Maestra scuola d'infanzia: sculaccioni a bimbi di tre anni.
Per la Cassazione l'uso della violenza quale ordinario trattamento del minore, anche se sostenuto da un “animus corrigendi”, non può essere considerato abuso dei mezzi di correzione, ma «concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti» (articolo 572 del Codice penale), punito con la reclusione da due a sei anni e con una pena superiore se la vittima è minore di 14 anni). «Inoltre – per la Cassazione - affinchè possa essere configurato il reato di abuso di mezzi di correzione in luogo del reato di maltrattamento, la risposta educativa dell'istituzione scolastica deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore».
19-11-2016 00:15
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