudice ordinario procedere per i reati di propria giurisdizione che ove più gravi avrebbero attratto quelli assoggettati alla giurisdizione militare.

4. Il P.G. della Corte di cassazione, con memoria depositata il 3 maggio 2016, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si pone come preliminare ad ogni altra, la valutazione della questione sulla legittimazione a proporre opposizione all'archiviazione.

Per le sopra indicate premesse in fatto, chiaro appare come l'opposizione curata dinanzi al Gip di Roma sia stata proposta, in proprio, dall'avvocato Greco, volontario aderente ad Onlus che opera nel settore degli aiuti internazionali, soggetto che, come tale e per gli accadimenti descritti nello stesso atto di opposizione, non riveste la posizione di persona offesa.

Ciò valga rispetto ad una fattispecie che, genericamente ricondotta dal P.M. procedente all'abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., richiederebbe, in capo all'originario opponente, nella plurioffensività del reato, secondo costante orientamento di questa Corte, il riconoscimento della posizione del soggetto privato turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale (tra le altre, da ultimo: Sez. 6, n. 5746 del 19 gennaio 2016, D'amico, Rv. 266174).

Per le ulteriori ipotesi, più chiaramente in memorie integrative depositate dal legale - in cui è richiamo alle rotte della speranza del Mediterraneo cui si affidano le popolazioni che migrano dal continente africano per sfuggire a guerre e persecuzioni - di omicidio plurimo, disastro colposo ed altri reati contro la persona, nessuna posizione tutelabile è ravvisabile in capo all'avvocato Greco.

All'interno quindi del procedimento di archiviazione non vi è spazio alcuno per il riconoscimento al legale dell'offeso che proponga, in proprio, atto di opposizione all'archiviazione, del diritto di reazione all'archiviazione disposta de plano dal Gip. I profili processuali di tutela del contraddittorio all'interno del procedimento di archiviazione (artt. 409 e 410 c.p.p.) vengono in rilievo in quanto strumentale proiezione di una posizione sostanziale riconosciuta dall'ordinamento in capo al ricorrente.

Quando una siffatta posizione difetti, il soggetto non è legittimato ad avvalersi delle facoltà previste dal c.p.p. e ad azionare i relativi poteri processuali nella specie previsti a presidio del diritto al contraddittorio della persona offesa (art. 408 c.p.p., comma 2 e artt. 409 e 410 c.p.p., questi ultimi in relazione all'art. 127 c.p.p., commi 3 e 5).

Ritiene il Collegio che la natura di mero esposto dell'iniziale atto di sollecitazione rivolto al P.M. per l'esercizio dell'azione penale dall'avvocato Greco, conforti l'indicata conclusione.

La carenza di interesse all'opposizione ex art. 410 c.p.p. travolge poi, qualificandolo in termini di inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa - e tale è il ricorrente A.K.K. -, avverso il provvedimento di archiviazione.

Il proposto mezzo di impugnazione non consente infatti di recuperare, per una sorta di meccanismo destinato ad operare ora per allora, quella legittimazione al rimedio che è mancata nell'iniziale fase dell'opposizione all'archiviazione.

L'interesse alla proposizione del ricorso per cassazione, come di ogni altra impugnativa, deve essere caratterizzato dalla concretezza ed attualità dell'interesse da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli e da negarsi, in caso di opposizione all'archiviazione là dove non vi sia identità tra colui che abbia introdotto il procedimento di merito avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di archiviazione ed il soggetto che abbia successivamente proposto ricorso per cassazione finalizzato al controllo di legittimità sul provvedimento in precedenza da altri opposto.

Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse alla sua proposizione nei termini sopra precisati.

2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo stimare, in ragione dei profili di colpa presenti nell'assunta iniziativa processuale, in Euro cinquecento.
PQM
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016
Avv. Antonino Sugamele

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