Non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La rubrica della norma s'intitola «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, co. 1, lettera m), della Legge 28 aprile 2014, n. 67».
L'extrema ratio della norma è di delimitare l'intervento penale ai casi necessari, cercando di escludere tutti quelli che risultino bagattelari.
I presupposti. Perché un fatto possa essere identificato di particolare tenuità, vengono poste due condizioni:
• l'offesa viene considerata di scarsa gravità;
• la non abitualità della condotta.
Chiaro che la condotta non possa ritenersi tenue nel momento in cui i motivi che hanno scatenato il comportamento dell'agente siano da considerarsi abietti o inutili, o se ha agito con crudeltà, se ha adoperato sevizie, se ha approfittato di soggetti minorati non in grado di difendersi.
Per ciò che riguarda la consuetudine del comportamento, si ritiene essere abituale un soggetto che venga considerato un delinquente professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Inoltre, il legislatore ha voluto introdurre delle modifiche riguardanti l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti considerati tenui.
In particolare, per i reati fiscali, non rientrano nei casi di non punibilità le «dichiarazioni fraudolente» (artt. 2 e 3, d.lgs. n. 74/2000), e «l'emissione di fatture per operazioni inesistenti» (art. 8).
11-06-2015 11:18
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