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Sentenza

Detenuto cardiopatico e 75enne. Se il carcere lede il diritto alla salute e il divieto di trattamenti disumani, si al differimento della pena.
Detenuto cardiopatico e 75enne. Se il carcere lede il diritto alla salute e il divieto di trattamenti disumani, si al differimento della pena.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 1 dicembre 2015 – 25 gennaio 2016, n. 3262
Presidente Siotto – Relatore Bonito

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 12 novembre 2014, rigettava l'istanza di differimento della esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta, ai sensi dell'art 147 n. 2 c.p., da P.V., in espiazione di pena di 14 anni di reclusione inflittagli per i delitti di omicidio volontario e lesioni personali gravi inflittagli con sentenza del GUP, parzialmente riformata, in data 6-3-2013, dalla Corte di appello di Milano con sentenza divenuta definitiva il 14.5.2014. A sostegno della decisione il tribunale richiamava, innanzitutto, il grave quadro sanitario evidenziato dalle relazioni provenienti dall'ospedale "San Paolo" di Milano, assertive, in uno con patologie ulteriori, di una assai grave patologia cardiaca, risalente al 1989 e vieppiù aggravatasi nel tempo ed anche da ultimo, e rilevava, nel contempo che, comunque, per esse non ricorreva una incompatibilità col trattamento carcerario perché assicurata al detenuto la necessaria assistenza, se del caso anche d'urgenza, che il detenuto stesso era in espiazione pena per un omicidio particolarmente efferato espressione di una sua evidente pericolosità sociale, che il trattamento carcerario, nelle condizioni date, non violava i principi di umanità, che le esposte conclusioni non apparivano efficacemente contrastate dalla consulenza di parte depositata dalla difesa.
2. Ricorre avverso detto provvedimento il P., assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse, argomenta e deduce: A. l'insussistenza della lamentata pericolosità sociale del detenuto, rimasto incensurato fino all'età di 72 anni, ritenuto meritevole, nel corso del processo, dapprima di misure cautelare non carcerarie e, dopo la sentenza di appello, del solo vincolo di presentazione periodica alla PG giacchè insussistenti "esigenze inerenti alla reiterazione criminosa", B. la estrema gravità delle patologie in atto, considerate tali dalle relazioni sanitarie rinvenienti dall'ospedale, che ne hanno sottolineato la non emendabilità chirurgica con l'elevato ed "aumentato" rischio per eventi acuti "anche gravi", C. la mancata considerazione della consulenza medico-legale di parte, assertiva della incompatibilità della detenzione in carcere con la gravità delle patologie accertate, di sicura ingravescenza, D. la mancata considerazione della età avanzata del detenuto, ormai settantacinquenne, E. la mancata disposizione di una perizia di ufficio.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, dappoichè esaustivamente motivata la decisione del tribunale.
In data 25 novembre 2015 la difesa ricorrente ha depositato memoria difensiva insistendo nelle proprie ragioni ed allegando, irritualmente, consulenza medico-legale di parte al fine di dimostrare l'aggravamento della situazione sanitaria in cui verserebbe il detenuto.
4. Il ricorso, a giudizio della Corte, è meritevole di accoglimento. 4.1 Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena, secondo la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente, sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti. Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l'istanza del ricorrente sulla semplice considerazione che le accertate infermità a carico del detenuto non potevano essere considerate non compatibili con lo stato di detenzione, tenuto conto delle cure assicurate al malato, anche in costanza di necessità urgenti. Ha inoltre il tribunale valorizzato ai fini della decisione la pericolosità del detenuto desumendola dalla gravità del reato commesso. Orbene, tanto premesso, osserva la Corte che il ricorrente chiede l'applicazione in suo favore della disciplina di cui all'art. 147 c.p. co. 1 n. 2, in cui il codificatore ha contemplato la fattispecie secondo la quale, pur potendosi astrattamente ritenere la compatibilità tra patologie accertate e stato di detenzione, purtuttavia la presenza di una "grave infermità fisica" può consentire il differimento di quest'ultima. Ne consegue che la questione di diritto posta dall'istituto del differimento facoltativo è quella di definire i confini della riconosciuta discrezionalità ("L'esecuzione della pena può essere differita" recita la norma di riferimento).
Sul punto non è mancata l'adeguata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato il principio che il giudice investito della delibazione della domanda per l'applicazione dell'art. 147 c.p., co. 1 n. 2, deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità colle possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa che ricorre, ad esempio, allorché, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le condizioni di salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali (cfr. Cass., Sez. 1^, 28/09/2005, n.36856; Sez. I^, 28.10.1999, Ira), e ciò considerando, inoltre, che detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale - in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni - da superare i limiti della umana tollerabilità (Cass.,Sez.1A, 20.05.2003, n. 26026; 10.12.2008, n. 48203).
4.2 Ed invero, tornando ora, come di necessità, al caso portato all'esame della Corte, si osserva che il giudice a quo ha deciso certo per la compatibilità delle patologie accertate in capo al ricorrente con il regime carcerario, ma è pervenuto a tale conclusione in assenza di un reale conforto medico legale e con una affermazione semplicemente apodittica, tipica della motivazione apparente. La relazione sanitaria ospedaliera ha infatti descritto una gravissima ed assai complessa patologia cardiaca, sottolineandone l'inemendabilità chirurgica in uno con l'incombente pericolo di vita per il portatore in costanza di eventuali aggravamenti. La motivazione impugnata, inoltre, ignora del tutto l'età avanzata del ricorrente, settantacinquenne, dato questo non espungibile dal quadro fattuale da valutare ai fini della decisione richiesta. Pecca ancora la motivazione dove allega uno stato di pericolosità del detenuto valorizzando la indubbia gravità dell'omicidio commesso, ma omettendo di considerare che il P., fino all'età di 72 anni, è rimasto incensurato, che era praticamente libero, perché ritenuto per nulla pericoloso, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, che il giudizio sulla pericolosità soggettiva dell'interessato, ancora una volta, ha ignorato l'età vetusta del detenuto, il suo passato, i dati salienti della sua vita.
Ritiene infine il Collegio altresì apparente la motivazione in esame là dove esclude apoditticamente e senza alcun apprezzabile ragionamento logico che la detenzione intra moenia di una persona di 75 anni di età, afflitto da un complesso notevolissimo di patologie alcune delle quali, quella cardiaca, gravissima, ad alto rischio, non emendabile, trattata farmacologicamente con un complesso impressionante di medicinali non integri trattamento contrario al senso di umanità.
5. L'ordinanza impugnata va, in conclusione, annullata per consentire al giudice di rinvio un nuovo esame della domanda proposta dal detenuto, fornendo il relativo e conseguente giudizio di congrua ed esaustiva motivazione, se del caso supportata (sarà il giudice territoriale a valutarne l'opportunità) da specifica e mirata indagine medico-legale.

P.T.M.

la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Avv. Antonino Sugamele

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