Danni - Condanna generica - Parte civile - Omessa determinazione del danno risarcibile - Nullità - Sussistenza – Esclusione.
L'inosservanza della norma di cui all'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice.
12-03-2016 12:42
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