PROCESSO PENALE.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.p.p., nella parte in cui – secondo l'orientamento espresso da due pronunce della Corte di cassazione, assunto dal giudice rimettente quale “diritto vivente” – “consente al pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al giudice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, co. 2, e 111, co. 2, Cost., è manifestamente inammissibile.
Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, infatti, non può essere utilizzato all'improprio scopo di ottenere dalla Corte Costituzionale un avallo dell'interpretazione ritenuta dal rimettente corretta e costituzionalmente adeguata, nella prospettiva di preservare l'emanando provvedimento da censure in sede di impugnazione.
In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 161/2015: la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile allorché il rimettente, deducendo la praticabilità di un'interpretazione letterale, logica e sistematica della disciplina sottoposta al sindacato di legittimità, prospetta un mero dubbio interpretativo, con ciò sottraendosi al proprio potere-dovere di interpretare la legge alla luce dei principi costituzionali e utilizzando in maniera impropria e distorta l'incidente di costituzionalità, al fine di tentare di ottenere un avallo interpretativo.
21-04-2016 23:01
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