Sequestro preventivo.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 aprile – 13 maggio 2015, n. 19734
Presidente Esposito – Relatore Manna
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 11.12.14 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile perché tardiva la richiesta di riesame proposta da A.L. contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di svariati beni immobili, quote di società e conti correnti, emesso il 10.10.14 dal GIP dello stesso Tribunale in relazione ad indagini per il delitto di riciclaggio.
L'inammissibilità veniva dichiarata perché la notifica a mezzo PEC al domicilio eletto presso il difensore del L. (avv. G.) e l'esecuzione del decreto di sequestro erano avvenuti il 5.11.14, mentre la richiesta di riesame era stata depositata il 17.11.14 e, quindi, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 324 c.p.p. Tramite il proprio difensore ricorre A.L. contro detta ordinanza, di cui chiede l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) violazione dell'art. 16 co. 9° lett. c-bis d.l. n. 179/12, non potendo avvenire prima del 15.12.14 alcuna notifica a mezzo PEC a persona diversa dall'imputato;
b) violazione dell'art. 324 co. 1° c.p.p., vuoi perché la notifica a mezzo PEC era indirizzata al difensore anziché alla parte, vuoi perché il ricorrente non aveva mai eletto domicilio presso il proprio difensore avv. G..
Considerato in diritto
1- II ricorso è fondato per l'assorbente rilievo che effettivamente nell'atto di nomina del 21.5.14 dell'avv. Giovanni Lorenzo G. quale difensore di A.L., atto espressamente richiamato nell'ordinanza impugnata, si legge: "Ogni comunicazione al suo domicilio" (trattandosi di mero fatto processuale, il suo accertamento spetta anche a questa Suprema Corte).
Dal tenore complessivo della nomina (in cui il L. si esprime in terza persona) e dal rilievo che si parla di domicilio (mentre dell'avv. Giovanni Lorenzo G. si indica soltanto la sede dello studio professionale) deve intendersi che il ricorrente avesse chiesto di ricevere ogni avviso al proprio domicilio.
Nulla, invece, depone per una volontà della parte di eleggere domicilio presso il suddetto difensore, sicché l'interpretazione dell'atto di nomina fornita dall'ordinanza impugnata (che in essa ravvisa un'avvenuta elezione di domicilio) non appare esatta.
Né emerge che nel caso di specie siano state effettuate le formalità previste dall'art. 169 co. 1° c.p.p. per l'indagato residente all'estero e che avrebbero legittimato, ove non seguite da idonea dichiarazione od elezione di domicilio nel territorio dello Stato, la notifica mediante consegna al difensore.
Ne consegue che, non risultando quando l'indagato abbia avuto conoscenza del sequestro, alla data del 17.11.14 (in cui è stata depositata la richiesta di riesame) il termine di cui all'art. 324 c.p.p. non poteva considerarsi già decorso.
2- In conclusione, il provvedimento impugnato deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla con rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo esame.
14-05-2015 15:00
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