Le nuove norme per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione penale nell’UE.
Entrata in vigore del provvedimento: 22 marzo 2016. La Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo scorso dà spazio al d. lgs. n. 29/2016, avente ad oggetto le previsioni di legge finalizzate a conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009, relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti connessi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
L'art. 2 del provvedimento fornisce spiegazioni in merito al significato di espressioni quali «procedimenti paralleli» e «autorità competente».
In particolare, con i primi si indicano quei procedimenti penali (sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale) pendenti in due o più Stati membri e connessi agli stessi fatti, nei confronti della medesima persona. Con l'espressione «autorità competente», si indica l'autorità giudiziaria, o altra autorità, legittimata, in forza della legislazione dello Stato membro di appartenenza, a prendere contatti e a scambiare informazioni al fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti penali paralleli.
Richiesta di informazioni. L'art. 4 del decreto introduce l'obbligo, per l'autorità procedente italiana che abbia motivo di ritenere che sia in atto, presso altro Stato membro, un procedimento parallelo, di contattare l'autorità competente di tale Paese; nell'ipotesi in cui sia accertata la contestualità della pendenza l'autorità ha l'onere di avviare le consultazioni necessarie all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un solo Stato membro.
Nel caso in cui l'autorità da contattare sia sconosciuta, quella procedente può rinvenirla attraverso gli appositi punti di contatto della rete giudiziaria europea.
Ugualmente, spetta all'autorità giudiziaria italiana rispondere, entro il termine previsto, ovvero senza ritardo, alla richiesta di informazioni proveniente dall'autorità competente di altro Stato membro oppure fornire le ragioni per le quali non le è possibile rispondere.
Gli artt. 6 e 7 si occupano di indicare gli elementi che devono essere necessariamente contenuti nella richiesta di informazioni e nel relativo documento di risposta (autorità competente, descrizione fatti, identità indagato, grado del procedimento, misure cautelari in atto).
L'avvio delle consultazioni dirette. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede l'Autorità contattante o contattata, ha l'obbligo di avviare, dopo averne data notizia al Ministero della Giustizia, le consultazioni dirette (art. 8); durante questa fase, che può essere interrotta entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle consultazioni dirette, devono essere valutati elementi atti a capire se sia necessario dar corso ad una concentrazione dei procedimenti (luogo ove è avvenuta l'azione/omissione, luogo del danno, luogo ove sia garantita maggior tutela delle persone offese, omogeneità del trattamento sanzionatorio…).
In ogni momento, inoltre, ai sensi dell'art. 9, le autorità competenti italiane e degli altri Stati membri, coinvolte nelle consultazioni dirette, possono sottoporre la questione a Eurojust.
Nel caso si giunga ad un accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilità.
L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 22 marzo 2016.
09-03-2016 09:42
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