Giudice di pace di Trapani emette condanna penale e statuisce il risarcimento del danno al danneggiato, ma quest'ultimo non si è mai costitutito parte civile.
Dall'esame degli atti, consentito al giudice di legittimità in ragione del vizio formale dedotto, risulta in vero che il Giammetta non si costituì mai parte civile,
tanto che - in occasione delle varie udienze alle quali egli ebbe modo di assistere - venne dato atto della sua presenza nella unica veste di persona
offesa. Conseguentemente, non risultano neppure conclusioni rassegnate da un eventuale difensore dello stesso Giammetta in sede di discussione finale.
La condanna al risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel corso del giudizio, appare dunque erronea, oltre che - come
correttamente rilevato dal ricorrente - priva dell'esposizione delle ragioni che ne avrebbero dovuto costituire il fondamento.
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
Va tenuto presente che l'impugnazione non è proposta agli effetti penali, dolendosi il difensore del Patti esclusivamente delle anzidette statuizioni civili:
ergo, la condanna dell'imputato alla pena di € 258,00 di multa risulta avere forza di giudicato, senza che sia possibile a questa Corte - fatta salva l'adozione di
eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., all'esito di incidente di esecuzione da promuovere da parte dei soggetti a ciò legittimati -
rilevare l'intervenuta abrogazione del reato di ingiuria per effetto del d.lgs. n. 7/2016.
26-11-2016 18:24
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