Napoli. Questura di Napoli Sezioni Falchi. Poliziotti accusati di avere sottratto salumi e pasta, per oltre 900 Kg, durante un controllo del territorio. Peculato.
Tribunale Napoli, sez. I, 30/11/2015, (ud. 28/04/2015, dep.30/11/2015), n. 7556
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione 1a
Coll. B
composto dai sigg.ri magistrati:
1) dott. Francesco Pellecchia Presidente (est.)
2) dott.ssa Stefania Daniele Giudice
3) dott.ssa Diana Bottino Giudice
all'udienza del 28.4.2015 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento: a carico di
(v. foglio allegato)
imputati
(v. foglio allegato) CONCLUSIONI
CONCLUSIONI
P.M.: condanna per tutti ad anni sei di reclusione.
La difesa: assoluzione.
1) Ci. Ma., nato a Napoli il --omissis--, residente in Ercolano,
--omissis--
assistito e difeso da: avv.to Leopoldo Perone con studio in Napoli
alla Via de Gasperi 55
2) Co. Fu., nato a Napoli il --omissis--,
residente in Napoli, Via --omissis-- e dimorante in Via Lazio, 69;
assistito e difeso da: avv.to Leopoldo Perone con studio in Napoli
alla Via de Gasperi 55 avv.ro Sergio Rastrelli con studio in Napoli
alla Via L. Giordano 93
3) DE Cr. Bi., nato a Cercola (NA) il --omissis-- residente in Volla,
Via --omissis-- e ivi dimorante in Via S Giacomo, 35b
assistito e difeso da: avv.to Leopoldo Perone con studio in Napoli
alla Via de Gasperi 55, avv.to Antonio Rizzo con studio in Napoli
alla Via de Gasperi 55
4) De. Sa. Ma., nato a Napoli il --omissis--, residente in San
Giorgio a Cremano, Via --omissis--
assistito e difeso da: avv.to Giovanni Mai con studio in Napoli alla
Via San Giorgio a Cremano alla p.zza Emanuele II 34 di fiducia
5) Fi. Ge., nato a Napoli il --omissis--, ivi residente, Via
--omissis-- e domiciliato in Via --omissis-- assistito e difeso da:
avv.to Leopoldo Perone con studio in Napoli alla Via de Gasperi 55
6) Ma. Sa., nato a Napoli il --omissis--, residente in Ottaviano
Via--omissis--
assistito e difeso da: avv.to Antonio Del Vecchio con studio in
Napoli alla Via A. De Gasperi 55, avv.to Guido Furgiuele, con studio
in Napoli, Viale Gramsci, 13
7) Ma. Gi., nato a Napoli il --omissis--, ivi residente in, Via
Giacomo --omissis--
assistito e difeso da: avv.to Leopoldo Perone con studio in Napoli
alla Via de Gasperi 55, avv.to Gennaro Razzino con studio in Napoli
alla Via Ponte di Tappia 82
8) Mo. Ma., nato a Napoli il --omissis--; ivi residente in Via
--omissis-- assistito e difeso da:
avv.to Enrico Tuccillo con studio in Napoli alla via Filangieri 21,
avv.to Francesca Paola Petriello con studio in Napoli alla via
Filangieri 21
9) Mo. Ma., nato a Cercola il --omissis--, residente in Acerra,
--omissis-- assistito e difeso da: avv.to Leopoldo Perone con studio
in Napoli alla Via de Gasperi 55 avv.to Carmine Panarella con studio
in. Nola al C.so Tommaso Vitale 110
10) Tr. Gi., nato a Napoli il --omissis--, ivi residente in Via
--omissis-- assistito e difeso da:
avv.to Leopoldo Perone con studio in Napoli alla Via de Gasperi 55,
avv.to Carmine Ippolito con studio: in Napoli alla via A. Poerio 32
11) Tu. Ma., nato ad Afragola il --omissis--, residente in Afragola,
Via --omissis-- assistito e difeso da: avv.to Leopoldo Perone con
studio in Napoli alla Via de Gasperi 55 avv.to Antonio Rizzo con
studio in Napoli alla Via de Gasperi 55
IMPUTATI
TUTTI (unitamente a Gr. Gi. e Ga. Re. le cui posizioni sono trattate
separatamente)
A) delitto di cui aghi artt. 110, 40 cpv 314 c.p., perché, in
concorso tra loro tra loro, nella qualità di ufficiali e agenti di
Polizia Giudiziaria appartenenti alla Polizia di stato, in servizio
presso la Questura di Napoli, VI sezione della Squadra Mobile
(sezione Falchi), tutti comandati di pattuglia di controllo del
territorio e pronto intervento con turno 13-19, fatta eccezione per
Tu. che, pur essendo in congedo straordinario per malattia,
interveniva dando il proprio contributo al reato, a seguito di
operazione di polizia giudiziaria iniziata dopo una segnalazione di
rapina di un TIR composto da una motrice con rimorchio della ditta
ARIANI Trasporti, che trasportava 35 pedane composte da generi
alimentari di vario tipo da consegnare a dettaglianti in Sicilia e
contestuale sequestro di persona dell'autista Sc. Mi., operazione di
PG da, cui era scaturito l'arresto di Gr. Ma., As. Gu. As. Gu., As.
Fr. e Co. Pa. (nei confronti dei quali si procede separatamente),
avendo il temporaneo possesso della refurtiva dalle 17.45 circa alle
23.55 - dovendo, in conseguenza dell'arresto del malviventi,
effettuare un dettagliato inventano della merce rapinata ai fini
della redazione della comunicazione rii notizia di reato e ai fini
della stesura del verbale- di riconsegna del compendio del delitto
all'avente diritto, nonché - assicurare la custodia fino alla
riconsegna al predetto avente diritto - si appropriavano di parte
della sopra citata merce,- composta da diversi colli di generi
alimentari (salumi e paste alimentari del peso complessivo di quasi
una tonnellata: tot 911 kg - circa), che spartivano tra loro e con
'altri non ancora individuati compiutamente, avvalendosi, per
assicurare il trasporto della merce sottratta, dell'auto rii servizio
Alfa Romeo 156 targata BM--omissis-- in dotazione alla VI sezione
della squadra mobile, di un'auto privata, appartenente a uno dei
correi, fatta convergere in loco;
fatti commessi con le seguenti condotte soggettive:
Tr. - che, pur essendo presente alle operazioni, maliziosamente
ometteva di comparire negli atti di PG coordinava le operazioni di
asporto, fornendo indicazioni suda tipologia della merce da
apprendere e- assicurava il deposito diparte della stessa in locali
di sua pertinenza;
Gr., dopo essere salito su, uno dei furgoni ove era stata caricata la
merce dai malviventi, eseguiva le. indicazioni del Tr. apprendendo
taluni colli e passandoli a uno dei colleghi che li caricava
sull'auto di servizio;
Ci., nella qualità di responsabile del servizio, in quanto più alto
in grado, prendeva parte all'apprensione o comunque non interveniva
per interrompere il reato in corso, tosi rafforzando il proposito
criminoso dei colleghi, Co.; prendeva parte all'apprensione o
comunque non interveniva per interrompere il reato ín corso così
rafforzando il proposito criminoso dei colleghi;
DECr., dopo essere salito su uno dei furgoni ove era stata caricata
la merce dai malviventi, eseguiva le indicazioni del Tr. apprendendo
taluni colli e passandoli a uno dei colleghi che li caricava sull'auto
di servizio;
De. Sa., Ma. curavano il carico della merce sulle auto;
Im., oltre a curare il conferimento della merce sull'auto, guidava
l'auto di servizio AR 156, di cui al capo che segue, trasportando la
merce lontano dal luogo lei accertata rapina,
Fi. Ge., contribuiva all'azione criminosa anche Facendo convergere la
propria auto personale per caricare la merce;
Ga., Ma. e Mo., prendevano parte al saccheggio o comunque
contribuivano all'azione criminosa non intervenendo durante lo stesso
così rafforzando il proposito dei colleghi;
Tu., benché fuori servizio, convergeva in loco aiutando 'alleghi a
trasportare la merce in un locale adibito a deposito.
B) il delitto p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv 314, II comma c.p. e 61
nr. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di commettere il
reato sub a), e nelle medesime qualità ivi indicate utilizzavano
abusivamente l'auto di servizio Alfa Romeo 156 targata
BM--omissis--in dotazione alla VI sezione della squadra mobile, allo
scopo di trasportare i generi alimentari di cui si erano appropriati
con la condotta di cui al capo a).
C) il delitto di cui agli artt. 110, 479 comma I e II, 61 nr. 2,
c.p., perché, in concorso e previo accordo fra loro, agendo Ci., Co.,
Ga., De Cr. e Gr. quali esecutori materiali e gli altri quali
istigatori, nelle medesime qualità menzionare ai capi sopra
enunciati, formando il verbale di arresto di Gr. Ma., Po. Fr., As.
Gu., As. Fr. e Co. Pa. per i fatti patiti da Sc. Mi. e meglio
richiamati nel capo a), omettevano falsamente nella parte descrittiva
delle operazioni compiute (in particolare, nel attestate il
rinvenimento della merce depredata e la restituzione della stessa
all'avente diritto), di dare atto dell'ingente ammanco della merce
illecitamente da loro asportata con la condotta di cui al capo a),
ciò al fine di assicurarsene il profitto e la relativa impunità.
D) delitto di cui agli artt. 110, 61 nr. 2, 479 comma I e II c.p.,
perché, in concorso e previo accordo fra loro, al fine di commettere
il reato di cui al capo a), Ma. e Ma. quali autori materiali, gli
altri quali istigatori della condona, nelle qualità sub a), formando
il verbale di restituzione della merce a Sc. Mi., nel quale
attestavano falsamente di avere provveduto alla restituzione di 35
pedane di generi alimentari trasportati nel camion appartenente alla
ditta Ar., omettevano falsamente di dare atto che le pedane medesime
erano stare confezionate e private di colli di merce trasportata per
un peso complessivo di 911 Kg.
E) delitto di cui all'art. 110, 61 nr. 2, 479 cp perché, in concorso
e previo accordo fra loro, nelle medesime qualità indicate nei capi
che precedono, il Ci. quale aurore materiale, gli altri quali
istigatori, formavano un verbale di denuncia sporta da Sc. Mi. nel
quale si ometteva falsamente di indicare che il predetto aveva
dichiarato la asportazione di parte del carico provento di rapina e
comunque di dare atto dell'ammanco medesimo.
Condotte poste in essere in Napoli 1120 febbraio 2010
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 9.7.2010 il G.I.P. in sede disponeva il giudizio immediato, dinanzi a questo Tribunale, di Ci. Ma., Co. Fu., De Cr. Bi., De. Sa. Ma., Fi. Ge., Ma. Sa., Ma. Gi., Mo. Ma., Mo. Ma., Tr. Gi. e Tu. Ma., affinché costoro rispondessero dei reati loro in rubrica ascritti.
Pertanto, all'udienza dibattimentale dell'11.1.2011, ritualmente costituite le parti, si- dichiarava l'apertura del dibattimento con contestuale lettura dei capi d'imputazione, dopo di che le parti articolavano le rispettive richieste probatorie, in ordine alle quali il Tribunale, ai sensi dell'art. 495 C.P.P., provvedeva come da allegata ordinanza. Si esaminava, quindi, il teste, Sa. Ma. il quale rendeva le dichiarazioni di cui al verbale meccanicamente trascritto.
Alla successiva udienza in data 29.3.2011 si conferiva incarico peritale di tipo trascrittiva, dopo di che veniva esaminato il teste Ar. Pi. il quale anch'esso rendeva le dichiarazioni di cui al verbale meccanicamente trascritto.
All'udienza di prosieguo del 31.1.2012 si esaminava l'ulteriore teste To. Pa. le cui dichiarazioni pure venivano raccolte col mezzo stenotipico.
Nel corso dell'udienza del 27.3.2012, di poi, si procedeva all'esame di As. Gu. ai sensi dell'art. 210 C.P.P., ma costui si avvaleva della facoltà di non rispondere.
All'udienza successiva del 9.10.2012 si esaminava ancora il teste Pi. Vi., dopo di che gli imputati Mo. e Ci. rendevano spontanee dichiarazioni, ed il tutto veniva documentato col mezza stenotipico.
L'udienza in data 4.12.2012, dal suo canto, verteva sull'esame dell'ulteriore teste Ra. Ma., le cui dichiarazioni pure si raccoglievano con la trascrizione meccanica.
Dopo di ciò, e specificamente nel corso dell'udienza di prosieguo dell'8.1.2013, si acquisivano ritualmente (essendosi rifiutati di sottoporsi all'esame richiesto) i verbali delle dichiarazioni pregressamente e rispettivamente rese dagli imputati Co., De Cr., De. Sa., Fi., Ma., Mo. e Tu..
Viceversa, gli imputati Ci., Ma. e Mo. rendevano esame rispettivamente alle udienze in data 5.2.2013, 7.3.2013 e 13.6.2013, le loro dichiarazioni venivano anch'esse meccanicamente trascritte.
Nel prosieguo e specificamente nel corso delle udienze del 14.11.2013, 16.1.2014, 6.3.2014, 10.4.2014 e 3.7.2014 venivano rispettivamente esaminati i testi (introdotti dalle difese) La. Em., Ta. Do., Sc. Ge., Re. Lu., So. Do. So. Do., Av. An., Av. Al., Co. Sa., De Fa. Fr., Ca. Al., Ga. An., In. Gi., Ca. Ma., Gr. Gi. e Ga. Re. (gli ultimi due, in specie, a norma dell'art. 197-bis C.P.P.): ed anche in tal caso le rispettive dichiarazioni si trascrivevano meccanicamente.
Alla successiva udienza, peraltro, il Tribunale, nei termini di cui all'ordinanza versata in atti, decideva su richieste ex art. 507 C.P.P. rispettivamente articolate dalle parti, per il che - all'udienza dì prosieguo del 16.10.2014 - veniva conferito ulteriore incarico peritale trascrittivo e si procedeva a nuovo esame del teste Fa.. All'esito di tanto, lo stesso Tribunale disponeva espletarsi confronto ex art. 211 C.P.P. fra il suddetto Falanga e gli ulteriori testi peraltro già esaminati Fi. e Pi..
Detto confronto avveniva all'udienza del 23.10.2014, nei termini di cui al verbale stenotipico. Lo stesso teste Pi., altresì, veniva ancora una volta esaminato nel corso della successiva udienza in data 27.11.2014.
All'udienza ancora successiva del 18.12.2014 veniva esaminato l'ulteriore teste No. Lu. il quale deponeva come da verbale stenotipico ed all'esito si dichiaravano la chiusura del dibattimento nonché contestualmente l'utilizzabilità degli atti ai sensi dell'art. 511 C.P.P.
A tal punto, di conseguenza, le parti rispettivamente concludevano alle udienze del 12.2.2015,. 26.2.2015, 19.3.2015, 14.4.2015 nonché in quella odierna.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente vicenda processuale ha ad oggetto un'imputazione di peculato a carico di agenti di P. S. già in servizio presso la Questura di Napoli ed all'epoca facenti parte del noto corpo dei Falchi. Nella specie, si assume da parte dell'accusa che, all'esito di brillante operazione di P.G. condotta il 20.2.2010 (la quale consentiva di sventare un tentativo di rapina relativo ad un T.I.R. carico di derrate alimentari all'interno del porto di Napoli, con l'arresto dei responsabili), gli agenti coinvolti in detta operazione si appropriavano di salumi e pasta per l'appunto costituenti magna pars del carico trasportato, per un quantitativo complessivo pari a kg. 911 alla stregua di quanto rappresentato sub capi A) e b) dell'epigrafe; il tutto, peraltro, redigendo processi verbali di arresto e di sequestro ove, in buona sostanza, si taceva dolosamente il dato dell'ammanco della merce asseritamente asportata alla stregua, in tal caso, delle condotte a loro volta delineate sub capi C), D) ed E) della medesima epigrafe.
E la proposizione di tale contesto che, come correttamente indicato dal P.M., ha rappresentato il momento genetico del procedimento stesso è in specie direttamente. riconducibile ai testi Sa. e Pi., già funzionari presso la Questura di Napoli; nonché all'isp. Ra., appartenente al medesimo Ufficio; nonché, ancora, ai dichiaranti Ga. e Pi., anch'essi agenti in servizio presso la Questura in parola: tutti costoro, a vario titolo ed in varia misura,, hanno contribuito, come si vedrà, alla strutturazione del costrutto accusatorio (quantunque, secondo l'avviso del Tribunale, il contributo dichiarativo effettivamente pregnante, ai fini ricostruttivi, è consistito in quello rispettivamente offerto dal Pi., dal Ga. e dal Gr.).
Il costrutto accusatorio innanzi citato, va da sé, si è sostanziato quanto al "perfezionamento" dell'impossessamento dedotto in contestazione nella redazione di processi verbali di sequestro e/o restituzione asseritamente "laconici", al fine per l'appunto di giustificare la "sparizione in questione.
La premessa in tali termini articolata, peraltro, non è ultronea, dal momento che come pure si vedrà in seguito nell'ambito dell'attività di ricerca della verità processuale sono emerse tensioni e conflittualità, all'interno dell'Amministrazione di appartenenza dei predetti.
Siffatta evenienza però sarà dal Tribunale tenuta debitamente sullo sfondo, giacché la ricostruzione di tali rapporti interni - peraltro prospettatasi imprevedibilmente nel corso della verifica dibattimentale alla fin fine non ha inciso in termini decisivi sugli esiti dibattimentali: ciò, nel senso che si è avuto riguardo in maniera esclusiva ed asettica alle mere risultanze probatorie, non essendosi registrata, si ribadisce, un riverbero effettivo sulle prove proposte dei bennati retroscena "ambientali". Il che ha imposto, a sua volta, una trattazione il più possibile "sfrondata" da tali dati esterni, e viceversa rigidamente attagliata alle secche risultanze probatorie dirette.
Orbene, ciò premesso quanto al thema probandum che ha costituito l'oggetto della verifica dibattimentale (comunque invero articolata), va subito rilevato come questa si sia sostanzialmente concretizzata in un duplice versante probatorio di indole dichiarativo (se ed in quanto talora corredato di supporti intercettativi), rispettivamente consistenti nelle dichiarazioni del, teste Sc. nonché dei soggetti esaminati ex art. 197-bis C.P.P.
L'articolazione dibattimentale, per vero, ha visto il succedersi di ulteriori numerosi testi; costoro però hanno contribuito a delineare vicende e contesti non scaturiti da conoscenze dirette circa la vicenda in disamina.
I. Sul punto, va doverosamente premesso che l'unico soggetto realmente presente agli eventi del 20.2.2010 si identifica in Sc. Mi., ossia l'autista dell'autocarro preso di mira dai: rapinatori.
Prima però di esaminare le dichiarazioni di costui, deve evidenziarsi che, intorno alle ore 17.25 di quella data, la sala operativa della Questura diramava una nota di ricerca dell'autotreno tg. BX --omissis-- in quanto oggetto di rapina avvenuta all'interno del porto, di Napoli. Personale appartenente alla surrichiamata sezione dei "falchi" (ed in specie De Cr. Bi., Gr. Gi., Ga. Re. e Co. Fu.) rinvenivano infatti il mezzo entro un'area recintata a ridosso di via delle Brecce in Napoli; nell'occorso taluni soggetti (di poi identificati nei malviventi erano intenti a depredare il carico, nella specie scaricando pedane di merce ancora imballate.
Ebbene, detto Sc. sul punto ha asserito (cfr. pagg. ss. del verbale di udienza in data 8.5.2012) che, di regola, le merci trasportate e da consegnare al destinatario vengono rinchiusi in scatole, a loro volta sistemate su pedane; il materiale è poi chiuso da una pellicola esterna, dopo di che si forma un bancale, e si redige un documento descrittivo delle res trasportate.
Nella data indicata egli era partito da Firenze, per conto della ditta Ar. di cui era dipendente, sin quando, alle ore 15.45, nel mentre era in procinto di ripartire da Napoli (dov'era nel frattempo giunto) nota il sopraggiungere di tre persone, rammenta la presenza di altro automezzo dinanzi al suo, e riceve un colpo in testa in forza del quale perse conoscenza.
Lo Sc., da tale frangente in poi, non ha potuto per come da lui stesso specificato indicare quanta strada venne percorsa; ha rammentato unicamente di aver percepito un movimento del proprio automezzo come se lo stessero per l'appunto scaricando, dopo di che uno sparo ed il successivo arrivo d'un alle forze dell'ordine che provvide a liberarlo.
Quanto poi alla essenziale specificazione di cosa egli abbia veduto in tali frangenti (quanto all'eventuale posizionamento del carico trasportato, in tutto ovvero in parte), nel corso del dibattimento è stato dallo Sc. riferito in buona sostanza - alquanto faticosamente invero, attesa l'incertezza del ricordo palesato dal teste al riguardo di aver notato un solo bancale in terra e, dunque, non più all'interno del camion peraltro provvisto di regolare "filmatura".
Al riguardo, peraltro, deve evidenziarsi come alla stregua delle risultanze in proposito ottenute in costanza di verifica dibattimentale il predetto venne liberato dalle forze dell'ordine intorno alle ore 17.30; fu di poi condotto in ospedale verso le 18.30, per come attestato dall'accluso referto medico (vds.); sporse denunzia alle 23.30, non prima però (per come dal medesimo specificato) di aver. provveduto, una volta dimesso dal nosocomio, a risistemare i bancali sull'autocarro, operazione durata all'incirca un'ora e mezza.
Ciò induce a ritenere che egli fece ritorno sul luogo teatro dei fatti verso le 22.00. Ma, avendo egli asserito di aver notato un unico bancale aperto (quello per l'appunto contenente i prosciutti oggetto dell'incriminata asportazione), peraltro prima dell'accompagnamento in ospedale, siffatto dato ha indotto le parti, variamente, ad uno sforzo probatorio rilevante teso a comprovare, con esattezza gli orari di accesso dei componenti le pattuglie coinvolte nell'operazione: ciò, all'evidente fine di corroborare la tesi della riconducibilità esclusiva ai medesimi dell'impossessamento (per quanto ovviamente attiene alla proposizione accusatoria) ovvero della loro perfetta estraneità (relativamente, per converso, alla prospettazione difensiva.
Orbene, in proposito il Tribunale ritiene tale emergenza dibattimentale,- ancorché come detto serratamente perseguita dalle parti, sostanzialmente irrilevante, o quanto meno neutra.
E per vero..
Le circostanze di fatto allegate dallo Sc. (unico teste oculare, dell'episodio, si ripete, se, ed in quanto parte offesa del tentativo di rapina posto a retroterra dell'odierna vicenda processuale) si sostanziano nei seguenti elementi:
la visione, di un solo bancale non più riposto nell'autocarro, bensì caduto in terra, peraltro provvisto al momento dell'originaria chiusura mediante "filmatura";
la corrispondenza di detto bancale a quello contenente il quantitativo di salumi oggetto della condotta addebitata;
la collocazione temporale di ciò intorno alle ore 17.30, vale a dire prima di essere condotto presso l'ospedale per le medicazioni che gli necessitavano;
la parallela visione di altro automezzo, parcheggiato nelle immediate vicinanze del suo, all'arrivo presso il piazzale del porto di Napoli;
la collocazione cronologica di tale ultimo dato, pertanto, in fase antecedente l'aggressione da parte dei rapinatori.
Se tutto ciò corrisponde al vero (ed allo stato nulla autorizza a dubitarne, trattandosi di circostanze apprese dallo Sc. medesimo), l'irrilevanza dei progressivi tempi di sopravvenienza in loco delle forze dell'ordine (ed in particolare agenti oggi imputati) si ricollega alle osservazioni seguenti:
l'asportazione dei prosciutti in questione dove necessariamente avvenire nel lasso temporale intercorso fra le 17.30 e le 22.00, come visto in precedenza (vale a dire fra l'accompagnamento dello Sc. in ospedale ed il suo ritorno sul posto, per come ricostruito);
il rilevantissimo quantitativo dei generi alimentari sottratti (circa Kg. 900) imponeva modalità di trasporto adeguate, laddove al riguardo l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato come l'unico mezzo ivi sopraggiunto (e diverso da vetture e/o moto con colori di istituto) fosse un'auto tipo ALFA 164, pure in dotazione alla Questura;
tale vettura si prospetta, com'è ovvio, in toto inidonea al trasporto in questione, tenuto conto delle dimensioni del vano bagagli, ovviamente del tutto incongruo rispetto al carico in questione;
al riguardo, d'altronde, neppure è emerso che la stessa ebbe ad effettuare più. tragitti fra il portò e la Questura quel pomeriggio (tanto, nell'ipotesi trasportò effettuato a più riprese, il che però, di contro, avrebbe esposto responsabili maggiori rischi);
viceversa, lo Sc. stesso ha dato contezza della presenza: ivi di altro autocarro (da lui notato, si ripete, al proprio arrivo sul piazzale);
al riguardo, se è certamente vero che tale automezzo (quantunque idoneo a contenere il quantitativo di generi alimentari sottratto) non ha costituito - oggetto di verifiche, quanto al suo eventuale utilizzo a tale fine (e dunque il suo uso in relazione ai fatti di causa è allo stato mera illazione), nondimeno il dato già ex se contribuisce oltremodo, ad avviso del Tribunale, a rendere vieppiù fumoso l'individuazione dei responsabili dell'ammanco e delle modalità di materiale impossessamento delle derrate.
Gli asserti dello Sc., per quanto li concerne, non appaiono dispiegare valenza quanto ad un'identificazione certa degli autori della sottrazione neppure se posti in relazione con la deposizione dell'Ar., dal momento che quest'ultima si è essenzialmente incentrata sulla mera circostanza di aver appreso dal primo come questi avesse reso noto nell'immediatezza alla P.G. il dato dell'ammanco (cfr. verbale di udienza in data 17.5.2011). Siffatta acquisizione processuale, peraltro, rinvenibile pure nell'intercettazione telefonica nr. 84 (vds.), ove pure si fa riferimento espresso all'immediata comunicazione alla P.G. dell'ammanco: ma, si ripete, trattasi di evenienza processuale del tutto disancorata dalla possibilità concreta di ricondurre l'asportazione a soggetti ben definiti.
II. Ciò posto, il Tribunale evidenzia come ulteriore e, per molti aspetti, più pregnante, quanto meno sub specie della pretesa accusatoria emergenza dichiarativa sia consistita nelle dichiarazioni di Gr. Gi. e Ga. Re., già agenti di P.S. all'epoca in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Napoli e coinvolti nell'operazione di P.G. che fa da sfondo alla vicenda processuale, odierna.
Costoro, in specie, nella fase investigativa vennero sentiti nelle forme dell'incidente probatorio, se ed in quanto portatori di dichiarazioni accusatorie nei confronti di taluni degli odierni imputati nonché contra se (tant'è vero che i medesimi ebbero a definire la propria posizione processuale ex art. 444 C.P.P.).
Sul punto, il Collegio deve precisare che il tenore del corpus dichiarativo a loro facente capo in costanza di incidente probatorio sarà qui esaminato in relazione alle narrazioni viceversa ottenute nel corso della verifica dibattimentale; ciò, in quanto il Tribunale ha avvertito la necessità di esaminare nuovamente detti dichiaranti naturalmente nelle forme di cui all'art. 197-bis C.P.P., in relazione non soltanto all'oggettiva importanza del loro ruolo accusatoria per quanto anche e soprattutto ad un ulteriore sforzo di enucleare compiutamente i responsabili. E va da sé al riguardo che, proprio tenuto conto della i veste processuale in cui i predetti hanno reso dichiarazioni, loro asserti non potranno non costituire oggetto di analitico vaglio critico.
Orbene, il Gr. in specie ha, segnatamente, asserito (cfr. verbale di udienza in data 3.7.2014)
di essersi ripetutamente allontanato dal luogo del fatto onde effettuare plurime operazioni;
in specie, dopo aver bloccato i cinque rapinatori, di essersi allontanato alla ricerca di ulteriori soggetti datisi alla fuga (attività che ebbe ad impegnarlo all'incirca per venti minuti);
immediatamente dopo la liberazione dello Sc., di essersi allontanato nuovamente, in una al Ma. ed al Co., per la ricerca di ulteriori armi (ancora per circa quindici minuti).
Alla stregua di ciò, l'asportazione sarebbe avvenuta dopo il secondo allontanamento, vale a dire nel frangente in cui talune volanti sarebbero state ancora ivi presenti e si stavano le prime cure del, caso allo Sc. ad opera di personale sanitario dell'ambulanza nel frattempo sopraggiunta.
In ogni caso, esso Gr. (auto - coinvolgendosi nell'attività di asportazione, nella quale però, come detto, ha coinvolto altri suoi scolleghi, in analogia, del resto, a quanto operato dal Ga.) non è in, grado, di riferire circa la sottrazione materiale delle derrate, dal momento che non rammenta chi ebbe a riceversi i cartoni di poi collocati nell'auto di servizio all'uopo utilizzata né chi ne fosse alla guida. E ciò (al di là dell'inverosimiglianza assoluta, come già accennato in precedenza, del particolare dell'asserito trasporto, dei beni mediante auto di servizio) già vale destare perplessità, ad avviso del Collegio, quanto ad una generale plausibilità della narrazione, giacché egli, si ripete, si auto - coinvolge nell'illecito: ma, se ne è stato co - autore, com'è spiegabile che non abbia assistito al trasporto dei pacchi dal camion alla vettura? D'altronde, ciò dovette verosimilmente accadere in frangenti oltremodo movimentati, se ed in quanto caratterizzati dal sopravvenire a più riprese di plurimi dell'ordine;, dell'ambulanza per i Polizia Scientifica (dettaglio ebbene, si ripete, nessuno si avvide di nulla, posto che, l'asporto materiale è e attività che oggettivamente non poteva passare inosservata?
Né il dichiarante ha saputo riferire dati plausibili circa l'eventuale spartizione del "bottino" (dato questo anch'esso invero che egli ha affermato di non avervi preso parte.
Si è in presenza, come si vede, d'un portato narrativo obiettivamente generico, ove non fumoso, peraltro non corroborato da elementi di riscontro aliunde ottenuti.
Né a diversa valutazione pare possa pervenirsi in ordine alle allegazioni dichiarative del Ga..
Costui, in particolare, manifesta una prima incongruenza oggettiva quanto all'originaria circostanza di aver asseritamente appreso dal Mo. che il Fi. si sarebbe portato in loco con la propria auto; laddove il Gr., ex adverso, dà unicamente contezza di due asportazioni realizzate con l'ALFA 156 (cfr. sul punto pag. 102 del verbale di incidente probatorio).
Ma, in ogni caso, la ricostruzione di esso Ga. palesa evidenti dissonanze con quella del Gr..
Egli, infatti, asserisce di aver notato sopraggiungere l'ALFA 156 contemporaneamente all'arrivo dei Falchi, a loro volta motomontati. Colloca temporalmente l'asportazione, altresì, circa cinque minuti dopo l'intervento: in altri termini, circa una tonnellata di generi alimentari sarebbe stata asportata in costanza del sopraggiungere delle volanti e, soprattutto, dell'attività di trasporto in Questura dei soggetti fermati e della perlustrazione dei luoghi che ne scaturì.
Ora (al di in caso, dell'inverosimiglianza oggettiva e palpabile di siffatta ricostruzione storica), va rilevata, come detto, la distonia con la versione del Gr. in parte qua, laddove questi ha indicato la diversa progressione temporale innanzi citata (vds.), a cui esito avrebbe notato la vettura in parola.
Sott'altro aspetto, anche il Ga. nulla conosce dell'ipotetica spartizione del maltolto, unicamente desumendo l'avvenuta divisione come del resto fa anche il Gr. da frasi sul punto pronunziate dal Mo. in Questura nel corso d'una conversazione con altri colleghi (in particolare detto Mo. avrebbe specificato che "la merce era al porto").
Ebbene, qui non v'è chi non veda come si sia in presenza d'una mera congettura, peraltro a parere del Tribunale del tutto scollegata dal significato semantico attribuito dal dichiarante all'espressione verbale, connotata viceversa di estrema genericità e dunque suscettibile di plurime interpretazioni. D'altra parte, è il medesimo Ga. a bollare la propria argomentazione quale mera deduzione (vds. pag. 183 del verbale di udienza in data 3.7.2014).
Né le ritenute lacune paiono colmabile a mezzo del notorio processo di "frammentazione" delle dichiarazioni accusatorie (pure propugnato dal P.M. nell'ambito delle proprie conclusioni scritte: cfr.), laddove lo stesso P.M. sollecita a valutare utilmente quanto meno una parte dell'intero corpus dichiarativo, ben potendo attribuirsi patente di credibilità frazionata alla narrazione.
Ma ciò, come si diceva, appare improponibile nella fattispecie, poiché le riferite patologie descrittive afferiscono comunque a tratti salienti della complessiva ricostruzione offerta, e non già stesso che la debolezza probatoria così opinata attenga a risvolti essenziali quali le prove certe ed incontrovertibili che gli attuali imputati abbiano a vario titolo concorso nella sottrazione pare ostativa a qualsivoglia segmentazione nei dall'accusa.
Comunque, al di là di ciò, si pongono ulteriori argomentazioni, che paiono decisamente corroborare la persuasione in parte qua del Tribunale.
Dalla testimonianza a in specie del dott. Pi. (dirigente all'epoca, si ripete, della Squadra Mobile di Napoli) si è per vero appreso che egli ebbe contezza pressoché nell'immediato della notizia di reato in questione e, nella qualità, ebbe ovviamente a verificare i processi verbali redatti nel prosieguo, segnatamente quelli afferenti all'inventario ed alla succedanea restituzione merce dapprima trasportata, e di poi, oggetto della parziale sottrazione; tant'è che proprio dall'asserita laconicità di tali atti egli trasse il sospetto d'una qualche "anomalia" verificatasi.
Sta di fatto che la Procura della Repubblica dispose la convocazione degli agenti compartecipi, dell'operazione di polizia giudiziaria, muovendo dai più bassi in grado, ossia i suddetti Gr. e Ga.. È altresì emerso, sul punto, che la scelta ricadde su costoro in ragione d'un presunto giudizio di inaffidabilità nutrito dal dott. Pi. nei confronti di altri operatori di P.G., nella specie il Ci. ed il Ma..
Peraltro, nella fase investigativa venne captata una conversazione telefonica intervenuta sull'utenza del Ga. stesso fra costui ed il Ci., nel corso della quale entrambi confidenzialmente della convocazione prevista per il giorno successivo, ed il Ga. espressamente riferisce all'interlocutore di aver insistito presso il Gr. affinché esso Gr. lasciasse parlare il Ga. in questione, al fine di "non imbrogliare" le carte (vds conversazione intercettata nr. 102).
Ora, se è vero come è indiscutibilmente vero che il parlare cui si allude attiene alla versione da narrare agli inquirenti l'indomani, il tenore del colloquio vale a gettare anch'esso qualche ombra sulla genuinità tendenziale dei propalanti.
Per il che sul punto proprio in relazione all'ineludibile sindacato che qui si sta operando circa la valenza accusatoria dei suddetti- non sarà inopportuno ripercorrere sommariamente la narrazione articolata nel corso dell'espletato incidente probatorio (in ordine all'asserita asportazione), se ed in quanto prodromico quest'ultimo come detto alle incongruenze evidenziatesi in costanza di dibattimento, e supra menzionate.
Ebbene, alla stregua di detta risultanza, in specie il Gr. ebbe ad affermare che:
la pattuglia composta da se stesso e dal collega De Cr. convenne sul posto unitamente a quella composta dal Ga. e dal Co.;
nel frangente notarono un TIR in movimento con taluni soggetti intenti a lavorare nei pressi;
le due pattuglie a tal punto si divisero, nel senso che il Ga. ed il Co. fecero ingresso attraverso un varco più oltre, nel mentre egli ed il De Cr. attraversarono una rete posta a recinzione onde pervenire al parcheggio;
poco dopo sopraggiunse anche la pattuglia a sua volta composta dal Ci. e dal Tr.;
in ogni caso, il frammento saliente dell'azione vista dal Gr. riguardò l'attività dei rapinatori tesa a scaricare le pedane dal camion da depredare;
a tal punto vi furono i successivi suoi allontanamenti dalla scena, per le ragioni e nei tempi ribaditi nel corso dell'esame dibattimentale (anche in tal caso cfr. supra);
comunque in un arco cronologico ovviamente successivo allo scenario innanzi da lui delineato egli stesso salì sul telenato e, unitamente ad, altri, prese a prelevare alcuni cartoni, che venivano passati per essere caricati nell'autovettura di servizio nelle more sopraggiunta (in specie, sul telonato vi sarebbero stati, oltre a se stesso, il De Cr. ed il Trapani, nel mentre il Ga., il Ci., il Ma., ed il Mo. si sarebbero trovati all'esterno del mezzo per il carico)
egli, invero, non ebbe la percezione specifica di chi provvedesse per l'appunto a riempire la vettura in questione, né fu, in grado di rammentare con certezza sempre nel corso dell'incidente probatorio la presenza del Co. e del Mo., neppure, in, definitiva, quella del Fi. e del De. Sa..
Il Ga., per sua parte, ebbe a ricostruire la prima parte dello scenario in termini in toto sovrapponibili quelli articolati dal suddetto Gr.; e, per quanto poi afferisce alle descritte operazioni di carico della vettura di servizio (nell'occasione condotta dal Mo.), egli vi coinvolse, in effetti, tutti i colleghi della propria sezione.
Orbene, una volta riproposta nei tratti essenziali anche la specifica emergenza processuale dell'incidente probatorio, il Tribunale come peraltro già lumeggiato poco sopra non può che ribadire come la complessiva prospettazione accusatoria promanante dai dichiaranti qui esaminati soffra non soltanto delle dissonanze già poste in luce evidenziatesi, segnatamente, nel corso del dibattimento ma anche e soprattutto dell'implausibilità delle modalità dell'attributiva sottrazione per come anch'essa già sottolineata dal Collegio.
Il versante degli asserti dibattimentali dei due del resto (ma in particolare quelle facenti capo al Gr.) necessitano anche, ad avviso del Tribunale, della disamina, per quanto possibile, rapporto fra il predetto ed il dott. Pi.: ciò, non soltanto in ragione del vincolo gerarchico che ovviamente legava quanto anche in relazione al peso dispiegato nella vicenda da esso dott. Pisani, giacché come detto- fu egli a nutrire e- coltivare i primi sospetti sulle possibili irregolarità, sino ad informarne, come comunque doveroso, l'Autorità Giudiziaria.
Ebbene, al riguardo rilievo pregnante assumono talune ulteriori conversazioni telefoniche captate sull'utenza in uso al predetto Gr., per come anch'esse emerse in costanza di dibattimento.
Ed invero, in particolare:
nella conversazione nr. 216 il dott. Pi. chiama il Gr. (il quale già è al corrente, per averlo appreso dal Ci., della propria convocazione dinanzi al P.M. per le ore 15.00 di quello stesso giorno: il contatto telefonico è delle ore 10.24);
nella conversazione nr. 258 (ore 12,41), il" Gr. è contattato dal Nocerino, cui alle successive ore 12.50, invia due sms,. informandolo col primo che "sta andando dal capo" che "lo ha chiamato" e col secondo che "non deve dirlo a nessuno".
Il contesto complessivo dei dialoghi in questione, com'è evidente, attiene alla convocazione dell'agente in Procura e, consequenzialmente, alla versione che lo stesso dovrà rendere, ed in fin dei conti un contatto fra il medesimo ed il suo superiore è perfettamente comprensibile, attesa 1 gravità dei fatti ipotizzati, coinvolgenti componenti della Squadra Mobile.
In ogni caso, però, dalla lettura testuale di detti dialoghi si rileva ad un certo. punto, l'esplicita dichiarazione del Gr. di non sapere nulla (espressamente lo stesso afferma: "io non so niente": cfr.).
Ora, è certamente vero che siffatta espressione verbale può prestarsi a plurime interpretazioni (come peraltro ha evidenziato lo stesso P.M. nell'ambito delle proprie conclusioni); ma proprio in virtù di ciò il dato, ad avviso del Collegio, contribuisce ulteriormente vale a dire in termini aggiuntivi rispetto alle perplessità già manifestate in precedenza- a dubitare- della ricostruzione offerta.
Ciò detto, deve però porsi in luce come la critica più rilevante a tale convincimento del Tribunale risieda nell'argomentazione alla stregua della quale la veridicità della proposizione accusatoria facente capo :ai propalanti in parola va evinta dal fatto di avere essi reso analoghe dichiarazioni contra se, sino a definizione processuale, quanto alle loro posizioni, ex art. 444 C.P.P. Potrebbe cioè sostenersi, in. altri termini: per quale ragionevole motivo i due avrebbero coinvolto se le' accuse fossero infondate?
Un'appagante risposta, secondo l'avviso del Tribunale, può rinvenirsi nella succitata conversazione telefonica fra il Gr. ed il Nocerino. In essa, infatti egli, oltre al menzionato accenno da parte sua al fatto di non sapere nulla, allude quanto alla sua imminente escussione dinanzi al P.M. a due ipotesi (cfr.), a loro volta rispettivamente riconnesse al tenore delle dichiarazioni che andrà a rendere. Tali ipotesi anche alla stregua del tenore letterale delle espressioni utilizzate dal Gr.: vds.- possono ragionevolmente farsi consistere nella mera denuncia ovvero in esiti più gravi, a seconda dell'eventuale spessore collaborativo da lui offerto agli inquirenti: ciò in quanto in quella fase il dott. Pi. (oramai totalmente persuaso della necessità di fare chiarezza, a fronte di, verbali ritenuti volutamente lacunosi, in quanto strumentali d occultare l'impossessamento di parte del carico) aveva per l'appunto già provveduto ad informare l'Autorità Giudiziaria.
Ora, se questo vero, il Collegio può trarne un'argomentazione duplice quanto alle plausibile motivazioni interne del Gr., vale a dire la sua indubbia posizione di sottoposizione dinanzi tanto No. quanto al Pi., per un verso; per altro verso, la finalità (fondato o meno che fosse) di venir fuori dalla vicenda col minor danno possibile. Tant'è vero che peraltro al quanto meno sulla scorta di quanto appurato in proposito al dibattimento sia per il Gr. che per il Ga., pur nella sopravvenienza nei loro confronti della citata pronunzia ex art. 444 C.P.P., non è stato interrotto il rapporto di lavoro con l'Amministrazione di pertinenza: e ciò, se per un verso non per altro verso può avallare fondatamente la tesi d'una disponibilità dei dichiaranti a propalazioni
Orbene, in base alle argomentazioni sin qui svolte, il Tribunale deve a tal punto ribadire considerazione già in precedenza operata, vale a dire il dato in base al quale il fulcro probatorio delle presente vicenda processuale è essenzialmente incentrato sulla presenza o meno degli agenti oggi incriminati sul luogo teatro dei fatti. E siffatto rilievo, per quanto lo concerne, dà oltremodo contezza di altra considerazione anch'essa già posta in luce: vale a dire la sostanziale non influenza, sui fatti di causa, dell'ulteriore attività di verifica dibattimentale espletata, con più specifico e peculiare riferimento ai disposti confronti ex art. 211 C.P.P. esame di plurimi testimoni gran parte dei quali facenti parte della Squadra Mobile di Napoli, introdotti anche dalle difese, deposizione ripetuta nel tempo del dott. Pi..
Tale particolare attività istruttoria, difatti, si è imposta su circostanze prospettatesi nel corso del dibattimento stesso, unicamente in relazione ad un clima di tensioni e/o conflittualità maturatosi all'epoca dei fatti all'interno della Squadra Mobile della Questura, di Napoli. D'altronde, si tratta di sopravvenienza processuale incontestabile, che nessuna delle parti e men che meno i soggetti che su di essa hanno offerto le loro dichiarazioni- ha inteso disconoscere.
Ciò nondimeno, come detto, si è in presenza di attività che, quantunque abbia consacrato la situazione descritta (vds. in specie gli operati confronti), l'è articolata su determinate circostanze, in definitiva avulse dal fulcro- processuale dianzi evidenziato.
Fulcro processuale che, per l'appunto. in relazione al, tenore in particolare dell'imputazione ex art. 314 C.P., deve unicamente dare conto; del compendio probatorio posto a base o meno dell'attributiva asportazione; considerandosi che le ulteriori imputazioni di cui all'art. 479 C.P. sono da ritenersi strumentali quanto alla prima, e dunque la prova di esse può incasellarsi in maniera, per così dire, derivata. D'altra parte, quanto alle contestazioni di falso la prova dovrebbe, consistere, nel caso di specie, nella dimostrazione non soltanto della loro contrarietà paradigma normativo di cui agli artt. 357 co. 3° 373 C.P.P.; per quanto anche d'una, contrarietà finalizzata a coprire gli ammanchi della merce in realtà sottratta dai prevenuti.
Ma, anche, in tale ultimo caso, dov'è enucleabile una prova insormontabile?
Il dott. Pi., che s'è rivelato essere il teste più qualificato al riguardo (avendo egli, in ragione del proprio ruolo dirigenziale, visionato ex post, come di consueto, tali atti), ha più riprese fatto riferimento, al riguardo, alla circostanza di seri sospetti ingeneratigli da un'eccessiva sommarietà, a suo giudizio, degli atti medesimi. Ma l'ipotizzata sommarietà è idonea a costituire substrato probatorio dei contestati delitti ex art. 479 cit., secondo il Collegio, solo se ed graniticamente il substrato probatorio della parallela imputazione ex art. 314 cit., atteso il già lumeggiato legame finalistico dei primi rispetto alla seconda.
Tale ineludibile necessità processuale però, come già visto, latita.
E difatti (se la suesposta posizione valutativa del Tribunale sul punto è corretta), proprio in ordine alla strutturazione dell'imputazione di cui all'art. 314 cit. (postò che essa contempla una vera e propria suddivisione di ruoli e/o di attività che ciascuno degli imputati avrebbe posto in essere: cfr.) deve muoversi dalla prova o meno della presenza sul posto di costoro: tenuto conto anche del particolare in virtù del quale l'accusa stessa stata costruita ed ipotizzata quanto meno mente dell'art. 40 C.P.
Orbene, attraverso le surrichiamate dichiarazioni dello Sc., del Gr. e del Ga., sarebbe comprovata la fisica compresenza in loco del Ci., del Co., del De. Sa., del Fi., del Ma. e del Mo.. Ma ciò spiega valenza probatoria idonea, in relazione ad una persuasione penale responsabilità?
La risposta non può che essere negativa, dal momento che anche il dato suesposto, quand'anche fosse certo (ma certo non pare, attesa la già evidenziata vaghezza mnemonica dei dichiaranti al riguardo), inficia la soglia probatoria successiva e più qualificante, id est l'assoluta carenza di elementi corroboranti l'unico dato che qui importa, ossia la prova diretta (discendente cioè da materiale percezione visiva) della sottrazione da parte degli odierni imputati; posto altresì che, come visto,, vuoi per le difficoltà derivanti dalle circostanze fattuali e temporali del momento, vuoi per la presenza di altro automezzo ab initio di cui nulla s'è più saputo, la sparizione della merce (che pure è indiscutibilmente avvenuta) non pare inequivocamente riconducibile ai prevenuti. Né tale carenza si prospetta, a parere del Collegio, emendabile col ricorso al disposto dell'art. 40 cit., giacché tale disposizione normativa tenuto conto della sua previsione e dunque del suo contenuto pare inconciliabile col fatto che la proposizione accusatoria abbia attribuito, a ciascuno degli odierni imputati, per converso, una distribuzione di mansioni, nell'ambito della; realizzazione criminosa, puramente ed integralmente concreta, ergo inconferente rispetto alla condotta che l'art. 40 in questione è teso a punire.
Per il che, in coerenza col percorso valutativo poco sopra delineato dal Tribunale, deve opinarsi che la prova non .appagante quanto al delitto di cui all'art. 314 C.P. travolge in ciò anche quella di cui al delitto ex art. 479 C.P.
Ciò detto, deve ribadirsi come la sottrazione si sia effettivamente verificata, sulla scorta, segnatamente, dei riferimenti dello Sc. e dell'Ar. in proposito, per il che essa è, attribuibile di certo ad uno o più soggetti, che però giusto appunto anche ciò deve ribadirsi- non possono identificarsi negli attuali imputati.
Anche costoro, d'altra parte, non hanno inteso contestare il dato bensì hanno coralmente. accreditato la tesi, di esservi estranei.
Il complesso delle considerazioni sin qui esposte fondate, si ripete, sulla disamina delle oggettive risultanze di fatto evidenziatesi in costanza di dibattimento, e dunque seguendo percorso argomentativo scisso dalla considerazione contesti ambientali maturatisi all'interno della Questura di Napoli all'epoca induce conseguentemente a ritenere che la sottrazione della; merce presumibilmente ebbe a verificarsi in fase temporale antecedente al sopraggiungere delle forze dell'ordine ovvero, al più, contestualmente al loro arrivo.
Il Tribunale già ha esplicitato infatti, in proposito, le ragioni per le quali la tesi dell'asportazione ricollegabile agli agenti sopravvenuti non appare aver incontrato supporti né processuali né logici. Per il che, in conclusione, la disamina sin qui effettuata impone. ovviamente, ad avviso del Collegio, la soluzione liberatoria, nei confronti degli odierni imputati, relativamente alle contestazioni mosse nei loro confronti.
Sul punto, avendo il Collegio stesso innanzi puntualizzato come la disamina stessa abbia evidenziato la circostanza della reale asportazione della merce da parte di soggetti non riconducibili agli odierni imputati stessi, che la formula corretta parrebbe essere quella di non aver commesso il fatto.
Va però altresì rilevato che, sempre alla stregua delle risultanze ottenute, si prospetta più conforme a queste ultime opinare che la sottrazione di certo verificatasi, si ripete- non poté essere attuata secondo il modello descrittivo contenuto nelle imputazioni, in particolare quella ex art. 314 cit.; ciò dunque legittima il ricorso alla formula sua volta inerente all'insussistenza del fatto.
PQM
P.Q.M.
Letto l'art. 530 C.P.P., assolve Ci. Ma., Co. Fu., De Cr. Bi., De. Sa. Ma., Fi. Ge., Ma. Sa., Ma. Gi., Mo. Ma., Ma. Ma. e Tu. Ma. dai reati loro in rubrica ascritti perché il fatto non sussiste.
Determina in giorni novanta motivazioni.
Napoli, 28.4.2015
Depositata in Cancelleria il 30/11/2015
17-08-2016 15:45
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