Denunzia anonima. Prova documentale. Perquisizione.
Corte cassazione, sezione VI, sentenza del 4 agosto 2016 n. 34450.
Un'indagine penale può legittimamente scaturire da una denuncia anonima e devono ritenersi legittimi anche la perquisizione e il sequestro del corpo del reato effettuati a seguito dell'indagine stessa (nella specie il computer e lo smartphone utilizzati per pubblicare frasi diffamatorie su un social). Se è vero infatti che i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato, un esposto anonimo è idoneo a stimolare un'attività di indagine giudiziaria. Una volta acquisita la notizia di reato, perquisizione e sequestro sono utilizzati quali mezzi di accertamento della prova e non della notizia di reato.
24-10-2016 12:48
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