Trapani. Perquisizione del domicilio del Vescovo che ricorre in Cassazione. Poi rinunzia insieme ai terzi impugnanti.- Condannati alle spese.
Cassazione penale sez. II 20/10/2015 ( ud. 20/10/2015 , dep.23/10/2015) Numero: 42750
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente -
Dott. GALLO Domenico - Consigliere -
Dott. DAVIGO P. - rel. Consigliere -
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere -
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.F., nato a (OMISSIS);
M.D., nata a (OMISSIS);
C.T., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani del 12/05/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
udito il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Mario
Fraticelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 7.4.2015 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani dispose la perquisizione del domicilio di M.F., già Vescovo di Trapani (indagato per i reati di cui agli artt. 636 e 316 bis c.p.) e dei suoi familiari, al fine di rinvenire e sequestrare beni specificamente indicati nel provvedimento.
La polizia giudiziaria eseguiva il provvedimento procedendo al sequestro dei beni indicati in data 11.2.2015.
Il P.M. in data 10.4.2015 convalidò il sequestro operato dalla polizia giudiziaria.
2. L'indagato ed i terzi interessati M.D. e C. T. proposero istanza di riesame, ma il Tribunale di Trapani, con ordinanza 12.5.2015, confermò il provvedimento impugnato.
3. Ricorrono per cassazione l'indagato ed i terzi interessati, tramite il difensore e procuratore speciale, deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto il Tribunale ha trattato il procedimento in assenza del difensore che, pure il giorno precedente aveva inviato un'istanza con la quale chiedeva di attendere il legale, del Foro di Roma, per i possibili ritardi conseguenti alla oggettiva difficoltà di raggiungere Trapani; il Tribunale ha trattato il procedimento alle 9.22 benchè vi fosse stato ritardo nell'arrivo del difensore conseguente all'incendio avvenuto all'aeroporto di (OMISSIS) e l'inadeguatezza delle strade da (OMISSIS); si cita Cass. Sez. 3 sent. n. 45190 del 10.10.2013);
2. violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine ai presupposti per l'adozione del sequestro probatorio; il Tribunale si è limitato ad affermare che i beni sono ictu oculi compendio di appropriazione indebita; non è precisato il nesso di pertinenzialità ed i beni culturali non sono stati oggetto di notificazione da parte dell'autorità amministrativa.
Con nota del 14.10.2015 il difensore dei ricorrenti comunicava la rinuncia al ricorso da parte degli stessi.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La intervenuta rinunzia comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuna al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di cinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2015 08-12-2015 21:54
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