Divieto di accesso agli stadi e, in genere, ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive: sanzioni
In tema di convalida del provvedimento assunto dal Questore, a norma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con il quale si obbliga l'interessato a presentarsi in un ufficio di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice non può modificare o integrare una ordinanza precedentemente adottata, atteso che tale statuizione integra la sostituzione di una decisione già assunta in relazione alla quale non può trovare applicazione la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all' art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il giudice, su sollecitazione della Questura, con successivo provvedimento emesso "inaudita altera parte", aveva integrato l'ordinanza di convalida ampliando le prescrizioni con ulteriori obblighi di presentazione).
(Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Trapani, 25/02/2015)
Conformi e difformi:
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 04/03/2014, n. 23958
01-07-2016 12:21
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