Ruba un satellitare da un'auto: si difende sostenendo che per smontarlo non è stata effettuata alcuna violenza. Ricorso inammissibile.
ORDINANZA sul ricorso proposto da: S.G. avverso la sentenza n. 3382/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/10/2014 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 18.4.2013, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia S., in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 2 e n. 7, c.p., di cui al capo d'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto
Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.19954 del 13/05/2016 (ECLI:IT:CASS:2016:19954PEN), udienza del 08/02/2016, Presidente PALLA STEFANO Relatore GUARDIANO ALFREDO
ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2, c.p., di cui non ricorrono gli estremi, in quanto, pur essendosi avvalso il S. di un cacciavite per smontare il navigatore dalla plancia dell'autovettura, non si è verificato alcun impiego di energia fisica, che abbia inciso in qualche modo sulla res, danneggiandola o mutandone la destinazione ; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7, c.p., di cui non ricorrono gli estremi, in quanto il navigatore non costituisce né pertinenza, né normale dotazione dell'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada; 3) mancanza di motivazione in ordine alle doglianze prospettate con riferimento all'entità del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondati devono ritenersi i primi due motivi di ricorso. Da un lato, infatti, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, la circostanza aggravante della violenza sulle cose è integrata dal fatto che l'imputato ha avuto accesso all'abitacolo dell'autovettura, al fine di prelevare il navigatore, alloggiato nella plancia, mediante un'effrazione, a mezzo di cacciavite, necessaria per vincere il sistema di chiusura delle portiere, che ha sicuramente determinato il danneggiamento o, quanto meno la modificazione dell'assetto originario dell'autovettura, strumentale all' "amotio" del (diverso) bene sottratto (cfr. Cass., sez. V, 17.12.2013, n. 5266, rv. 258725). Dall'altro, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, è aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, ex art. 625 n. 7, c.p., il furto di un navigatore satellítare lasciato all'interno di un'autovettura in sosta sulla pubblica via, in quanto trattasi di oggetto che funge da ausilio al conducente del veicolo e che per consuetudine si è soliti lasciare nello stesso, anche quando asportabile, per l'ingombro che rappresenta e per la specificità della sua funzione (cfr. Cass., sez. V, 8.6.2015, n. 34409, rv. 264360; Cass., sez. V, 14.9.2015, n. 44171, rv. 264926). 5. Assolutamente generico, infine, risulta l'ultimo motivo di ricorso, in relazione al quale, peraltro, va rilevato come la sentenza della corte territoriale risulti adeguatamente motivata, attraverso un implicito, ma chiarissimo riferimento alla gravità della condotta ed ai precedenti penali del reo, gravato da reiterati precedenti penali. 6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che 2 l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.2.2016
01-11-2016 08:48
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