Oblazione. Il giudice è tenuto a giustificare la decisione di respingere la domanda sia in caso di apprezzata gravità del reato, sia quando ritenga la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 aprile – 19 maggio 2015, n. 20552
Presidente Squassoni – Relatore Andreazza
Ritenuti in fatto
1.N.L. ha proposto ricorso avverso le ordinanze dei Tribunale di Chieti dell'8/11/2012 e 05/06/2014 nonché avverso la sentenza dello stesso Tribunale dei 05/06/ 2014 con cui egli è stato condannato alla pena di euro 300 di ammenda per il reato di cui all'art.4 della I. n. 628 del 1961 per non
avere fornito alla direzione provinciale di Chieti documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati con M.G..
1.1. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 162 bis c.p. per omessa motivazione sul rigetto dell'istanza di oblazione. Premesso che l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione all'udienza dei 25/10/2012 e che il Tribunale aveva rinviato per tale adempimento all'udienza dell'8/11/2012, in tale ultima sede l'oblazione non è stata ammessa senza alcuna indicazione dei relativi motivi né detti motivi sono poi stati indicati in sentenza.
1.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 4 della i. n. 628 dei 1961 posto che la condanna è intervenuta per la mancata consegna dei documenti indicati nei punti 4, 5 e 6 del verbale di prescrizione dei 29/06/2010 ma il giudice avrebbe dovuto porsi il problema dell'esistenza degli stessi e precisamente dei contratto di lavoro stipulato, delle ricevute di versamento dei contributi modello F 24 modello D.M. 10 o Durc in corso di validità per l'anno 2010 e della delega al professionista o all'associazione di categoria ex art. 40, comma 1, I. n. 133 del 2008. D'altra parte i documenti di cui ai punti 4 e 5, ove sussistenti, avrebbero potuto anche essere acquisiti d'ufficio dall'Ispettorato dei lavoro presso le competenti amministrazioni pubbliche con insussistenza del reato contestato.
1.3. Con un terzo motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali e la violazione dell'art. 192 c.p.p. posto che, nel contrasto tra quanto dichiarato da un teste della difesa e il teste del P.M. che ha riferito di consegna parziale, il Tribunale ha optato per queste ultime dichiarazioni sulla base del fatto che l'imputato non avrebbe fornito prova documentale dell'effettiva esibizione, in tal modo però accollando allo stesso un onere in realtà proprio della pubblica accusa.
1.4. Con un quarto motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali e la violazione dell'art. 192 c.p.p. giacché il fatto è stato addebitato al N.i quale legale rappresentante della Eu. Log s.r.l. omettendo tuttavia il Tribunale qualunque motivazione in ordine alla sussistenza di tale fatto storico.
1.5. Con un quinto motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. in relazione all'omesso riconoscimento, immotivato, delle attenuanti generiche pur a fronte di imputato riconosciuto come incensurato.
1.6. Con un sesto motivo lamenta la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. essendo stata indicata la pena base in euro 300 di ammenda a fronte di minimo edittale di euro 20 senza alcuna motivazione in ordine ad una pena così discostata dei minimi edittali.
1.7. Con un ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 175 c.p. in relazione alla omessa concessione del beneficio della non menzione della sentenza di condanna.
Considerato in diritto
2. Il primo pregiudiziale motivo è fondato.
Questa Corte ha già affermato che con riguardo ali' oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice è tenuto a giustificare la decisione di respingere la domanda sia in caso di apprezzata gravità del reato ex art. 162 bis, comma 4, c.p., sia quando ritenga la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo ex art. 162 bis, comma 3, c.p. (Sez. 1, n.1585 del 09/10/2014, Kundi Emese,
Rv. 261976).
Del resto, dovendo il rigetto della richiesta essere adottato con ordinanza, non può dubitarsi che la stessa debba essere motivata a pena di nullità secondo le regole generali dell'art. 125, comma 3, c.p.p.. Nella specie, risulta dai verbali delle relative udienze, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale del motivo sollevato, che all'udienza del 08/11/2012 l'imputato aveva a richiedere l'ammissione all'oblazione e che su tale istanza veniva adottato il seguente provvedimento
"Il Giudice non ammette l'imputato alla oblazione"; risulta, ancora, che all'udienza finale del 05/06/2014, il Difensore, presente l'imputato, aveva, prima della chiusura dell'istruzione, a reiterare l'istanza sulla quale veniva adottato il seguente provvedimento : "II Giudice rigetta l'istanza riportandosi alle motivazioni già formulate".
Ciò posto, emerge da tali dati come, a fronte di contravvenzione suscettibile in astratto di essere ricondotta, in virtù della pena alternativa edittalmente prevista, tra quelle oblabili, il Giudice abbia, da ultimo, rigettato la reiterazione della richiesta di ammissione all'oblazione facendo riferimento, per relationem, ad una motivazione in realtà mai espressa prima; né potrebbe ritenersi che nel primo provvedimento di rigetto fosse implicita una motivazione per il solo fatto che subito prima il P.M. aveva evidenziato il parziale adempimento alle prescrizioni posto che, anche a voler tacere dei fatto che, quand'anche così fosse, la motivazione per relationem appare necessariamente richiedere, per sua definizione, che il termine di riferimento sia esplicitato, una tale conclusione sarebbe comunque il frutto, pur sempre, di una illazione non avendo il giudice in alcun modo fatto riferimento alle circostanze segnalate dal P.M. come pure sarebbe stato possibile. Si impone pertanto, a fronte della immotivata reiezione della reiterazione della richiesta di oblazione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti.
22-05-2015 23:57
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