Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Istanza di liberazione anticipata. Collegamenti con la criminalità organizzata. Per la Cassazione manca la prova concreta di detti collegamenti.
Istanza di liberazione anticipata. Collegamenti con la criminalità organizzata. Per la Cassazione manca la prova concreta di detti collegamenti.
Cassazione Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.41966 del 05/10/2016, udienza del 13/09/2016, Presidente DI TOMASSI MARIASTEFANIA  Relatore DI GIURO GAETANO 

SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A. avverso l'ordinanza n. 5598/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 16/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R. Uditi dife or Avv.; RITENUTO IN FATTO Con l' ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da S. A. avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 13/07/2015 in materia di liberazione anticipata. L'ordinanza impugnata evidenziava come il Siniscalchi fosse in espiazione di pena di condanna per associazione mafiosa ex art. 416 bis e come fosse ampiamente condivisibile la decisione di rigetto del beneficio da parte del Magistrato di sorveglianza, alla luce delle note della DDA di Napoli e della Questura di Avellino documentanti la permanenza dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e del carico penale pendente per partecipazione ad associazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, S. A., lamentando violazione di legge e mancanza e comunque contraddittorietà della motivazione in ordine ai presunti collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata. Si duole il difensore che il Tribunale di sorveglianza abbia valorizzato la mancanza di prova di ravvedimento e di allontanamento del Siniscalchi dal contesto criminale di appartenenza, laddove invece la preclusione istituita dall'ultimo comma dell' art. 4 bis ord. pen. presuppone l'accertamento in concreto dell'attualità di collegamenti con tale contesto. Lamenta, inoltre, che il Tribunale a quo, quanto al carico penale pendente per il delitto associativo menzionato nell'ordinanza, abbia trascurato la documentazione prodotta dalla difesa circa la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, le autorizzazioni successive (a ricevere visite e all' allontanamento dal luogo degli arresti per esigenze lavorative) e comunque il comportamento serbato durante gli arresti domiciliari. Sottolinea, infine, come dalle relazioni comportamentali emerga la piena volontà del suo assistito a partecipare al processo di rieducazione. Il difensore conclude, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. Invero, la liberazione anticipata, pur esclusa dalle limitazioni alla concessione di benefici penitenziari previste nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non si sottrae al divieto di concessione, stabilito dall'ultimo comma del citato articolo, nel caso di ritenuto collegamento dell'interessato con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 12713 del 06/03/2008 - dep. 25/03/2008, P.G. in proc. Scardino, Rv. 239378). "L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3". Tale essendo la formulazione del comma 3-bis dell' art. 4-bis ord. pen., è evidente che sussiste una preclusione assoluta alla applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione summenzionate, ivi compresa la liberazione anticipata di cui all' art. 54 stesso ordinamento,  nel caso in cui vengano segnalati dalle suddette autorità giudiziarieVe~enti attuali del condannato con la criminalità organizzata. Ed è altrettanto evidente che la prova di detti collegamenti deve essere una prova positiva, diversamente dai casi previsti dal primo comma dello stesso articolo, non esclusi dall'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, in cui vi è una presunzione di pericolosità superabile solo con la prova di collaborazione con la giustizia a norma dell' art. 58-ter ord. pen.. Nel procedimento di sorveglianza ai fini di decidere sulla concessione di benefici penitenziari ed in particolare della liberazione anticipata, la Direzione Distrettuale Antimafia ha solo il compito di esprimere una valutazione motivata in ordine all'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, cioè un parere obbligatorio ma non vincolante, perché la verifica, quanto alla esistenza di elementi in grado di ammettere o escludere l'attualità di tali collegamenti, non può che essere di esclusiva ed inderogabile competenza della magistratura di sorveglianza, potendo il Giudice, per un verso, trarre da altre fonti elementi di valutazione e, per un altro verso, dissentire dal suddetto parere; ovviamente inoltre quest'ultimo per offrire al giudice elementi di valutazione deve essere compuntamente motivato, non potendo altrimenti essere utilizzato (Sez. 1, n. 1543 del 06/04/1994 - dep. 18/06/1994, P.M. in proc. Di Trapani, Rv. 198316). Ai fini della concessione di benefici penitenziari, neanche la valutazione del Procuratore nazionale o distrettuale antimafia - che pure deve fondarsi su dettagliati elementi - circa l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata vincola il giudice, che deve sottoporla a verifica sia per quanto concerne l'apprezzamento dei dati fattuali esposti, sia per quel che riguarda il giudizio di attualità dei predetti collegamenti (Sez. 1, n. 4195 del 09/01/2009 - dep. 29/01/2009, Calcagnile, Rv. 242843). Nella motivazione della pronuncia appena menzionata si specifica, poi, come la circostanza di cui in ultimo debba essere concretamente provata. «Secondo principi consolidati la preclusione istituita dall'art. 4 bis ord. pen., u.c. presuppone che l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa, cioè, predicarsi sulla base di specifici elementi sintomatici una perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare - a prescindere dalla entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato commesso, purché si tratti di delitto doloso - la sua sottrazione sia alle misure alternative che ai benefici penitenziari premiali. Sicché neppure quella espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che pure deve fondarsi su dettagliati elementi, è valutazione vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo (cfr. Sez. 1, 13/1/94, Ricciardi, rv. 196.392) sia per quanto attiene all'apprezzamento dei dati fattuali esposti sia, a maggior ragione, per quel che concerne il giudizio di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata». Passando, quindi, al caso in esame, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli desume la permanenza dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, impeditiva della concessione del richiesto beneficio, sia dalle note della DDA di Napoli e della Questura di Avellino che dal carico pendente per 416 bis cod. pen.. Orbene, la nota della DDA, dopo aver fatto riferimento al passato criminale del S. quale associato al clan "Cava" e collettore di cospicue somme di denaro per conto dello stesso e alla misura di prevenzione personale applicatagli nel 2009, così si esprime : "anche se non vi sono indagini in corso a suo carico, non vi sono elementi per ritenere che egli abbia rescisso i legami con l'ambiente criminale di provenienza". La nota della Questura di Avellino, a propria volta, dopo aver fatto riferimento alla applicazione di misura cautelare nei confronti del S.i nel 2011 in quanto indiziato di associazione di stampo mafioso, rapina ed estorsione, alla applicazione nel 2009 della misura di prevenzione dell' obbligo di soggiorno e all'ordine di esecuzione per residuo pena in relazione al reato associativo, riferisce che "in assenza di elementi che ne evidenziano il distacco non si esclude che il predetto continui ad avere rapporti con affiliati alla citata organizzazione criminale". E' evidente, quindi, che sia l'una che l'altra si limitano a ricalcare lo spessore criminale rivestito dal S. in passato e quanto alla sua pericolosità attuale e alla capacità di mantenere collegamenti con il sodalizio criminale di provenienza sono estremamente generiche, riferendo di mancata prova di distacco e di rescissione da detto sodalizio, quando, invece, avrebbero dovuto fornire una prova concreta di detti collegamenti. Con la conseguenza che detta genericità si riverbera sull'ordinanza impugnata che ad esse si richiama e che non affronta il tema dell' attuale pericolosità del Siniscalchi nel senso sopra specificato, a fronte peraltro di una documentazione difensiva, richiamata in punto di fatto, che, finalizzata a provare come la stessa fosse scemata, è stata completamente ignorata dal Tribunale a quo. Il quale è dunque venuto meno all'obbligo di fornire adeguata e coerente giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che effettivamente sussisteva la condizione ostativa indicata dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 3 bis. Il provvedimento impugnato va, conseguentemente, annullato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati.  
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza