Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Parroco critica la presidente di Azione Cattolica locale. Il marito reagisce  rivolgendo espressioni offensive al parroco del paese di Suni, sia all'esterno che all'interno della chiesa, in presenza di più persone.
Parroco critica la presidente di Azione Cattolica locale. Il marito reagisce rivolgendo espressioni offensive al parroco del paese di Suni, sia all'esterno che all'interno della chiesa, in presenza di più persone.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 marzo – 30 aprile 2015, n. 18171
Presidente Lombardi - Relatore Micheli

Ritenuto in fatto

M.C. ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti, in data 10/06/2011, dal Giudice di pace di Bosa. L'imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di ingiuria, in ipotesi commesso in danno di G.P.: secondo l'ipotesi accusatoria, il C. rivolse espressioni offensive alla persona offesa - parroco del paese di Suni - sia all'esterno che all'interno della chiesa, in presenza di più persone.
Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 599 cod. pen., nonché carenza di motivazione della sentenza impugnata, osservando che nella fattispecie concreta avrebbe dovuto ritenersi ravvisabile l'esimente della provocazione: il Tribunale si sarebbe infatti limitato a segnalare che i fatti precedenti (una discussione tra il P. e la moglie del C., R.C., presidente della Associazione Cattolica locale) non avevano le caratteristiche intrinseche per assurgere a "fatto ingiusto", quando invece le risultanze processuali avevano fatto emergere «l'esistenza di un preciso rapporto di causalità psicologica tra l'offesa ricevuta e la reazione». Ad avviso dei C., la sua reazione, «seppure al di fuori di un esatto rapporto di proporzionalità e contestualità temporale fra l'una e l'altra», risultava pertanto «adeguata all'offesa ricevuta dal sacerdote».

Considerato in diritto

1. II ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivo di doglianza.
Tra il sacerdote e la moglie dell'imputato, poco prima delle indiscutibili ingiurie che il C. rivolse al prelato, vi era infatti stato un semplice "battibecco", come definito dal giudice di appello, senza neppure che nell'odierno ricorso venga rappresentato che il parroco avesse in qualche modo offeso la sensibilità o il decoro della donna, piuttosto che limitarsi a contestarne le modalità di gestione dell'associazione (dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che il P. aveva invitato la C. a lasciare l'incarico).
2. Non è pertanto possibile ritenere maturata la prescrizione del reato addebitato al ricorrente. La causa estintiva, in vero, risulta essersi perfezionata il 30/07/2014 (dovendosi tenere conto di sessanta giorni di sospensione dei relativi termini, a seguito di un rinvio disposto nel giudizio di primo grado per impedimento dei difensore), ergo dopo la sentenza di appello; tuttavia, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266, relativa appunto ad una fattispecie in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. IV, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi).
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del C. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza