Trapani: sottoufficiale della Guardia di Finanza, in concorso con altri militari, appartenenti al Nucleo Operativo della Compagnia di Trapani, condannato per peculato militare, falsi, concussione e corruzione.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-05-2016) 07-06-2016, n. 23558
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni - Presidente -
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/10/2015 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Michele Cavarretta, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, riqualificata in termini di induzione indebita, ai sensi dell'art. 319 quater cod. pen., la concussione in concorso contestata (capo F, artt. 110 e 317 cod. pen.) all'interno di più ampia imputazione - appropriazione di beni sottoposti a sequestro (capo A, art. 110 c.p. e art. 81 c.p., commi 1 e 2 e L. n. 1383 del 1941, art. 3); violazione del diritto di autore (capo B, art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 10 e art. 81 cpv. cod. pen. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. a));
soppressione di atto pubblico commessa da pubblico ufficiale (capo C, artt. 110 e 490 in riferimento all'art. 476 c.p., comma 2); commercio di prodotti con segni falsi (capo D, artt. 110, 81 cpv e 474 cod. pen.); corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo E, artt. 110 e 319 cod. pen.) confermata la responsabilità del prevenuto S.S. ha rideterminato la pena complessiva a questi inflitta, in quattro anni e sei mesi di reclusione.
Nel computo della pena, i fatti accertati sono stati unificati con quelli definiti dal Gup del Tribunale di Trapani per sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il 13 novembre 2013, divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2014, fatti tradottisi, in continuazione, nella ritenuta unicità del disegno criminoso, in un aumento di pena pari ad otto mesi di reclusione.
2. S.S., in qualità di sottoufficiale della Guardia di Finanza, in concorso con altri militari giudicati separatamente, tutti appartenenti al Nucleo Operativo della Compagnia di Trapani, è stato ritenuto responsabile, di peculato militare, falsi, concussione e corruzione.
Si è in tal modo apprezzata l'esistenza in capo al prevenuto di condotte di appropriazione e distrazione, a profitto proprio o di altri, di rilevanti quantità di merci, di cui il primo aveva disponibilità e custodia, perchè sottoposte a sequestro o perchè comunque acquisite nel corso di attività di servizio, recanti marchi contraffatti.
Per le medesime evidenze, il prevenuto è stato altresì ritenuto responsabile della detenzione e messa in circolazione di rilevanti quantità di supporti CD e DVD, contenenti opere musicali e cinematografiche prive del prescritto contrassegno S.I.A.E., di corruzione propria e di concussione per avere egli agevolato, anche attraverso omessi controlli e dietro la consegna di una somma di denaro, la vendita dei supporti ad opera di altro finanziere, in servizio presso il Nucleo Operativo di Trapani.
Nell'indicato contesto si è altresì accertata ai danni del prevenuto, in concorso con altri militari, la soppressione di un atto pubblico fidefacente, formato in occasione di controllo eseguito presso i locali di un esercizio commerciale e l'intervenuta induzione ai danni di un imprenditore - in occasione di verifica eseguita su di un automezzo proveniente dal cantiere da quegli gestito e dietro prospettazione del sequestro del mezzo e della denuncia di ipotetici illeciti in materia di rifiuti - alla consegna della somma di 2.000,00 Euro e di varie prestazioni personali.
3. Nel giudizio di appello, il prevenuto, che aveva intanto avviato un percorso di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, ha rinunciato a tutti i motivi di impugnazione proposti ad eccezione di quelli involgenti la qualificazione della contestata concussione (capo F della rubrica) invocando, per il relativo trattamento sanzionatorio, l'applicazione dell'ipotesi della corruzione e quindi, giusta novella n. 190 del 2012, della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen..
4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, il difensore di fiducia di S.S., propone ricorso per cassazione ed articola tre motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e motivazione illogica per manifesta infondatezza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto l'ascrivibilità della contestata condotta all'induzione indebita a dare o promettere utilità di cuì all'art. 319 quater cod. pen. con esclusione della derubricazione della contestata condotta concussiva in termini di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 cod. pen.), ipotesi che, nel 2008, prevedeva una più mite pena edittale. Previa l'invocata riqualificazione, il ricorrente chiede la riduzione, nel giudizio di rinvio, dell'aumento in continuazione operato per il relativo titolo di reato (capo F).
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia illegittimità dell'impugnata pronuncia per violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale valorizzato la collaborazione prestata dallo S. ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e sollecita per detta critica sollecita l'individuazione della pena base per il reato il più grave reato di peculato militare (capo A) nel minimo edittale.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere vizio di motivazione per la sintomatica figura della manifesta illogicità, in ragione della apodittica ed indifferenziata misura, pari a quattro mesi di reclusione, dell'aumento in continuazione operato per tutti ì reati satellite (capi B), C), D), E).
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La motivazione non si presta alle censure mosse non ravvisandosi nella stessa violazione di legge o manifesta illogicità, per la mancata sussunzione dell'ipotesi contestata in quella corruttiva di cui all'art. 319 cod. pen. (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, nella versione anteriore alla novella n. 190 del 2012), con conseguente mancata applicazione del più mite trattamento sanzionatorio previsto.
La Corte territoriale fa corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 (dep. 2014), Maldera, Rv. 258474) laddove evidenzia il ruolo non paritario in cui le parti, l'imprenditore Su.Ma. ed i finanzieri, tra i quali era l'imputato, venivano a trovarsi per il contestato episodio (capo F) della rubrica) e guida il condotto accertamento nel rispetto dei contenuti della figura dell'induzione indebita come definita dalla giurisprudenza di legittimità.
Vale congruamente, in tal senso, l'apprezzata premessa dell'esercizio da parte del pubblico funzionario di una pressione-induzione sul privato, in condizione di soggezione rispetto all'operato del primo, all'interno di una relazione che rimane asimmetrica ed in cui manca, o si attenua, il metus publicae potestatis mirando il privato a trarre per sè un indebito vantaggio o comunque a conseguire un trattamento di favore.
Si è in tal modo apprezzato dalla Corte territoriale come l'imputato S., in concorso con il collega F., si sia limitato ad indurre l'imprenditore, in modo subdolo, a consegnare somme di denaro ed altre utilità con il prospettare, in caso contrario, il sequestro dei mezzi necessari all'extraneus allo svolgimento dell'attività.
2. Il secondo motivo di ricorso si presta anch'esso ad essere apprezzato in termini di inammissibilità, non riuscendo ad evidenziare alcuna manifesta illogicità della motivazione resa in punto di trattamento sanzionatorio.
La collaborazione dell'imputato ha rinvenuto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 2, n. 3), dettato sulla "condotta susseguente al reato", corretta valutazione in una motivazione che, dando conto dei contenuti delle dichiarazioni rese dal collaborante, si mantiene nel definito perimetro di un giudizio sorretto da analisi e congruità logica sottratto a censura di illegittimità per manifesta illogicità.
3. Il terzo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Gli aumenti operati dalla Corte di appello per i quattro reati satellite (capi B, C, D, E) in ragione di un'unica adottata misura soddisfano il legittimo esercizio di poteri discrezionali che non viene contraddetto, quanto al dovuto rispetto dei canoni logicità, dalla identità del quantum pur nella diversa gravità dei titoli contestati.
La pena è infatti irrogata dalla Corte di merito in relazione ai singoli "fatti reato" di cui sono stati evidenziati, nella motivazione nel suo complesso svolta, disvalore penale e quindi presupposti di determinazione.
4. All'inammissibilità del ricorso segue (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende in ragione della natura dei proposti motivi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016
12-07-2016 23:37
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