Misure cautelari reali - Presupposti di applicabilità – Sussistenza del fumus – Criteri di valutazione.
In tema di misure cautelari reali, ai fini della sussistenza del fumus del reato è necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato.
Il principio, dopo un prolungato assetto interpretativo fondato sulla sufficiente valutazione della astratta sussumibilità del fatto in una previsione di reato, è di affermazione sempre più frequente nella giurisprudenza della Corte : nel senso infatti che non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari, Terza Sezione, n.37851/14, CED 260945; Sesta Sezione, n. 45591/13, CED 257816; si veda anche secondo cui In sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato, Sesta Sezione, n. 35786/12, CED 254394.
30-01-2016 23:48
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