Maresciallo dei CC si rifiuta di obbedire all'ordine impartitogli dal tenente di riportare i turni di servizio relativi al giorno 4.6.2014 sul memoriale elettronico, rispondendo ad esso con le seguenti parole ..No. Ho i cazzi miei per la testa .... Ed è già tanto che sono venuto a Napoli.
Per la Corte di Cassazione il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad esporre. Prendendo le mosse, come da esigenza logica, dai rilievi procedimentali sollevati dal procuratore ricorrente in riferimento ai poteri processuali del GUP all'esito della udienza preliminare, osserva la Corte che tale giudice è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza (così Cass., Sez. 6, n. 33763 del
30/04/2015, Rv. 264427).
Di più, ha avuto modo di ulteriormente precisare la Corte che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una altematività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale (ex multis Cass.,Sez. 5, n.41162 del 19/06/2014, Rv.262109.
Orbene, nella fattispecie in esame il GUP ha dovuto prendere atto di risultanze processuali inoppugnabilmente contrastanti relative alla circostanza, decisiva ai fini della decisione, se all'imputato sia stato o meno impartito un ordine superiore riconoscibile come tale, sul punto contrapponendosi le valutazioni dello stesso tenente V. che quell'ordine impartì, nelle sue relazioni di servizio. Cionondimeno, a fronte di un siffatto quadro probatorio, ha argomentato di poi il GUP medesimo individuando una precisa soluzione valutativa, di natura sostanziale, al fine di dirimere la problematicità delle acquisizioni istruttorie, nonostante esse fossero oggettivamente suscettibili di approfondimenti chiarificatori nel contesto di una istruttoria dibattimentale.
Di qui la fondatezza della eccezione processuale opposta dal procuratore ricorrente. Il giudice dell'udienza preliminare, nel caso in esame, non ha infatti
correttamente applicato i principi innanzi richiamati giacchè, chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio
posto a fondamento dell'accusa, anzicchè disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, ha deciso nel senso della improcedibilità dell'azione penale, decisione legittimamente adottabile, come da superiore insegnamento appena citato, soltanto nella ipotesi, non ricorrente nella fattispecie attesa la seconda relazione di servizio del tenente V., che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato,
o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la colpevolezza dell'imputato (cfr. n. 33763 del 30/04/2015, cit.)
19-11-2016 22:46
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