La Banca dati del DNA.
Di fresca approvazione, in esame definitivo, da parte dell'Esecutivo riunito, anche un decreto del Presidente della Repubblica relativo al regolamento disciplinante l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA (previsto dall'art. 5 della l. n. 85/2009).
Oggetto del provvedimento anche lo scambio di dati riguardanti il DNA ai fini della cooperazione transfrontaliera, di cui alle decisioni nn. 2008/615/GAI, 2008/616/GAI sul potenziamento della collaborazione tra Stati per la lotta al terrorismo ed alla criminalità, oltre che per la collaborazione internazionale di polizia (ex art. 12 della l. n. 85/2009).
Scopo della Banca dati è la semplificazione delle procedure di identificazione di soggetti scomparsi. Il provvedimento contiene norme relative alle tecniche di acquisizione e di analisi di campioni biologici ed alla gestione e conservazione dei profili di DNA, oltre a disposizioni per la consultazione della Banca dati e lo scambio di informazioni. Disciplinate anche le ipotesi in cui è prevista la cancellazione dei profili DNA, ovvero assoluzione dell'imputato, identificazione di cadavere, ritrovamento di persona scomparsa ed operazioni svolte in violazione delle disposizioni vigenti in materia.
27-03-2016 12:25
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