L. n. 898 del 1970 , ex art. 12-sexies: il reato è procedibile di ufficio e non è rimettibile la querela in quanto stabilito in favore dei figli minori.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente -
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI URBINO;
nei confronti di:
C.V. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 330/2012 TRIBUNALE di URBINO, del 03/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Urbino con sentenza del 3.7.2014, deliberata ai sensi dell'art. 469 c.p.p. prima dell'apertura del dibattimento (secondo periodo della motivazione), ha dichiarato estinto il reato L. n. 898 del 1970 , ex art. 12-sexies, ascritto a C. P.V. per omesso versamento (fino al 10.11.2011) di quanto stabilito con sentenza di divorzio in favore dei figli minori, per essere intervenuta remissione di querela.
2. Ricorre il procuratore della Repubblica, enunciando motivo di violazione di legge, perchè il reato de quo è procedibile d'ufficio.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 23866 del 31.1.2013, dep. 31.5.2013) il reato L. n. 898 del 1970 , ex art. 12-sexies è procedibile d'ufficio: "Il Collegio rimettente ha fatto cenno anche alla questione sulla procedibilità, considerando che la L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, non richiama l'art. 570 c.p. , per la condizione di procedibilità prevista dal comma 3, sicchè, mentre la violazione degli obblighi di assistenza familiare è punibile a querela della persona offesa quando concerne il coniuge anche separato, è invece perseguibile d'ufficio la mancata corresponsione dell'assegno al coniuge e ai figli in caso di divorzio. L'ordinanza di rimessione menziona la giurisprudenza maggioritaria secondo cui il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorziale è procedibile d'ufficio (Sez. 6, n. 39938 del 25/09/2009, D., Rv. 245004; Sez. 6, Sentenza n. 39392 del 03/10/2007, Pelacchia, Rv. 237663), ma da conto anche dell'esistenza di qualche pronuncia di segno contrario (Sez. 6, n. 21673 del 2004, Cappe/lari, Rv. 229636, cit.). A prescindere dall'irrilevanza della questione nel procedimento in esame, avendo il giudizio preso l'avvio dalla querela presentata dalla parte offesa creditrice contro l'inadempiente, occorre ricordare che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. , pur rilevando "disarmonie nel disegno normativo, che possono esser superate dal legislatore secondo una ponderata valutazione dei diversi interessi" (sent. n. 325 del 1995;
ord. n. 423 del 1999). Tenuto conto che la procedibilità a querela di parte è sempre collegata alla tipologia e al contenuto del precetto ed è indipendente dalla gravità del reato, va ribadita in questa sede, in linea con i rilievi della Corte costituzionale, che per il delitto previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, si procede d'ufficio, in quanto il rinvio che ha voluto il legislatore si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche all'art. 570 c.p. , comma 3, il quale, in deroga al principio generale, prevede la procedibilità "a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti di minori, dal n. 2 dei precedente comma"".
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione personale, perchè proceda al giudizio. Nella fattispecie, infatti, trova applicazione non l'art. 569 c.p.p. , comma 4 ma l'art. 623 c.p.p. , trattandosi di ricorso ordinario avverso sentenza non appellabile e non di ricorso immediato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015
29-01-2016 09:21
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