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Sentenza

Lo scambio di foto intime. L'induzione alla prostituzione minorile. L'induttore non può essere anche fruitore.
Lo scambio di foto intime. L'induzione alla prostituzione minorile. L'induttore non può essere anche fruitore.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 dicembre 2014 – 17 febbraio 2015, n. 6821
Presidente Fiale – Relatore Gazzara

Ritenuto in fatto

Il Gup presso il Tribunale di Milano, con sentenza del 14/4/2011, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava V.S. , D.F.R. e R.N. corresponsabili dei reati di cui agli artt. 600 bis co. 1 e 600 ter co. 1 cod.pen., per avere indotto alla prostituzione ed utilizzato per la produzione di materiale pornografico C.E. e P.M.A. , entrambe minori degli anni 18, offrendo loro ricariche telefoniche in cambio di mms, che le raffiguravano nude e che riproducevano primi piani delle loro parti intime; il solo R. dei reati continuati di cui agli artt. 609 quater e 609 bis, commessi in danno di P.M.A. , soggetto infraquattordicenne, con la quale intratteneva rapporti sessuali, costringendola anche a subirli, nonostante l'esplicito dissenso di costei, nonché del reato di cui all'art. 600 quater, co. 1 e 2, cod.pen. per avere consapevolmente detenuto, su supporti informatici, materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18.
Riconosciute al V. e al D.F. le attenuanti ex artt. 62 bis e 62 n. 6 cod.pen., applicata la diminuente del rito, condannava ciascuno di costoro alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa; condannava il R. ad anni 6, mesi 4 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
La Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti negli interessi dei prevenuti, con sentenza del 25/10/2012, in parziale riforma del decisum di prime cure, qualificato il reato ex art. 600 ter co. 1 cod.pen. quale ex art. 600 quater cod.pen., esclusa quanto al R. la continuazione interna tra i capi 1) e 2) della rubrica, ha rideterminato la pena per V. e D.F. in anni 2, mesi 4 di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa; per R. in anni 5, mesi 4 di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa, con assoluzione di quest'ultimo dai reati di cui ai capi 1) e 2) della imputazione, limitatamente alla posizione della p.o. C. , con conferma nel resto.
Propongono autonomi ricorsi per cassazione i prevenuti:
- il V. , a mezzo del proprio difensore con i seguenti motivi: ha errato la Corte di Appello di Milano nel non ritenere meritevole di accoglimento la eccezione di insussistenza del reato ex art. 600 bis co. 1 cod.pen., visto che le emergenze istruttorie hanno dato agio di rilevare che l'imputato non ha posto in essere mai alcuna attività induttiva alla prostituzione nei confronti delle minori, le quali contattavano il prevenuto senza che costui le sollecitasse: sono state le presunte vittime a convincere il V. a porre in essere il poco edificante comportamento; in ogni caso non risultano ravvisabili gli elementi cristallizzanti il reato contestato; la Corte territoriale territoriale è, di poi, incorsa in ulteriore erronea applicazione della legge penale, laddove, dopo avere ritenuto di derubricare la imputazione di cui al capo dal reato previsto e punito dall'art. 600 ter co. 1 cod.pen. a quello di cui all'art. 600 quater cod.pen., non abbia, altresì, rilevato, come quest'ultima fattispecie delittuosa dovesse considerarsi assorbita dal reato di cui all'art. 600 bis, co. 1, cod.pen.; il decidente avrebbe dovuto ritenere, in accoglimento di specifico motivo di appello sul punto, il concorso doloso delle persone offese nei reati contestati al V. ; il trattamento sanzionatorio applicato risulta eccessivo e non adeguato alle condotte poste in essere.
La stessa difesa del prevenuto ha inoltrato in atti memoria, con la quale formula le seguenti eccezioni: nullità della sentenza per omessa dichiarazione di contumacia dell'imputato e conseguente omessa notifica allo stesso dell'estratto contumaciale della sentenza; la condotta contestata al V. andava inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 600 bis co. 2 cod.pen.; quanto ai fatti attinenti alla C. ; e nella fattispecie di cui all'art. 609 quater, co. 4, cod.pen. quanto a quelli attinenti alla P. .
- il D.F. , a mezzo del proprio difensore, con il primo motivo di annullamento ribadisce l'eccezione di nullità della sentenza per omessa dichiarazione di contumacia e mancata notifica dell'estratto contumaciale, come sollevata con i motivi aggiunti dal V. ; contesta il difetto di riscontro da parte della Corte distrettuale ai motivi di appello; evidenzia come gli unici contatti a mezzo sms e mms erano intercorsi tra il prevenuto e la C. , mai con la P. ; non sono emerse prove in ordine alla trasmissione di foto pornografiche dalla C. al D.F. ; irrilevanza penale delle due foto inviate dalla C. all'imputato, in quanto non a contenuto pornografico; ha errato la Corte di merito nel ritenere che l'imputato fosse a conoscenza delle minore età della C. ;
- il R. con il ricorso contesta l'omesso riscontro da parte dei giudici di merito alla eccezione di insussistenza del reato ex art. 600 bis co. 1, cod.pen.; la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta cristallizzazione degli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi 1) e 2) della imputazione; ha errato la Corte di Appello nel condividere l'iter motivazionale seguito dal Tribunale, ritenendo la condotta dell'imputato inquadrabile nella fattispecie di violenza sessuale; inadeguata valutazione della credibilità della P. ; improcedibilità della azione penale in relazione al reato di cui all'art. 609 quater cod.pen. stante la mancata connessione con il capo 5) della imputazione (art. 600 quater co. 1 e 2) e la insussistenza dei fatti contestati ai capi 1), 2) e 4) della rubrica; vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 2) della imputazione (600 quater cod.pen.); di poi, l'imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 600 bis, co. 1, cod. pen.; non avrebbe potuto rispondere anche dei delitti ex artt. 609 bis e 609 quater cod.pen., dovendosi considerare queste ultime fattispecie assorbite dalla prima; omesso riscontro alla richiesta di applicazione della ipotesi di lieve entità di cui al co. 3 dell'art. 609 bis cod.pen.; nonché alla richiesta di esclusione della aggravante della ingente quantità, contestata al capo 5) della imputazione; mancanza di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod.pen..

Considerato in diritto

I ricorsi sono fondati per quanto di ragione.
In via preliminare è opportuno esaminare la eccezione sollevata dalle difese del V. e del D.F. in relazione alla mancata dichiarazione di contumacia dei prevenuti e all'omessa notifica agli stessi dell'estratto delle sentenze di primo e secondo grado.
La censura è del tutto destituita di fondamento, non solo per la genericità con cui è stata formulata in appello (peraltro dal solo V. ), ma anche perché il vizio denunciato determinerebbe una nullità di carattere generale, ex art. 178 co. 1, lett. b) e c), cod.proc.pen..
A questo proposito, però, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza di tale nullità nel caso in cui risulti dimostrata l'avvenuta piena conoscenza della sentenza da parte di chi aveva diritto alla impugnazione, e il mezzo è stato ritualmente esperito, con il conseguente raggiungimento delle finalità alle quali l'atto omesso era preordinato (Cass. 3/11/03, Gualà; Cass. 15/10/03, Caiano; Cass. 18/5/01, Sforza; Cass. 1/2/00, Palmegiani; Cass. 5/11/98, Scaringella); circostanza, questa, verificatasi nel caso in questione.
Inoltre, va rilevato che, come risulta dall'annotazione in calce alla sentenza della Corte di Appello di Milano, il relativo estratto contumaciale è stato notificato al V. e al D.F. , rispettivamente in data 18/3/13 e in data 2/9/13.
Di contro, i motivi di annullamento con cui i prevenuti contestano la sussistenza del reato ex art. 600 bis co. 1 cod.pen., si palesano fondati.
La Corte territoriale, sul punto, ha osservato come nel concetto di prostituzione, ex L. 75/58, sia possibile includere il comportamento di chi si presta ad esibizioni sessuali dietro compenso, in qualsiasi forma esso sia corrisposto; e poiché l'attività di prostituzione si configura come il compimento di atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica e visto che per atto sessuale deve intendersi ogni condotta manifestante esteriormente l'istinto sessuale umano, ne deriva che l'offerta di una ricarica telefonica a delle ragazzine perché si fotografino nude rappresenta induzione alla prostituzione: induzione in quanto si concreta come attività idonea a determinare, persuadere o convincere il soggetto passivo a prostituirsi; prostituzione perché riduce la persona della vittima a pura mercé di scambio, mero oggetto che circola sui telefonini per il valore di pochi Euro.
Orbene, il discorso giustificativo, svolto dalla Corte di merito, a sostegno della ritenuta configurazione delle condotte contestate ai prevenuti al capo A) della rubrica nel reato ex art. 600 bis co. 1 cod.pen., si palesa non corretto e disancorato dai principi in materia dettati dalla giurisprudenza di legittimità.
Rilevasi che per prostituzione si intende il commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica.
È stato precisato, altresì, che rientra nella nozione di prostituzione ogni attività sessuale, posta in essere dietro corrispettivo, anche se priva di contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, pure a distanza, ovverosia a mezzo telefono o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, essendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire (Cass. sent. n. 18/1/2012, n. 7368; Cass. sent. n. 37076/2012; Cass. sent. n. 25464/2004): l'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione, quindi, non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra le parti del rapporto, bensì dalla correlazione atto sessuale-corrispettivo e che detto atto risulti finalizzato, in via diretta e immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha richiesto ed è destinatario della prestazione, e sia connotato dall'influenza reciproca e contestuale dei due soggetti.
Con riferimento, nello specifico, al reato di cui al co. 1 dell'art. 600 bis cod.pen. per induzione deve intendersi ogni condotta suggestiva o persuasiva idonea a sollecitare e convincere la vittima a compiere determinati atti sessuali, di qualsiasi natura, anche su sé stessa, in presenza di chi ha chiesto la prestazione.
Con recente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte (n. 16207/2013), risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che "la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al primo dell'art. 600 bis del codice penale", precisando, altresì, che:
- l'atto sessuale compiuto dal minore prostituito, a differenza di quanto avviene per i maggiorenni, non può essere inquadrato in un'area di libertà;
- da tale assenza di libertà della prostituzione minorile; di cui il fruitore della prestazione sessuale non può non essere a conoscenza, discende, in forza della precisa incriminazione prevista dal co. 2 dell'art. 600 bis cod.pen., la punibilità della condotta del cliente medesimo, che diversamente è immune da sanzione quando viene in rapporto, sempre da cliente, con la prostituzione del soggetto adulto;
- in tale logica punitiva del cliente del minorenne, la condotta di induzione alla prostituzione minorile di cui al primo comma della citata disposizione deve essere sganciata dal rapporto sessuale con l'agente, dovendo avere riguardo alla prostituzione esercitata nei confronti di terzi, anche identificabili in un solo soggetto, purché diverso dall'induttore.
Le considerazioni svolte, in uno al richiamato principio, affermato dal Supremo Collegio nomofilattico, consentono di cogliere l'errore in cui è incorso il giudice di merito nell'affermare la colpevolezza degli imputati in ordine al reato ex art. 600 bis co. 1 cod.pen., rilevato come, nella specie, le condotte poste in essere dal V. , dal D.F. e dal R. non possano farsi rientrare nella sfera dell'illecito previsto e punito dalla predetta disposizione codicistica, non ravvisandosi in esse alcuno degli elementi cristallizzanti detta fattispecie delittuosa.
Conseguentemente, la impugnata pronuncia sul punto va annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
In ordine alla ritenuta ravvisabilità del reato 600 quater cod.pen. da parte del decidente, non sono rilevabili i vizi denunciati dai ricorrenti, i quali, peraltro, nei rispettivi gravami, mossi avverso la decisione del Tribunale, avevano proprio invocato, pur se in via subordinata, che la condotta contestata fosse inquadrata nell'alveo dello schema normativo di cui all'art. 600 quater, citato, e non in quella di cui alla genetica imputazione ex art. 600 ter cod.pen..
La Corte territoriale è pervenuta a ritenere concretizzato il delitto, così come riqualificato, di detenzione di materiale pornografico, a seguito di una disamina compiuta ed esaustiva degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, dai quali sono emersi i diversi contatti tramite sms, intrattenuti tra le minori e gli imputati, con certa individuazione delle utenze telefoniche del V. , del D.F. e del R. ; le richieste di questi ultimi di trasmissione di foto delle ragazze in pose pornografiche, in cambio delle ricariche telefoniche, come corrispettivo; il rinvenimento nella disponibilità del D.F. di due foto della C. , raffiguranti un primo piano della ragazza con seno scoperto in vista e un primo piano del viso della stessa con la lingua sul labbro superiore.
Inoltre, in particolare, a seguito della perquisizione domiciliare a carico del R. furono rinvenuti 46 video, nonché numerose immagini, di carattere pedopornografico, ritraenti minori intente a compiere atti sessuali tra loro o con adulti; dalla consulenza esperita sul materiale sequestrato risultò la presenza di file attinenti alla P. .
Va, peraltro osservato che tutte le censure, mosse sul punto dai ricorrenti, anche se proposte sotto forma di denuncia di vizio motivazionale, sostanzialmente, si muovono nella sfera del fattuale, tendendo, in maniera evidente, ad una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo.
Quanto da ultimo rilevato, vale, di poi, in specie, per i motivi di annullamento formulati dal R. a sostegno della contestata sussistenza del reato di violenza sessuale, commesso in danno della minore P. .
Infatti, con le censure mosse il ricorrente procede ad un riesame valutativo della attendibilità e credibilità della p.o., degli elementi ritenuti dal giudice di merito riscontri estrinseci al narrato offerto dalla vittima in relazione alle brutali modalità con le quali il R. aveva costretto la minore a subire i rapporti sessuali (in particolare quello dell'agosto XXXX, documentato dal referto dell'ospedale di XXXX del XXXXXXX, la cui diagnosi di dismenorrea è del tutto compatibile con la brutale condotta posta in essere dall'uomo), contro il suo volere, sordo ad ogni invito a desistere.
L'imputato si limita a rappresentare una diversa ricostruzione della vicenda, non proponibile in sede di legittimità, perché il motivo, così come formulato, si pone al di fuori dai canoni dettati dall'art. 606 co. 1 lett. e) cod.proc.pen.: il difetto di motivazione, valutabile in cassazione, può consistere solo in una mancanza, o in una manifesta illogicità, della motivazione stessa, ma esclusivamente se il vizio risulta dal provvedimento impugnato; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto alla analisi del giudice e che non può costituire vizio, comportante controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Cass. S.U. 2/7/1997, n. 6402).
Le ulteriori doglianze mosse dal R. sono del tutto destituite di fondamento, in quanto la esplicita previsione di cui all'art. 609 sexies cod.pen. esclude, in relazione ai reati ex artt. 609 quater e 609 bis cod.pen., la rilevanza della eventuale ignoranza della età della persona offesa; di poi, la eccezione di improcedibilità della azione penale per mancanza di querela è elisa dal disposto di cui all'art. 609 septies, co. 4 nn. 1 e 5, nella specie applicabile, che prevede espressamente la procedibilità di ufficio.
Pertanto, questo Collegio ritiene di annullare la decisione gravata nei confronti di tutti i prevenuti, senza rinvio limitatamente al reato ex art. 600 bis co. 1 cod.pen. per insussistenza del fatto; e con rinvio, affinché il giudice ad quem proceda alla rideterminazione della pena in relazione ai residui delitti; superfluo si rende, pertanto, l'esame delle ulteriori doglianze, attinenti, proprio, al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti, limitatamente al reato di cui all'art. 600 cod.pen., perché il fatto non sussiste; e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto ai residui reati; rigetta nel resto i ricorsi.
Avv. Antonino Sugamele

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